Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00213 presentata da CALEO MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 07/04/2016
Atto Senato Risoluzione in Commissione 7-00213 presentata da MASSIMO CALEO giovedì 7 aprile 2016, seduta n.215 La 13a Commissione permanente del Senato, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi, adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COM (2016) 62 definitivo), considerato che esso reca l'autorizzazione alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'Accoro di Parigi, adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), prevista per il 22 aprile 2016; ricordato che l'Accordo, concernente la riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra, è stato finalizzato durante la 21a Conferenza delle Parti dell'UNFCCC (COP 21), tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015. Il 22 aprile 2016 si svolgerà a New York una cerimonia di alto livello per la firma dell'accordo, che rimarrà aperta per un anno. L'accordo entrerà, poi, in vigore il 30º giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione (che rappresentano un totale stimato di almeno il 55 per cento delle emissioni totali di gas a effetto serra) avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; considerato che l'Accordo di Parigi costituisce un progresso, rispetto al Protocollo di Kyoto del 1997, nel rafforzamento dell'azione collettiva mondiale e nell'accelerazione della transizione globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente ai cambiamenti climatici. Esso fissa un obiettivo qualitativo di riduzione delle emissioni a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 ºC e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5 ºC. A tal fine, le Parti sono tenute a definire o aggiornare i piani climatici nazionali di riduzione delle emissioni ed è previsto che a partire dal 2023, ogni 5 anni le Parti faranno il punto della situazione, per monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni; considerato che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno comunicato, il 6 marzo 2015, in vista dell'Accordo, i loro contributi stabiliti a livello nazionale (intended nationally determined contributions - INDC), impegnandosi a favore di un obiettivo minimo di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra del 40 per cento entro il 2030 rispetto al 1990, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2014 relative al quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030; considerato che la firma a nome dell'Unione europea dell'Accordo di Parigi, prevista dall'articolo 218 del TFUE, rientra tra le competenze esclusive dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del TFUE, e che pertanto la proposta di decisione in titolo non è sottoposta alla procedura di scrutinio del principio di sussidiarietà prevista dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati; preso atto delle informazioni rese dal relatore sullo svolgimento delle trattative che hanno portato all'accordo di Parigi - COP 21 e delle comunicazioni al riguardo rese dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella seduta del 3 febbraio 2016, si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole. (7-00213) CALEO