Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00362 presentata da BRUNI FRANCESCO (CONSERVATORI E RIFORMISTI) in data 25/02/2016
Atto Senato Interpellanza 2-00362 presentata da FRANCESCO BRUNI giovedì 25 febbraio 2016, seduta n.582 BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, GUALDANI, DALLA TOR, CONTE - Al Ministro dell'interno - Premesso che: l'art. 2, comma 1, lettera c) , punto 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215, ha apportato significative modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ha, infatti, introdotto, all'art. 71, il comma 3- bis : "Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi"; analogamente, con riferimento all'elezione dei Consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, alla lettera d) , punto 1, ha aggiunto il secondo periodo al comma 1 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 267: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi"; dette disposizioni sono volte a promuovere la parità di uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, attraverso un prestabilito "bilanciamento" delle candidature di entrambi i sessi nelle elezioni amministrative che riguardano i Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti; alla stregua delle stesse norme, viene imposto che nessuno dei 2 sessi possa superare i due terzi dei candidati, fatto salvo "l'arrotondamento all'unità superiore", recitano testualmente entrambe le norme, "qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi"; dal tenore letterale delle disposizioni si evince con estrema chiarezza che le soglie massima dei due terzi e minima di un terzo, nell'eventualità in cui il correlato numero contenga una cifra decimale, sono comunque determinate mediante l'applicazione del criterio dell'arrotondamento matematico; a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui il numero massimo dei candidati di una lista corrisponda a 16 (nei Comuni con abitanti al di sopra dei 10.000 e al di sotto dei 15.000), essendo i due terzi pari a 10,66 ed un terzo pari a 5,33, sulla base del criterio il risultato porterebbe al riparto delle candidature in rappresentanza dei due sessi nei limiti massimo e minimo, rispettivamente, di 11 e 5; la Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno ha inizialmente fatto propria tale interpretazione letterale della norma nella circolare n. 30/2013; a partire dal mese di settembre 2014, ha, invece, improvvisamente modificato il suo orientamento, per aver il Governo accolto un ordine del giorno della Camera dei deputati, e precisamente l'ordine del giorno 9/02486 -AR/5 del 31 luglio 2014, nella parte in cui lo impegnava "a modificare, conformemente alla volontà espressa dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari volta a favorire al massimo la rappresentanza di genere, l'interpretazione fornita nella circolare n.30/2013, applicando nella formazione delle liste elettorali il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, anziché il criterio dell'arrotondamento aritmetico"; tale mutamento di indirizzo è stato subito recepito nella circolare ministeriale n. 37 del 13 settembre 2014 e reso noto ai sindaci ed ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali attraverso apposite comunicazioni prefettizie, nonché risulta ribadito sia alle pagine 9 e 11 (note 5 e 8) della pubblicazione ministeriale n.5/2015 contenente le "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" con riferimento all'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale, sia alle pagine 8 e 10 (note 4 e 6) della più recente pubblicazione ministeriale contenente le medesime istruzioni (n. 5/2016); per tornare all'esempio fatto precedentemente, il numero 5,33 corrispondente alla soglia minima di un terzo verrebbe arrotondato non più a 5, secondo il criterio dell'arrotondamento matematico, ma a 6, secondo il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, sicché il numero di 10,66, corrispondente alla soglia massima dei due terzi, diventerebbe 10; la soluzione da ultimo fatta propria dal Ministero non può certamente avere il valore di un'interpretazione autentica; peraltro, il testo delle richiamate norme è talmente chiaro da non lasciare spazio a dubbi interpretativi di sorta. E non è un caso che lo stesso Ministero abbia, nella fase iniziale, correttamente aderito ad un'interpretazione letterale, per poi ribaltarla solo in accoglimento dell'ordine del giorno; tali rilievi sono confermati anche da una recentissima sentenza del TAR Campania, Napoli (Sez.II, 8 maggio 2015, n. 2591), non appellata dalla Prefettura di Napoli e peraltro ormai inappellabile, che ha messo in forte discussione l'ultimo indirizzo recepito dal Ministero. Il giudice amministrativo ha affermato: «il riferimento, infatti, ad un "arrotondamento all'unità superiore" nell'ipotesi in cui il "numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi" preclude in radice la possibilità di sostenere l'applicabilità del criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, dovendo trovare applicazione il criterio di arrotondamento aritmetico, il quale, peraltro, ha sempre costituito il parametro certo ed oggettivo di riferimento.Costituisce jus receptum il principio in base al quale l'interpretazione della legge è operazione che deve essere condotta secondo criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi, con priorità, pertanto, del criterio dell'interpretazione letterale; ciò con la conseguenza che l'interpretazione da prescegliere non può essere che quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole, risultando precluso all'interprete, ove il testo normativo non risulti ambiguo, il ricorso a diversi criteri ermeneutici (cfr. T.A.R. Umbria, 2 gennaio 2014, n. 3; Cass., sez I, 6 aprile 2001, n. 5128; id. sez. lav., 19 ottobre 2009, n. 22112). Alla stregua delle considerazioni che precedono, alcuna valenza può essere riconnessa né alle istruzioni per la presentazione e per l'ammissione delle candidature, né alla circolare del Ministero dell'Interno n. 37 del 16 settembre 2014, risultando all'evidenza ostativi i fondamentali principi in materia di gerarchia delle fonti; come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, infatti, la circostanza che il Governo abbia accolto un ordine del giorno discusso dalla Camera dei Deputati nel luglio 2014 con l'impegno a "modificare l'interpretazione ....applicando nella formazione delle liste elettorali il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, anziché il criterio (...) aritmetico" non è, di per sé, sufficiente a determinare alcuna efficacia innovativa nell'ordinamento, risultando all'uopo necessaria una modifica della formulazione della disposizione in esame"»; sono ormai imminenti le elezioni comunali ed è necessario chiarire la questione ed evitare ulteriori ed inutili contenziosi, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche al fine di scongiurare incertezze e contenziosi, voglia chiarire, con urgenza e definitivamente, i dubbi interpretativi finora emersi, riaffermando la piena e letterale applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215, che ha introdotto le modifiche agli articoli 71 e 73 del testo unico per gli enti locali. (2-00362)