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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10190 presentata da DE LORENZIS DIEGO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 04/01/2017

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-10190 presentato da DE LORENZIS Diego testo presentato Mercoledì 4 gennaio 2017 modificato Lunedì 9 gennaio 2017, seduta n. 719 DE LORENZIS . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport . — Per sapere – premesso che: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato al Governo, al Parlamento e al Ministro interrogato una segnalazione riguardante le competizioni sportive su strada e le relative questioni derivantidall'applicazione del disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosiddetto Codice della strada, e dalla prassi applicativa delle circolari ministeriali annuali di cui, da ultima, lan.806 del 2016, con particolare riguardo al ruolo attribuito all'Automobile Club d'Italia (ACI), in qualità di Federazione sportiva nazionale, nelle procedure di autorizzazione di tali competizioni; il citato articolo 9 dispone che, per svolgere competizioni sportive su strada con veicoli a motore, sono necessari l'autorizzazione da parte degli enti territoriali competenti, «sentite le federazioni nazionali sportive» (comma 1), previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da richiedere sempre allegando, tra l'altro, il «preventivo parere del CONI» (comma 3), nonché il collaudo del percorso di gara e delle relative attrezzature (comma 4); le circolari annuali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recanti il programma delle gare da svolgersi in ciascun anno riconosce all'Aci specifiche funzioni nell'ambito del processo autorizzatorio. La più recente circolare sopra citata impone la necessità che, per qualsiasi tipo di competizione motoristica su strada pubblica con velocità superiore «per tutto il percorso agli 80 Km/h4 – e ogni volta che una manifestazione comporti lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica» – , l'ente competente acquisisca il preventivo parere del Coni «espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali»; ne deriva, secondo l'Autorità, che «il coinvolgimento di Aci nell’ iter autorizzatorio [...] assume specifica rilevanza sotto il profilo concorrenziale, stante l'assenza dei necessari requisiti di terzietà e imparzialità in capo alla stessa ACI. Detta Federazione, infatti, attraverso le proprie articolazioni locali, esprime gli interessi di operatori attivi nel mercato dell'organizzazione di eventi sportivi automobilistici che, dunque, operano in concorrenza con i soggetti sulla regolarità dei cui eventi Aci è chiamata a pronunciarsi». E prosegue «com’è evidente, attribuire al medesimo soggetto il duplice ruolo di parte attiva del processo autorizzatorio di eventi concorrenti a quelli che esso stesso organizza tramite le proprie articolazioni locali, oltre che suscettibile di attribuire alla Federazione e alle sue articolazioni locali un ingiustificato vantaggio concorrenziale, appare idoneo a limitare l'efficacia stessa delle funzioni tecniche attribuitegli, in ragione del conflitto di interessi cui siffatta commistione di ruoli può dare luogo»; nella medesima direzione si colloca la giurisprudenza della Corte di giustizia europea che, in casi analoghi, ha ritenuto che una prerogativa similare a quella attribuita all'Aci può indurre l'impresa che ne dispone a impedire l'accesso degli altri operatori sul mercato di cui trattasi. L'ordinamento europeo, invero, consente eventuali restrizioni concorrenziali a condizione che esse risultino proporzionali, adeguate e necessarie, sempre che non sussistano alternative che consentano di realizzare il medesimo legittimo obiettivo, dando luogo a minori ripercussioni sull'assetto concorrenziale, quali potrebbero esser intese, a dire della medesima Autorità, i controlli di sicurezza affidati alla polizia municipale e agli enti proprietari delle strade–: quali siano gli orientamenti del Governo in relazione alla segnalazione AS1307 del 7 del 7 ottobre 2016 inviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato; se ilGoverno anche alla luce di quanto statuitodall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, intenda assumere iniziative normativeidonee ad impedire le criticità concorrenziali rilevate, anche nell'ottica di scongiurare una possibile procedura di infrazione europea, ex articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a carico dello Stato italiano in ragione di una normativa nazionale indebitamente restrittiva della concorrenza, valutando di attribuire le funzioni connesse al descritto processo autorizzatorio solo a soggetti che non vertano in situazioni di conflitto di interesse; se il Governo, anche alla luce di quanto statuito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, intenda assumere iniziative volte a modificare la prassi applicativa espressa dalle relative circolari ministeriali recanti il programma delle gare da svolgersi in ciascun anno ed in particolare dalla circolare n.806 del 2016. (5-10190)

 
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