Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10219 presentata da PETRINI PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 11/01/2017
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-10219 presentato da PETRINI Paolo testo di Mercoledì 11 gennaio 2017, seduta n. 722 PETRINI , CARELLA , PELILLO e FRAGOMELI . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: nell'ambito del ciclo integrato delle acque, alcuni comuni hanno messo a disposizione delle società pubbliche di gestione la proprietà degli impianti in seguito a convenzioni attraverso la concessione in affidamento diretto; Tennacola spa, società di capitali interamente pubblica, con sede in Sant'Elpidio a Mare (Falconara Marittima), che redige il bilancio adottando i principi contabili internazionali, ha iscritto in bilancio costi per interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture messe a disposizione dagli ATO (ambiti territoriali ottimali costituiti da più comuni) ed ha ritenuto di operare un ammortamento in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui sono state sostenute; la ratio legis dell'articolo 113, comma 9, del TUEL, il quale prevede che al termine della concessione le spese non completamente ammortizzate sarebbero oggetto di rimborso da parte del soggetto subentrante, è una chiara dimostrazione del fatto che al termine del periodo di concessione possono verificarsi casi di non completo ammortamento delle spese in esame; l'articolo 108, comma 3, del TUIR dispone che le spese diverse da quelle per studi, ricerche e pubblicità, sostenute in più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio e quelle non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi; l'amministrazione finanziaria non ha reputato corretta la scelta effettuata dagli amministratori della società, attenendosi strettamente a criteri civilistici di imputazione e ai principi contabili dell'O.I.C. nn.16 e 24 ripresi nella circolare n.73/E del 1994, riprendendo di fatto a tassazione i maggiori costi dedotti «nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore», dando per scontato che il periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione fosse proprio quest'ultimo; l'orientamento emergente dai richiamati principi contabili internazionali e quello a cui si rifà l'amministrazione finanziaria si riferisce tuttavia a casi di «locazione» di beni sui quali sono state sostenute spese di manutenzione straordinaria, laddove il caso in esame riguarda invece una situazione di concessione, per la gestione del servizio idrico integrato che è disciplinata da una lex specialis –: quali iniziative intenda assumere al fine di individuare una soluzione che dissolva i dubbi interpretativi e riconduca ad omogeneità i comportamenti discordanti. (5-10219)