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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02002 presentata da TAGLIALATELA MARCELLO (FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE) in data 09/02/2016

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02002 presentato da TAGLIALATELA Marcello testo presentato Martedì 9 febbraio 2016 modificato Mercoledì 10 febbraio 2016, seduta n. 566 TAGLIALATELA , RAMPELLI , CIRIELLI , LA RUSSA , MAIETTA , GIORGIA MELONI , NASTRI e TOTARO . — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che: l'articolo 1, comma 610, della legge 28 dicembre 2015, n.208, legge di stabilità per il 2016, prevede che i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scada il 31 dicembre 2015, nonché i giudici di pace il cui mandato scada il 31 maggio 2016, possano proseguire nell'esercizio delle loro funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e non oltre il 31 maggio 2016; la norma, in particolare, riguarda quei magistrati appartenenti alle citate categorie per i quali non siano consentite ulteriori conferme in base alla legislazione vigente; in merito, l'articolo 42- quinquies , primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dispone che l'incarico di giudice onorario di tribunale abbia la durata di tre anni e che il suo titolare possa essere confermato una sola volta, mentre la legge 21 novembre 1991, n.374, in materia di giudici di pace prevede che il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace duri in carica quattro anni e possa essere confermato per due ulteriori mandati, ciascuno di quattro anni, «salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età»; in sede di applicazione del citato comma 610 si è riscontrato un problema relativo alla esatta individuazione della platea dei soggetti destinatari della proroga, posto che i recenti interventi legislativi sull'età pensionabile dei magistrati sono stati oggetto di differenti interpretazioni da parte del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore della magistratura; di conseguenza non è chiaro se la proroga possa essere applicata anche a coloro i quali abbiano già superato il settantaduesimo anno di età o meno, in ossequio alla norma contenuta nel decreto-legge n.83 del 2015 che, tuttavia, non ha modificato la disposizione originaria in ordine alla cessazione del mandato al compimento del settantacinquesimo anno; è evidente che una interpretazione restrittiva dell'applicabilità della proroga ridurrà ulteriormente il numero dei giudici di pace in servizio, fissato dalla legge n.374 del 1991 in 5100 unità e che, invece, allo stato si compone di appena 1700 soggetti, aggravando e rallentando ulteriormente il lavoro degli uffici; appare indispensabile sanare tale incertezza interpretativa al fine di consentire l'effettività della proroga disposta dall'articolo 1, comma 610, della legge di stabilità per l'anno 2016 –: se non ritenga di promuovere l'adozione di una norma di interpretazione autentica, al fine di chiarire l'effettiva platea di destinatari della norma di cui in premessa. (3-02002)





 
Cronologia
sabato 6 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Presidente Mattarella si reca in visita ufficiale negli Stati Uniti e alle Nazioni Unite.

mercoledì 10 febbraio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 362 voti favorevoli, 187 contrari e 1 astenuto, nel testo approvato dalle Commissioni, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3513-A), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.