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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09543 presentata da VELLA PAOLO (FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 21/09/2016

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09543 presentato da VELLA Paolo testo di Mercoledì 21 settembre 2016, seduta n. 677 VELLA e OCCHIUTO . — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che: negli ultimi anni è stato richiesto agli Stati membri dell'Unione europea un impegno sempre maggiore e incisivo verso la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, oltreché il riuso e la raccolta differenziata di qualità; l'Unione europea è intervenuta con la direttiva 2008/98/CE al fine di stabilire il quadro normativo di riferimento sui rifiuti, precisando concetti basilari quali le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, intervenendo a rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, prevedendo un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, non soltanto della fase in cui diventano rifiuti, e concentrando l'attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti; a tutti gli Stati dell'Unione europea è richiesto di attivarsi per fare in modo che, entro il 2020, si avviino politiche di prevenzione del rifiuti e almeno il 50 per cento dei rifiuti domestici o simili (come carta, plastica, vetro, metalli) venga riciclato o riutilizzato per ottenere nuovi prodotti: una parte importante delle politiche sull'economia circolare che anche l'Unione europea intende implementare; a livello nazionale i principi comunitari di cui alla direttiva sopra citata sono stati recepiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante «Norme in materia ambientale», stabilendo all'articolo 179, comma 1 che la gestione dei rifiuti debba avvenire nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e) smaltimento; il comma 2 dell'articolo 179 del decreto sopra citato stabilisce altresì che nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1 devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articolo 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica; il comma 3 dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.174, specifica altresì che con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità sopra citato qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse; ai sensi dell'articolo 182, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli; in materia di rifiuti è altresì intervenuto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», che, all'articolo 6, comma 1, lettera p) , ha stabilito che non sono ammessi in discarica i rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) >g 13.000 kJ/kg a partire dal 29 febbraio 2016 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225; tale previsione è finalizzata al successivo recupero energetico di dette tipologie di rifiuto nel rispetto della gerarchia delle operazioni di gestione dei rifiuti così come prevista all'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; successivamente, la legge 28 dicembre 2015, n.221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», all'articolo 46, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera p) , del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36; alla luce di quanto sopra esposto, il quadro normativo di riferimento in materia ambientale appare piuttosto confuso specialmente in merito alle opzioni di utilizzo delle discariche autorizzate al deposito dei rifiuti di rottamazione, considerato che l'obiettivo di destinare in via esclusiva la discarica allo smaltimento di rifiuti, con elevato potere calorifico e per i quali sono ormai disponibili e ampiamente collaudate efficienti tecnologie di recupero energetico, sembra essere stato ampiamente vanificato–: se il Ministro interrogato intenda assumere le opportune iniziative al fine di definire le modalità di utilizzo delle discariche autorizzate fino ad oggi al deposito dei rifiuti da rottamazione e se una eventuale autorizzazione, che consenta di colmare le discariche ad oggi utilizzate in via esclusiva per i rifiuti da rottamazione anche con altre tipologie di rifiuto, possa essere oggetto dell'avvio di una procedura di infrazione presso le competenti sedi europee, alla luce della gerarchia di gestione che relega lo smaltimento ad una fase esclusivamente residuale. (5-09543)





 
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