Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11905 presentata da BECHIS ELEONORA (MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE) in data 02/02/2016
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11905 presentato da BECHIS Eleonora testo di Martedì 2 febbraio 2016, seduta n. 560 BECHIS , BALDASSARRE , ARTINI , SEGONI e TURCO . — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che: il COSMAN (Consorzio regionale per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale), istituito dalla regione Piemonte, era un ente preposto ad assicurare la raccolta, il deposito, il trattamento, il coincenerimento o l'incenerimento dei rifiuti di origine animale, proveniente da allevamenti, da industrie alimentari o da trasformazione per impieghi non alimentari. Inoltre, aveva il compito di promuovere ed organizzare forme assicurative contro le malattie del bestiame ed i danni dell'attività zootecnica, oltre alla raccolta e allo smaltimento dei capi morti; prima della trasformazione in Consorzio di difesa, al COSMAN erano demandate funzioni di interesse pubblico (controllo dello smaltimento dei rifiuti di origine animale e promozione di forme assicurative riguardo alle malattie ad alta diffusività del bestiame) con un ingente impegno di spesa per la regione Piemonte, ente pubblico demandante, che erogava un contributo del 50 per cento dei costi (passato poi al 70 per cento); il COSMAN a pochi giorni dall'entrata in vigore del «codice delle assicurazioni» indisse una gara di appalto, con termine ultimo al 24 luglio 2006, per l'assegnazione del servizio di brokeraggio assicurativo in relazione allo smaltimento e al recupero di rifiuti di origine animale; la gara venne assegnata in modo frettoloso alla Willis Italia S.p.a., escludendo le altre due partecipanti (G.&A. s.r.l. – costituita in associazione temporanea d'imprese (ATI) con Marsh S.p.a e A&A s.r.l. – e la ATI CB Broker associati s.r.l.); dopo che la Marsh s.p.a. il 22 agosto 2006 impugnò il provvedimento, la commissione aggiudicatrice del COSMAN revocò il mandato alla Willis s.p.a. il 25 settembre 2006 per poi assegnarglielo nuovamente il 12 ottobre 2006; nel 2007 il rappresentante legale della G.&A., Franco Pellegrino, presentò denuncia riguardo alla regolarità dell'aggiudicazione della gara di appalto, presso la procura della Repubblica di Torino; a seguito di indagini il signor Becotto Lorenzo (direttore del COSMAN), ed i signori Mantegazza Massimo e Campoli Fabio (rispettivamente dirigente Willis s.p.a. e collaboratore presso la sede di Torino della Willis s.p.a.) vennero rinviati a giudizio «per aver turbato con collusioni e mezzi fraudolenti la regolarità della gara d'appalto, per l'assegnazione del servizio di consulenza brokeraggio assicurativo», avendo redatto il bando in funzione delle caratteristiche della Willis Italia S.p.a.; in definitiva, nella vicenda in esame venne permesso a chi aveva formulato le regole della gara di partecipare alla stessa, così violando il fondamentale principio della parità di trattamento tra i partecipanti; i suddetti soggetti vennero condannati con una sentenza del tribunale di Torino, del 29 febbraio 2012, per il reato a loro ascritto con una «pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 400 di multa» – e al risarcimento dei danni non patrimoniali di euro 30.000,00 cagionati alla G. e A. e stranamente pagati non dai medesimi soggetti, ma dalla Willis Italia s.p.a. – vennero assolti, infine, dalla Corte d'appello di Torino con il provvedimento del 10 aprile 2014 poiché «il fatto non sussiste e, conseguentemente, revoca le statuizioni civili»; a sostegno della decisione, il giudice d'appello ha evidenziato che: «per il tempo trascorso i reati sarebbero prescritti, restando la sola disamina delle statuazioni civili»; che i primi rapporti con la Willis Italia s.p.a. furono tenuti da Ceirano Chiaffredo (Presidente del Consiglio di Amministrazione della COSMAN) e che Becotto intervenne solo in fase di attuazione, limitandosi a ricercare informazioni per predisporre un bando per il brokeraggio; che il bando non era in concreto idoneo a falsare l'aggiudicazione, in quanto «basato su criteri oggettivi e dando alla commissione ampio spazio discrezionale»; «non vi è alcuna prova in atti circa l'idoneità dei comportamenti in essere a turbare in concreto la gara», essendosi Becotto limitato a porre in essere un'attività esecutiva; che «la gara in sé non è stata turbata, in quanto i criteri oggettivi posti a base della scelta erano del tutto leciti» e conformi al bando e che non vi sono elementi che possano configurare «una corresponsabilità dei dirigenti della Willis s.p.a.»; su ricorso della G.&A., la sentenza della corte di appello di Torino è stata impugnata dalla Corte di Cassazione, la quale ha reputato travisate ed erronee le conclusioni a cui è giunta la corte di merito ed ha identificato i responsabili del reato nelle persone dei signori Becotto, Mantegazza e Campoli, così come ha ascritto alla Willis S.p.a. il ruolo di beneficiario diretto delle irregolarità della gara, «circostanza obiettiva che è stata, tuttavia, illogicamente e apoditticamente svalutata dalla Corte d'appello, per di più, a fronte della diversa valutazione espressa sul punto dal decidente di primo grado»; la sentenza della Corte di Cassazione ha annullato i soli effetti civili con rinvio davanti alla Corte d'appello civile e il signor Campoli, come accertato nel giudizio penale, dopo essersi adoperato per favorire l'assegnazione alla Willis S.p.a., redasse il capitolato d'oneri per una pre-qualifica per la successiva gara d'appalto del 5 novembre 2007 e venne assunto il 1 o novembre 2007 dal gruppo FATA Assicurazioni, società che si aggiudicò la gara del COSMAN per le coperture assicurative; il valore dell'appalto assegnato negli anni arrivò ad ammontare a circa, euro 9.000,000,00 annui dei quali circa euro 6.000,000,00 a carico della regione Piemonte; dal dicembre 2014 la regione Piemonte ha revocato la legge istitutiva del COSMAN, non a seguito delle vicende penali ma a causa degli alti costi della gestione del COSMAN, che hanno quasi azzerato le risorse del settore; l'assessorato ha concesso al COSMAN di trasformarsi in Consorzio di difesa; in tal modo lo stesso ha continuato ad essere di fatto il broker esclusivo di se stesso, e quindi a beneficiare dei contributi statali, europei e regionali per una percentuale del 65-70 per cento del premio corrispondente (pagati per almeno il 65 per cento attraverso fondi pubblici); i contributi erogati dalla regione Piemonte per le coperture gestite dal COSMAN ammontano a circa 24 milioni di euro e, considerando che rispetto al 2008 (anno in cui la contribuzione della regione Piemonte ha rappresentato il 50 per cento dei premi pagati dalla COSMAN) il contributo è salito al 70 per cento, è evidente che il valore totale degli appalti ha superato la somma di 38 milioni di euro, cifra ben superiore a quelle che hanno suscitato recentemente scandalo; appare agli interroganti non opportuno che il COSMAN continui ad essere il broker esclusivo di se stesso, percependo così il 65 per cento di contributi derivanti da fondi pubblici e sarebbe appropriato prevederne un'eventuale restituzione–: di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa, se il Cosman abbia beneficiato di fondi statali, a quanto essi ammontino e se intendano assumere iniziative per la loro restituzione; se non ritengano di assumere iniziative normative finalizzate a impedire che vi possano essere collegamenti, anche indiretti, tra i soggetti istituzionali che si occupano della stesura dei bandi di gara e le imprese che vi partecipano, in tal modo evitando casi come quello descritto in premessa. (4-11905)