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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA URGENTE 2/01241 presentata da BRUNETTA RENATO (FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 26/01/2016

Atto Camera Interpellanza urgente 2-01241 presentato da BRUNETTA Renato testo presentato Martedì 26 gennaio 2016 modificato Venerdì 5 febbraio 2016, seduta n. 563 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia , per sapere – premesso che: con sentenza del 14 aprile 2015, ricorso n.66655/13, Contrada c. Italia (n.3), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato, all'unanimità, la violazione del principio di legalità dei delitti e delle pene sancito dall'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (di seguito «CEDU») con riferimento alla condanna di Bruno Contrada per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi degli articoli 110 e 416- bis del codice penale; nello specifico, la Corte ha valutato se, all'epoca dei fatti ascritti al ricorrente (ricompresi nell'arco temporale 1979-1988), «la legge applicabile definisse chiaramente il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso», e cioè se, «a partire dal testo delle disposizioni pertinenti e con l'aiuto dell'interpretazione della legge fornita dai tribunali interni, il ricorrente potesse conoscere le conseguenze dei suoi atti sul piano penale» (cfr. ivi, § 64); dopo aver ricordato le profonde divergenze giurisprudenziali esistenti in merito a tale autonoma figura criminosa, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che soltanto a partire dalla sentenza Demitry resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 5 ottobre 1994 quest'ultima avesse «fornito, per la prima volta, una elaborazione della materia controversa, esponendo gli orientamenti che negano e quelli che riconoscono l'esistenza del reato in questione e, nell'intento di porre fine ai conflitti giurisprudenziali in materia, ha finalmente ammesso in maniera esplicita l'esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno» (cfr. ivi, § 69); all'esito di una valutazione complessiva del quadro normativo e giurisprudenziale italiano concernente il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, la Corte europea è, dunque, giunta alla conclusione che tale figura criminosa «costituisce il risultato di un'evoluzione giurisprudenziale che ha avuto inizio verso la fine degli anni ’80 del secolo scorso e si è consolidata soltanto nel 1994 con la sentenza Demitry» (cfr. ivi, § 74); dal momento che il contenuto essenziale del diritto convenzionalmente riconosciuto è costituito dall'accessibilità e prevedibilità della norma, ciò che risulta determinante è, infatti, non solo l'intelligibilità della fonte formale, ma anche la sua applicazione giudiziale: ed è proprio da questo ultimo punto di vista che la Corte di Strasburgo rileva come l'evoluzione giurisprudenziale che ha partorito il concorso esterno, dopo un iniziale «silenzio» protrattosi dall'introduzione nel 1982 del delitto di associazione di tipo mafioso fino alla prima sentenza della Corte di cassazione nel 1987, risulta contraddistinta da ripetuti capovolgimenti, almeno fino al 1994 con l'intervento «stabilizzatore» delle Sezioni Unite; pertanto, alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza europea in tema di legalità dei reati, «all'epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest'ultimo», con la conseguenza che egli, non poteva conoscere nel caso di specie la pena cui sarebbe andato incontro per le condotte dallo stesso poste in essere (cfr. ivi, § 75); tale pronuncia, adottata all'unanimità dai sette giudici della Camera, è divenuta definitiva il 14 settembre 2015, a seguito della decisione con cui un collegio di cinque giudici della Grande Camera ha rigettato l'istanza di riesame del caso formulata dal Governo italiano ai sensi dell'articolo 43 della CEDU; ai sensi dell'articolo 46 § della CEDU, gli Stati contraenti sono obbligati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea sulle controversie nelle quali sono parti, obbligo che non si esaurisce nel pagamento delle somme eventualmente liquidate alla parte lesa a titolo di equa soddisfazione, ma esige altresì l'adozione di tutte le «misure di carattere individuale» necessarie per porre fine alla violazione e per eliminare tutte le conseguenze pregiudizievoli che essa continui eventualmente a produrre ai danni della vittima, nonché di tutte le «misure di carattere generale» necessarie a rimuovere le cause «strutturali» della violazione riscontrata, allorché essa tragga origine da un difetto sistemico dell'ordinamento interno, e ad evitare così il ripetersi di violazioni identiche o analoghe; allorché la violazione accertata dalla Corte scaturisca, come nel caso Contrada, da una «difetto sistemico» dell'ordinamento interno, e cioè un problema di natura generale o strutturale che trascende il singolo caso oggetto di esame, le autorità statali hanno l'obbligo di adottare le necessarie misure rimediali in favore di tutti i soggetti che abbiano subito gli effetti della stessa violazione, in modo tale che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Corte europea non sia chiamata a reiterare le sue constatazioni di violazione in una serie successiva di casi identici; l'estensibilità degli effetti delle sentenze della Corte europea nei confronti di tutti i soggetti che versino nella medesima situazione contemplata da tali sentenze e che abbiano, dunque, subito la medesima violazione è stata pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione e della Corte costituzionale (rispettivamente, per tutti, Corte di cassazione Sezioni Unite ordinanza 19 aprile – 20 settembre 2012, Ercolano; e Corte costituzionale, sentenza n.210 del 3 luglio 2013); ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, così come modificato dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 2006, n.12, il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro, «promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano»; in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea, svoltasi a Brighton il 20 aprile 2012, l'Italia ha assunto l'impegno solenne a dare piena attuazione alle sentenze della Corte europea all'interno del proprio ordinamento, adottando, ove necessario, le misure di carattere generale volte a risolvere i «problemi di natura sistemica» e sviluppando «meccanismi interni per assicurare la pronta esecuzione delle sentenze della Corte» (si confronti la Dichiarazione di Brighton, 20 aprile 2012, paragrafi 26-28); la sentenza Contrada lascia aperti non pochi interrogativi sul fronte delle conseguenze giuridiche per l'interessato e per tutti coloro che versano nella medesima situazione e, cioè, che siano stati condannati per concorso esterno in associazione mafiosa in relazione a fatti anteriori al 1994 cosiddetti «fratelli minori di Contrada»); tali interrogativi sono stati ulteriormente accentuati da una recente decisione con cui la corte d'appello di Palermo ha ritenuto che, pur in presenza di situazioni identiche a quella oggetto della sentenza Contrada, non si possa dare luogo alla revoca o declaratoria di ineseguibilità della sentenza di condanna sulla scorta dei principi ivi enunciati per «difetto di una previsione normativa che consenta al Giudice dell'esecuzione di revocare una sentenza di condanna in presenza di una sentenza della Corte EDU, pronunciata (...) nei confronti di un soggetto diverso e nell'ambito di altra procedura» (ordinanza n.639 del 18-23 novembre 2015); stando a tale decisione, dunque, l'ordinamento italiano sarebbe carente di un apposito rimedio che permetta di dare piena attuazione alla sentenza della Corte europea rispetto a coloro che abbiano subito la medesima violazione dell'articolo 7 della CEDU, e ciò anche nel caso in cui trattasi di persone tuttora detenute in espiazione pena –: quali siano le iniziative di competenza che il Governo intende adottare, e con quale tempistica, al fine di porre rimedio alla situazione secondo gli interpellanti di «illegalità convenzionale» venutasi a determinare, per effetto della sentenza Contrada, rispetto a tutti coloro che siano stati condannati in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti commessi anteriormente al consolidamento giurisprudenziale in materia avutosi a partire dalla sentenza Demitry del 1994, e ciò anche al fine di evitare che l'Italia sia nuovamente condannata per violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. (2-01241) « Brunetta , Palmizio , Archi , Bergamini , Biasotti , Biancofiore , Carfagna , Castiello , Catanoso , Luigi Cesaro , Crimi , De Girolamo , Fabrizio Di Stefano , Gregorio Fontana , Riccardo Gallo , Garnero Santanchè , Gelmini , Giacomoni , Giammanco , Alberto Giorgetti , Gullo , Laffranco , Lainati , Martinelli , Milanato , Nizzi , Occhiuto , Palmieri , Petrenga , Picchi , Polidori , Polverini , Prestigiacomo , Ravetto , Romele , Russo , Santelli , Sarro , Sandra Savino , Sisto , Squeri , Valentini , Vella , Vito ».





 
Cronologia
giovedì 21 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva con modificazioni le proposte di legge recanti introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (C. 3169-B). 



mercoledì 27 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato discute le mozioni di sfiducia al Governo Renzi n. 1-00501 sen. Centinaio (LN-Aut) ed altri e n. 1-00510 sen. Giarrusso (M5S) ed altri. La prima è respinta con 101 voti favorevoli, 178 voti contrari e 1 astenuto; la seconda con 84 voti favorevoli, 176 contrari e 1 astenuto.