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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10218 presentata da PISANO GIROLAMO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 11/01/2017

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-10218 presentato da PISANO Girolamo testo presentato Mercoledì 11 gennaio 2017 modificato Venerdì 20 gennaio 2017, seduta n. 727 PISANO , VILLAROSA . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: l'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria per il 2006) ha stabilito che «la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario»; l'articolo 2- quater , comma 11, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, ha integrato la citata norma aggiungendo, dopo le parole «energia elettrica», quelle «e calorica» e dopo «fonti rinnovabili agroforestali», le parole «e fotovoltaiche»; le imprese agricole, dunque, possono produrre energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, da considerarsi attività connessa ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; ai fini del riconoscimento del regime fiscale delle imprese agricole e dei requisiti della ruralità agli immobili oggetto di investimento, con la circolare 32/E del 2009, l'Agenzia delle entrate, recependo anche le indicazioni rese dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha indicato i criteri e i limiti entro i quali tale attività può considerarsi connessa, individuando specifici criteri di connessione, tra cui il principio della prevalenza e limiti quantitativi di energia prodotta; con la successiva circolare 36/E del 2013, l'Agenzia ha ulteriormente chiarito che agli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli deve essere riconosciuto il carattere di ruralità quando: esiste l'azienda agricola, cioè vi sono terreni e fabbricati correlati alla produzione agricola; risulta soddisfatto uno dei requisiti oggettivi richiamati ai punti 1 e 2 del paragrafo 4 della circolare n.32/E/2009; inoltre, a superamento della precedente circolare, ha chiarito che i terreni sui quali insistono gli impianti fotovoltaici non devono essere necessariamente ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti dove l'imprenditore agricolo svolge l'attività principale; nella stessa circolare 36/E/2013, l'Agenzia delle entrate ha altresì precisato che le linee guida stabilite nella circolare per gli impianti fotovoltaici sono applicabili, per quanto compatibili, anche agli investimenti nel settore eolico–: tenuto conto del vigente quadro normativo, se trovi confermala possibilità di estendere i criteri e i requisiti di connessione all'attività agricola, stabiliti nelle richiamate circolari, anche agli immobili destinati ad ospitare investimenti in impianti eolici, nell'ottica dell'incentivazione fiscale della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili. (5-10218)





 
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