Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02528 presentata da SANTANGELO VINCENZO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 27/01/2016
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-02528 presentata da VINCENZO SANTANGELO mercoledì 27 gennaio 2016, seduta n.566 SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA, CRIMI, CASTALDI, PUGLIA, DONNO, GIROTTO, MORONESE, SERRA, BUCCARELLA, PAGLINI - Al Ministro della difesa - Premesso che: l'impianto MUOS di Niscemi (Caltanissetta) rappresenta una delle 4 stazioni di terra (le altre sono situate in Australia, Hawaii, Virginia); esso sorge a circa 5 chilometri di distanza dal centro abitato, ed è costituito da 3 grandi antenne paraboliche del diametro di metri 18,4, altezza del centro antenna sul terreno metri 11,2, angolo di elevazione dell'asse di antenna 17 gradi, e di 2 antenne elicoidali di pochi metri di lunghezza e scarsa rilevanza come impatto; il sistema MUOS è stato installato dalla Marina degli Stati Uniti d'America all'interno della zona A della riserva naturale orientata "Sughereta di Niscemi", istituita con decreto assessoriale n. 475 del 25 luglio 1997 ed affidata in gestione all'azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, sito di importanza comunitaria (SIC ITA 05007) presso Niscemi, istituito ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE, ed area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (art. 142, comma 1, lett. f) e g) ); il territorio di Niscemi ricade, insieme ai comuni di Gela e di Butera, in un'area "ad elevato rischio di crisi ambientale", dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 349 del 1986, come modificato dall'art. 6 della legge n. 305 del 1989, a causa della presenza del complesso industriale petrolchimico di Gela che ospita, tra l'altro, una raffineria e una centrale termo-elettrica, autorizzata (unico caso in Italia) all'incenerimento di pet-coke (decreto-legge n. 22 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 2002); per il rischio sismico, il comune di Niscemi è classificato in zona 2, elevata pericolosità, sulla base del decreto della presidenza della Regione Siciliana del 15 gennaio 2004, pertanto vi è l'obbligo della progettazione antisismica; dalla notizia pubblicata sul quotidiano on line "Meridionews", in data 19 gennaio 2016, si apprende che: «il Muos, pur trovandosi in una zona a elevato rischio terremoti, è stato realizzato senza che nel progetto venissero considerati i dovuti accorgimenti previsti dalle norme in materia. Davanti a questi rilievi, da parte del ministero della Difesa - che nel procedimento difende indirettamente gli interessi degli statunitensi - sarebbe arrivata la rassicurazione secondo cui la pratica in oggetto sarebbe ferma in uno studio napoletano e in procinto di essere recapitata alle parti»; al riguardo, nel corso dello svolgimento dei lavori di discussione della mozione 1-00125, il cui esame è stato concluso nella seduta 266 dell'Assemblea del Senato il 19 giugno 2014, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo aveva posto l'attenzione proprio sull'assenza dei calcoli statici e delle relative autorizzazioni degli organi preposti, in considerazione delle notevoli dimensioni delle strutture delle antenne ricadenti in un territorio classificato sismico con alto grado di sismicità; considerato che: sulla questione è stato presentato un precedente atto di sindacato ispettivo (4-05110, pubblicato il 20 gennaio 2016) in particolare dopo la scoperta della mancata taratura della strumentazione che l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) avrebbe dovuto utilizzare nel sito di contrada Ulmo e che la stessa era impossibilitata a ottenere per tempo la regolazione degli analizzatori di spettro, pertanto la relazione dei verificatori avrebbe dovuto basarsi sui dati forniti dall'ambasciata americana; la popolazione residente e non, compresi i movimenti e i comitati popolari "No MUOS", hanno lamentato la carenza di un accertamento scientifico serio sul reale impatto sull'ambiente e sulla salute del MUOS e NRTF. I movimenti hanno condotto anche battaglie giudiziarie presso i tribunali penali e amministrativi, dato che la procedura autorizzativa per il MUOS è stata costellata di pareri scientifici contrastanti, provvedimenti autorizzativi e successive revoche, ma anche dell'assenza delle autorizzazioni antisismiche; secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, all'art. 2, comma 9, "Si definiscono infrastrutture per la difesa militare le installazioni permanenti e quelle temporanee relative a specifiche esigenze di dispiegamento, destinate al sostegno operativo, addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale"; il comma 10 dell'art. 2 definisce le opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988; la recentissima sentenza del TAR Sicilia del 9 luglio 2013, recita: "Ritenuta per contro la priorità e l'assoluta prevalenza in subiecta materia del principio di precauzione (art. 3 dlgs. 3.4.2006 n. 152) nonché dell'indispensabile presidio del diritto alla salute della Comunità di Niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettano seriamente fin quando non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema MUOS" , si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; se corrisponda al vero che uno studio napoletano stia predisponendo uno studio o progetto di calcolo antisismico per il MUOS, come prescritto per il territorio di Niscemi, dichiarato classificato in zona 2 - elevata pericolosità, sulla base del decreto della presidenza della Regione Siciliana del 15 gennaio 2004; se l'impianto MUOS di Niscemi sia da ritenersi tra le opere destinate alla difesa nazionale come disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005 (all'art. 2, comma 9); se il Ministro ritenga opportuno, in ossequio al principio di precauzione, di cui all'articolo 32 della Costituzione, di sospendere l'attivazione del sistema MUOS fin quando sarà pendente il giudizio presso il Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo e comunque finché non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema stesso. (3-02528)