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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00346 presentata da BONFRISCO ANNA (CONSERVATORI E RIFORMISTI) in data 09/02/2016

Atto Senato Interpellanza 2-00346 presentata da ANNA BONFRISCO martedì 9 febbraio 2016, seduta n.574 BONFRISCO, TARQUINIO, ZIZZA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e della difesa - Premesso che: nel comparto difesa e sicurezza, in base a determinate condizioni di servizio che qualifichino lo stesso come particolarmente gravoso e impegnativo, la pensione di anzianità può essere conseguita a partire dai 57 anni e 3 mesi di età, unitamente a 35 anni di contribuzione, per effetto dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, che recita "Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto"; sono frequenti i casi in cui i cittadini ex militari, che hanno prestato per un certo periodo della loro vita lavorativa il servizio militare e che da questo si sono dimessi anticipatamente, richiedono, all'atto del raggiungimento dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per accedere al trattamento di quiescenza, il riconoscimento della maggiorazione di un quinto, prevista dal citato articolo 3 della legge n. 284 del 1977, per il periodo di servizio militare effettivamente prestato, vedendoselo però negare; la sperequazione di trattamento, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di un quinto di cui al citato articolo 3, che si verifica tra ex militari a cui questo viene negato e coloro che invece hanno raggiunto i requisiti per la pensione prestando servizio militare, costringe i primi a dover ricorrere al giudice per vedersi riconosciuto il loro diritto; proprio sulla base dei frequenti ricorsi in giudizio, vinti dagli ex militari aventi diritto ai benefici, l'INPS, con nota 0064 del 30 maggio 2014 0005654, a firma del direttore generale pro tempore , dottor Mauro Nori, chiedeva ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze chiarimenti in merito alla possibilità "di consentire il riconoscimento del beneficio dell'aumento di un quinto del servizio prestato con percezione dell'indennità per servizio d'Istituto ed assimilate, previsto dall'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, relativamente alla contribuzione confluita nella assicurazione generale obbligatoria ai sensi del D.P.R., 29 dicembre 1973, n. 1092 e della legge 30 aprile 1969, n. 153"; la richiesta dell'INPS traeva origine, come si legge nel documento da "un attento esame sulla materia condotto anche alla luce del nuovo contesto previdenziale e sulla scorta di frequenti segnalazioni da parte del territorio, finalizzate all'ottenimento del citato riconoscimento" che, prosegue l'INPS, "ha evidenziato la possibilità di una diversa prassi amministrativa"; la nota dell'INPS si concentra quindi, dopo un'esaustiva relazione tecnico-normativa, sul beneficio oggetto della domanda posta ai Ministri, ovvero sul beneficio della maggiorazione di un quinto (aumento premiale di servizio) che, in relazione al quadro normativo, "pare possa rappresentare, un diritto acquisito conseguentemente allo svolgimento di una attività considerata dal legislatore, con una presunzione juris et de jure , come particolarmente gravosa ed impegnativa e, quindi meritevole di specifica considerazione anche ai fini previdenziali, diritto che non può venir meno per il solo fatto che tale attività si è interrotta volontariamente o a causa di una inabilità contratta durante il servizio". Peraltro, come noto, è la legge che dispone che i periodi di servizio militare, sia obbligatorio che volontario, siano valorizzati al fine dell'ottenimento di una prestazione pensionistica a carico dell'AGO (assicurazione generale obbligatoria), in considerazione della peculiarità dell'attività svolta al servizio della Repubblica per la difesa della patria, per la salvaguardia delle libere istituzioni e per il bene della collettività nazionale; le considerazioni svolte dall'INPS a fondamento della domanda secondo cui si può procedere contestualmente all'accredito in AGO della contribuzione figurativa per il servizio militare, nonché all'attribuzione del diritto al mantenimento della maggiorazione stessa (con onere differenziale a carico della gestione di previdenza) maturata nell'ambito dei medesimi periodi di effettivo svolgimento del servizio, sono peraltro confermate dalla giurisprudenza di merito, che ha visto soccombere in molte occasioni l'INPS proprio in procedimenti finalizzati all'ottenimento del riconoscimento previsto dall'articolo 3 della legge n. 284. Da ultimo, basti citare la sentenza n. 814/2012 della Corte dei conti del Lazio, citata dall'INPS, che afferma "l'aumento del quinto di cui trattasi rappresenta un beneficio che entra a far parte stabilmente dello status previdenziale dell'interessato, qualunque siano le vicende successive alla cessazione del servizio militare e non vi è ragione per porre surrettiziamente una discriminazione in base al comparto (pubblico o privato) cui attiene il successivo trattamento di quiescenza"; ai firmatari del presente atto di sindacato ispettivo risulta che i Ministri interpellati dall'INPS il 30 maggio 2014, alla data odierna, cioè 18 mesi dopo, non abbiano ancora dato risposta, con grave pregiudizio non solo degli enti interessati, che si trovano in una condizione di incertezza interpretativa ma, soprattutto, dei cittadini interessati all'ottenimento dei benefici di cui dall'articolo 3, che sono costretti ad avviare procedimenti, sia contro l'INPS sia contro il Ministero della difesa per il riconoscimento delle loro ragioni. Riconoscimento che oramai costituisce diritto vivente in forza di costante e monolitica giurisprudenza delle competenti corti adite; appare chiaro dunque come il ritardo nel dare risposta all'INPS da parte dei Ministri si stia traducendo, non solo in un onere per l'istituto previdenziale che, soccombendo regolarmente nei giudizi, è chiamato a corrispondere quanto di legge, oltre ai relativi interessi, le spese legali e accessorie ma, anche, in una situazione che aggrava la condizione di sperequazione di trattamento verso coloro che hanno servito il Paese per un certo periodo della loro vita e, per ripetere la sentenza, quali che "siano le vicende successive alla cessazione del servizio militare e non vi è ragione per porre surrettiziamente una discriminazione in base al comparto (pubblico o privato) cui attiene il successivo trattamento di quiescenza", si chiede di sapere quali siano i motivi per cui i Ministri in indirizzo non abbiano, ad oggi, ancora dato risposta alla nota INPS del 30 maggio 2014 e come intendano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, garantire indistintamente ai soggetti legittimati, quali che siano le vicende successive alla cessazione del servizio militare, il riconoscimento previsto dall'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284. (2-00346)

 
Cronologia
sabato 6 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Presidente Mattarella si reca in visita ufficiale negli Stati Uniti e alle Nazioni Unite.

mercoledì 10 febbraio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 362 voti favorevoli, 187 contrari e 1 astenuto, nel testo approvato dalle Commissioni, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3513-A), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.