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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01966 presentata da SCOTTO ARTURO (SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 26/01/2016

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01966 presentato da SCOTTO Arturo testo presentato Martedì 26 gennaio 2016 modificato Mercoledì 27 gennaio 2016, seduta n. 556 SCOTTO , AIRAUDO , FRANCO BORDO , COSTANTINO , D'ATTORRE , DURANTI , DANIELE FARINA , FASSINA , FAVA , FERRARA , FOLINO , FRATOIANNI , CARLO GALLI , GIANCARLO GIORDANO , GREGORI , KRONBICHLER , MARCON , MELILLA , NICCHI , PAGLIA , PALAZZOTTO , PANNARALE , PELLEGRINO , PIRAS , PLACIDO , QUARANTA , RICCIATTI , SANNICANDRO , ZARATTI e ZACCAGNINI . – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . – Per sapere – premesso che: con sentenza n.7 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme del decreto-legge «Sblocca Italia» varate per far ripartire cantieri e opere pubbliche ma che non prevedono il coinvolgimento delle regioni (nel caso specifico della Puglia): si parla di progetti e piani di ammodernamento per la rete ferroviaria e contratti di programma tra Enac e i gestori degli aeroporti. Si pone la questione della divisione di competenze (e quindi di potere decisionale) tra Stato e regioni. La citata sentenza numero 7, depositata di recente, con la quale la Corte costituzionale ha accolto un'istanza presentata nel gennaio del 2015, quando Governatore era ancora il leader di Sel Nichi Vendola, dà ragione alla Puglia. Le norme impugnate sono contenute nell'articolo 1 dello «Sblocca Italia» e riguardano, tra le altre cose, provvedimenti per far ripartire i cantieri sulla tratta ferroviaria Napoli-Bari e misure urgenti per gli aeroporti di interesse nazionale. Su questi aspetti, secondo la Corte costituzionale, la regione Puglia non è stata coinvolta abbastanza. La reazione dell'attuale presidente della regione Michele Emiliano, è stata tempestiva parlando di «un'altra notizia bomba» dopo il recente via libera al referendum sulle trivelle. Soddisfazione ha espresso anche il leader di Sel Nichi Vendola che ha detto: «Sono orgoglioso di aver messo la mia firma su quel ricorso contro una legge sbagliata e autoritaria». Secondo Vendola la sentenza rappresenta «un duro colpo alle pretese del Governo Renzi di mettere la museruola alle comunità locali»; il ricorso venne presentato un anno fa. La regione sollevava la questione di legittimità costituzionale ritenendo che fossero stati violati gli articoli 117 e 118 della Costituzione sul riparto delle competenze tra Stato e regioni. Sono stati così impugnati una serie di commi dell'articolo 1 del decreto-legge del 2014. Tre i principali nodi. Il decreto-legge «Sblocca Italia» stabiliva che l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato fosse nominato commissario per la realizzazione delle Napoli-Bari e che al commissario sarebbe spettato il potere di approvare le opere. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, poi, era affidato il compito di redigere il piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria per individuare le linee su cui intervenire con opere di interesse pubblico nazionale o europeo. Sono state impugnate, infine, le misure che fissavano termini per accelerare i tempi concessi ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze per esprimersi sugli investimenti previsti dai contratti di programma tra l'Enac e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale; «Secondo la Regione – si legge nel testo della Corte costituzionale – sulla base della giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza 303 del 2003, nell'ambito di tali materie sarebbe preclusa allo Stato l'allocazione a livello centrale delle funzioni amministrative, se non mediante una chiamata in sussidiarietà e nel rispetto delle garanzie partecipative previste a tal fine a favore delle Regioni interessate». Nel ricorso è stato sottolineato che nei commi 2 e 4 dell'articolo 1 tali garanzie non sarebbero osservate, «perché la Regione può intervenire nella fase di approvazione e di esecuzione dei progetti – recita il testo – solo in sede di conferenza di servizi». L'ente aveva precisato «di non contestare la chiamata in sussidiarietà in sé dello Stato, ma la mancata previsione dell'intesa». Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio e ha chiesto che il ricorso fosse rigettato. La difesa ha sottolineato il carattere nazionale e strategico di tutti gli interventi oggetto delle norme impugnate che «permetterebbe di escludere la necessità di un coinvolgimento regionale»; la Corte costituzionale ha ritenuto fondate tutte e tre le questioni poste, ritenendo che le misure del decreto-legge «Sblocca-Italia» impugnate vadano ora sanate. La Corte costituzionale ha così disposto che si arrivi all'approvazione dei progetti d'intesa con la regione interessata, procedendo al varo del piano per ammodernare le infrastrutture insieme alla Conferenza Stato-regioni, e che l'ente debba esprimersi anche in merito ai contratti di programma tra Enac e gestori degli aeroporti. In particolare la Corte costituzionale ha sposato il ricorso presentato dalla Puglia, nella parte in cui sostiene che la conferenza di servizi che il commissario convoca entro 15 giorni dall'approvazione dei progetti non sarebbe bastata per far valere la propria voce. Questo perché «il motivato dissenso della Regione attiva le procedure concertative previste dalla legge 241 del 7 agosto 1990 solo per profili inerenti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità». Quindi il dissenso regionale avrebbe avuto rilevanza solo in casi specifici. Secondo la Corte costituzionale «per conseguire la codeterminazione dell'atto, la Regione deve essere posta su un piano paritario con lo Stato, con riguardo all'intero fascio di interessi regionali su cui impatta la funzione amministrativa». La Corte costituzionale non boccia affatto nell'approvazione dei progetti «la chiamata in sussidiarietà della funzione amministrativa, che non è in sé oggetto di censura», ma ritiene che «debba accompagnarsi a garanzie partecipative a favore del sistema regionale, in ragione delle competenze che ad esso spettano»; la Corte costituzionale recentissimamente ha anche dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge «Sblocca Italia» nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-regioni (sentenza n.261 del 2015) –: quali elementi il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda fornire al Parlamento su quanto esposto in premessa, con particolare riferimento ai recenti e reiterati casi di sentenze della Corte costituzionale che hanno giudicato incostituzionali più norme contenute nel decreto-legge cosiddetto «Sblocca Italia», sottolineando quali iniziative il Governo intenda adottare per evitare in via preventiva l'introduzione di disposizioni contenute in decreti-legge che finiscono per rivelarsi in palese contrasto con i principi costituzionali. (3-01966)





 
Cronologia
giovedì 21 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva con modificazioni le proposte di legge recanti introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (C. 3169-B). 



mercoledì 27 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato discute le mozioni di sfiducia al Governo Renzi n. 1-00501 sen. Centinaio (LN-Aut) ed altri e n. 1-00510 sen. Giarrusso (M5S) ed altri. La prima è respinta con 101 voti favorevoli, 178 voti contrari e 1 astenuto; la seconda con 84 voti favorevoli, 176 contrari e 1 astenuto.