Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03383 presentata da PUGLISI FRANCESCA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 11/01/2017

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03383 presentata da FRANCESCA PUGLISI mercoledì 11 gennaio 2017, seduta n.738 PUGLISI - Al Ministro della giustizia - Premesso che: come riportato da un articolo pubblicato in data 17 dicembre 2016 dal quotidiano "la Repubblica", ha avuto luogo a Roma l'ennesimo caso di allontanamento coattivo dalla madre svolto in una scuola; come si legge nell'articolo, il bambino, il giorno successivo al prelevamento coatto, non sarebbe stato condotto a scuola, né tantomeno gli sarebbe stato consentito di essere presente alla festa del centro sportivo che abitualmente frequentava; questo episodio rappresenta l'ultimo di una serie di numerosi casi in cui i figli vengono sottratti alle madri, in esecuzione di un provvedimento del giudice, a seguito di relazioni peritali rese al medesimo nel corso di procedimenti relativi all'affidamento di minori; considerato che: nel corso degli ultimi anni, le cronache hanno riportato diversi episodi in cui minori sono stati sottratti coattivamente alle madri, attraverso modalità a parere dell'interrogante assai discutibili, in ambienti scolastici in presenza di compagni di classe e insegnanti; l'esecuzione di tali provvedimenti comporta, inoltre, un eccessivo dispiegamento di forze, costituito da assistenti sociali, forze dell'ordine, curatori e tutori dei tribunali; i bambini allontanati dai genitori subiscono il provvedimento di trasferimento in casa famiglia, vedendosi negare il diritto all'ascolto, hanno limitate possibilità di vedere le proprie madri e non sempre viene loro concesso di frequentare i contesti sociali abituali. Tutto ciò causa nei bambini uno stato di disagio, che comporta anche un vero e proprio trauma psicologico; i compagni di classe del minore coinvolto sono traumatizzati e potrebbero pensare che la scuola non sia più un luogo sicuro, ma un posto dove i bambini possono essere allontanati coattivamente dai genitori; rilevato, inoltre, che a quanto risulta all'interrogante: sarebbero molti i casi di bambini affidati a un genitore, sulla base di diagnosi della sindrome da alienazione genitoriale (PAS), che ancora oggi continua ad essere utilizzata in ambito processuale, nonostante la mancanza di evidenze scientifiche; la PAS (parental alienation syndrome) non è riconosciuta come disturbo psicopatologico dalla grande maggioranza della comunità scientifica e legale internazionale. L'Istituto superiore di sanità, il più alto organo di consulenza scientifica del Ministero della salute, ha ritenuto che la configurazione della patologia non abbia il sufficiente sostegno empirico emerso dai dati di ricerca, né una rilevanza clinica tale da poter essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici; la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima, n. 7041 del 20 marzo 2013 definisce la sindrome priva di fondamento sul piano scientifico. Nella sentenza i giudici della suprema Corte sottolineano come: «di certo non può ritenersi che, sopratutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare»; analogamente, il Tribunale di Milano, sezione civile, in data 13 ottobre 2014, sostiene che: «la cosiddetta Sindrome da alienazione genitoriale (P.A.S.) è priva di fondamento sul piano scientifico, così come si appura dallo sfoglio della letteratura scientifica di settore, prima tra tutte quella contenuta nel "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM"», si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito; se, anche alla luce delle disposizioni della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (20 novembre 1989) in relazione al preminente e superiore interesse del minore alla stabilità affettiva, non ritenga necessario e urgente intraprendere le opportune iniziative di competenza, al fine di garantire il diritto all'ascolto dei minori durante tutto il percorso dei procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto; se non ritenga di dover intraprendere le necessarie e urgenti iniziative di competenza al fine di garantire che in ambito processuale non vengano riconosciute patologie prive delle necessarie evidenze scientifiche, tanto più pericolose, aventi ad oggetto decisioni in materia di minori; se non ritenga, altresì, di intraprendere le necessarie e urgenti iniziative di competenza, al fine di garantire l'esecuzione dei provvedimenti di sottrazione coattiva dei bambini dalle loro madri secondo modalità tali da assicurare il maggior rispetto del diritto alla riservatezza del minore, anche alla luce dell'evidente trauma emotivo cui il medesimo è sottoposto. (3-03383)

 
Cronologia
lunedì 9 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali

    Dopo due anni, riapre l'ambasciata italiana a Tripoli.



martedì 17 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Antonio Tajani è eletto Presidente del Parlamento europeo.