Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00356 presentata da AMATI SILVANA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 23/02/2016
Atto Senato Interpellanza 2-00356 presentata da SILVANA AMATI martedì 23 febbraio 2016, seduta n.580 AMATI, CIRINNA', GRANAIOLA, VALENTINI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie - Premesso che: è stata riportata con ampio risalto di stampa l'imminente emanazione dello schema di norma di attuazione dello statuto speciale recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste", in materia di prelievo venatorio; in tale provvedimento, curato dalla Commissione dei Dodici, verrebbe contemplata la facoltà da parte delle Province autonome di Trento e Bolzano di esercitare la deroga di caccia su specie di fauna selvatica protetta, senza alcuna limitazione e con la semplice facoltà da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di pronunciarsi in contrasto con le decisioni locali, entro 30 giorni dalla loro adozione, condizioni che configurano un vero silenzio-assenso da parte dello Stato; il regime di deroga dovrebbe interessare in primo luogo la specie marmotta, ma nessuna specie, anche rara, potrebbe esserne teoricamente esclusa; nel corso del tempo numerosi sono stati i tentativi di abbattere le marmotte da parte delle Province, tentativi tutti impugnati dalle associazioni animaliste e ambientaliste, e respinti dal Tar. Analogamente è avvenuto per i provvedimenti adottati dagli amministratori locali contro faina, tasso e stambecco; come è noto, sulla base della Carta costituzionale, nonché dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, come pure dalla legge n. 157 del 1992 in materia di tutela della fauna e regolamentazione del prelievo venatorio, le specie non ricomprese nell'elenco delle specie cacciabili, di cui all'art. 18, sono da considerarsi "protette", e quindi non cacciabili. A molte è inoltre riconosciuto il regime di protezione speciale dalle convenzioni internazionali e dalle norme comunitarie: in particolare, la Convenzione di Berna del 1979, recante "Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa", ratificata dall'Italia con legge n. 503 del 1981 e la direttiva 92/43/CEE, nota come direttiva "Habitat", ed il suo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modifiche; in virtù di tali principi, nel corso degli anni, il Tribunale amministrativo di Bolzano ha più volte ribadito l'illegittimità di provvedimenti della Provincia che autorizzavano la "caccia in deroga " a specie protette, in considerazione e applicazione di tali norme; la Corte costituzionale ha ribadito la competenza esclusiva del legislatore statale, in quanto responsabile dell'attuazione ed applicazione della normativa comunitaria. Essa ha riconosciuto il valore di "riforma economico-sociale" della legge n. 157 del 1992, che è vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; i pronunciamenti della Corte sono numerosi, inequivocabili, univoci. Tra le altre, si ricorda la sentenza 4 luglio 2003, n. 227, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento n. 24 del 1991, nella parte in cui prevedeva specie cacciabili e periodi di caccia diversi e più ampi di quelli previsti dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992; la legge quadro n. 157 rappresenta il recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia di conservazione degli uccelli selvatici (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE), della Convenzione internazionale di Parigi per la protezione degli uccelli e della Convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa; il principio fondamentale della legge n. 157 del 1992 è rappresentato da quanto sancisce l'articolo 1: "La fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale"; lo schema di norma di attuazione dello statuto speciale, relativo alla materia venatoria, oggetto del presente atto di sindacato ispettivo, porrebbe con tutta evidenza il paradosso di una violazione da parte dello Stato dei principi statali stessi, che da tempo sono entrati nell'ordinamento nazionale, in recepimento e attuazione del diritto comunitario e internazionale per la salvaguardia dell'ambiente; tale "deroga" dello Stato avverrebbe in assenza di qualunque legge ordinaria approvata in sede parlamentare; il testo di cui parlano ampiamente gli organi di informazione sembrerebbe, inoltre, stabilire l'autentico stravolgimento degli articoli 19 e 19- bis della legge statale n. 157 del 1992, sottraendo le Province autonome ai vincoli posti dalla normativa quadro, al fine di tutelare il patrimonio di fauna, bene indisponibile dello Stato; né si può tacere l'improponibilità del principio del silenzio-assenso, cui ricorrerebbero le Province autonome, inapplicabile e inaccettabile in materia di convenzioni internazionali sulla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché di diritto comunitario, si chiede di sapere: se ai Ministri in indirizzo risulti che l'emanando schema di norma di attuazione dello statuto speciale recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, in materia di prelievo venatorio, contenga quanto riportato in premessa; nel caso ciò risultasse vero, se non ritengano di dover intervenire, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, con la massima sollecitudine per scongiurare l'approvazione di un provvedimento che a parere degli interpellanti presenta ampi profili di incostituzionalità e di violazione del diritto comunitario e internazionale e che sta suscitando forte allarme nell'opinione pubblica. (2-00356)