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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06806 presentata da D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI (CONSERVATORI E RIFORMISTI) in data 11/01/2017

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-06806 presentata da LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI mercoledì 11 gennaio 2017, seduta n.738 D'AMBROSIO LETTIERI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: dal 19 novembre 2016 e sino a tutto il 9 gennaio 2017, il personale esaminatore di molti uffici della Motorizzazione civile ha proclamato uno stato di agitazione consistente nel rifiuto ad effettuare attività lavorativa oltre l'ordinario orario di servizio; contestualmente, i direttori degli uffici (in particolare quelli di Puglia e Basilicata) hanno disposto ordini di servizio atti a garantire soltanto un ridottissimo numero di operazioni tecniche in regime di lavoro straordinario ed alcune sedute d'esami e di operazioni tecniche in orario ordinario, per compensare, parzialmente, tale ridotta operatività; tale stato di cose ha cagionato, ad oggi, un danno ingiusto a tutti gli utenti in procinto di effettuare la prova pratica di guida, nonché gravi disagi alle loro famiglie e, soprattutto, alle autoscuole ed a tutti gli iscritti; lo stato di agitazione del personale è stato indetto a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2016, recante "Modifiche all'articolo 55- quater del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s) , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare"; il decreto legislativo, in particolare, all'articolo 55- quater del decreto legislativo n. 165 del 2001 aggiunge il comma 1- bis , che testualmente recita: "costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta"; in tale nuova disciplina rientrano anche le attività svolte dagli operatori del settore trasporti in regime di "conto privato" ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 870 del 1986, in relazione allo svolgimento degli esami per la patente di guida e per le operazioni tecniche di revisione e collaudo dei veicoli; per tali servizi, gli operatori, attualmente, vengono retribuiti in regime di lavoro straordinario a carico dei privati richiedenti; premesso, inoltre, che a giudizio dell'interrogante: non sono chiari i motivi per i quali le attività citate debbano essere svolte dai funzionari della Motorizzazione civile oltre l'orario di servizio; sulla materia occorre rammentare che il capo Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ripetutamente ha fatto rilevare, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 66 del 2003, l'invalicabilità delle 48 ore settimanali lavorabili per tutti i dipendenti, comprensive anche delle sedute effettuate a richiesta dei privati; la normativa citata, che dovrebbe tutelare il benessere psicofisico dei lavoratori, sarebbe disattesa in moltissimi uffici provinciali della Motorizzazione civile, i cui calendari di esami evidenzierebbero lo sforamento di tale limite, che avrebbe raggiunto e superato le 60 ore settimanali; negli ultimi anni, in particolare, gli esami pratici per il conseguimento delle patenti di guida sarebbero stati effettuati all'interno dell'orario ordinario di servizio, ma con l'ausilio di prestazioni di lavoro straordinario; considerato che: l'articolo 19 della citata legge n. 870 del 1986 prevede che gli esami per il conseguimento della patente di guida (di cui alla tabella 3 allegata alla legge) possono essere effettuati, a richiesta degli interessati, presso le sedi (da loro predisposte) e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale viene compensato con un'indennità oraria commisurata alla diaria di missione. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale viene riconosciuto, sempre a carico dei richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni; per detti servizi, prestati oltre il normale orario d'ufficio, al personale viene corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere è sempre a carico dei richiedenti. Per il loro svolgimento il personale è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, è posto anch'esso a carico degli interessati richiedenti; considerato, inoltre, che: l'applicazione distorta del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986, da una parte, renderebbe privilegiato l'espletamento della precipua attività istituzionale (esami di guida), producendo un indebito arricchimento per i dipendenti pubblici che svolgono tali funzioni e, dall'altra, minerebbe le posizioni economiche delle autoscuole, che versano sempre più al limite della diffusa povertà; negli uffici della Puglia e della Basilicata, così come pure, verosimilmente, delle altre Regioni, tutti gli esami di guida nell'ultimo ventennio sarebbero stati effettuati in regime di lavoro straordinario dai funzionari incaricati, i quali avrebbero tratto benefici economici personali, a discapito dell'economia delle autoscuole e degli utenti; considerato, infine, che: l'Italia non ha ancora predisposto le linee guida intese a regolamentare il servizio svolto dalle 8.000 autoscuole in tema di sicurezza stradale; negli anni passati, sono state istituite numerose nuove autoscuole, nonostante il calo vertiginoso degli utenti; appare, oggi, evidente l'esigenza di porre in atto iniziative idonee ad adeguare le autoscuole al vertiginoso calo della domanda, anche al fine di evitare il fenomeno delle "patenti facili", con conseguenze negative sulla sicurezza stradale; appare evidente anche la necessità di migliorare la sicurezza stradale nella fase di preparazione del candidato all'esame di guida: occorrerebbe, per esempio, adeguare il "foglio rosa" (che autorizza la poco sicura pratica delle esercitazioni su strade pubbliche con veicoli non forniti di doppi comandi e con l'ausilio di un qualsivoglia accompagnatore) e introdurre una polizza assicurativa per la guida del candidato titolare di "foglio rosa", si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo intenda avviare un'attività di vigilanza sulle operazioni svolte per il conseguimento delle patenti di guida, al fine di salvaguardare l'integrità fisica dei lavoratori e dei neopatentati, nonché evitare lesioni ad ogni principio di legalità; se intenda intervenire, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di fornire un'adeguata interpretazione delle disposizioni contenute nella legge n. 870 del 1986, in specie l'articolo 19; se intenda predisporre misure adeguate ad evitare un drastico peggioramento della situazione in cui versano le autoscuole; se intenda promuovere iniziative legislative atte a introdurre nell'ordinamento una legge istitutiva dell'assicurazione obbligatoria in deroga all'attuale sistema di RCA per le esercitazioni su strada dei soggetti che conducano veicoli a motore col foglio rosa e di adeguati sistemi di sicurezza per l'accompagnamento dei soggetti dotati del foglio rosa durante le prove di esercitazione all'esame. (4-06806)

 
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