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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15170 presentata da BENEDETTI SILVIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 13/01/2017

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-15170 presentato da BENEDETTI Silvia testo di Venerdì 13 gennaio 2017, seduta n. 723 BENEDETTI , BASILIO , MASSIMILIANO BERNINI e BUSTO . — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che: la legge n.157 del 1992 recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» stabilisce che «le Regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali»; la suddetta legge stabilisce che «negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia (ATC) deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali» (articolo 14, comma 10); tra i molteplici poteri dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia (Atc) c’è anche quello di autorizzare i cacciatori a sconfinare, ossia ad entrare in ambiti di caccia diversi da quelli di «residenza»; i criteri stabiliti di composizione negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia non sempre vengono rispettati, con il rischio evidente in taluni casi, come avviene nei cinque Atc della provincia di Padova — ente delegato dalla regione come autorità competente in materia amministrativa sulla caccia – che i posti riservati alle associazioni di protezione ambientale siano impropriamente occupati da rappresentanti delle associazioni venatorie, come si evince anche dalle seguenti nomine: il 12 febbraio 2008 nel comitato direttivo dell'Atc PD3 vengono nominati Bertan Walter, componente della Giunta di Federcaccia Padova e Presidente di Sezione della Federcaccia di Trebaseleghe (Padova) e Scremin Loris, Vice Presidente della Sezione Associazione Cacciatori Veneti di San Martino di Lupari (Padova); nel Comitato Direttivo dell'A.T.C. PD2 vengono nominati Stella Oscar, Presidente di Federcaccia Padova, Vice Presidente di Federcaccia Veneto e Presidente di Sezione della Federcaccia di Cervarese S.Croce (Padova) e Soffia Francesco, componente della Giunta di Federcaccia Padova; il 31 gennaio 2012, viene nominato come componente del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia PD3 Ottorino Scquizzato, indicato dall'Associazione «Ambiente e è vita», associazione che partecipa alle kermesse venatorie dell'Associazione Cacciatori Veneti; il 6 maggio 2014, nel Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia PD1, viene nominato Zanon Ervè, Presidente di Sezione della Federcaccia di Cadoneghe (Padova); il fatto che associazioni come «ambiente e, è vita» ed «Ekoclub», legate al mondo venatorio, siano state riconosciute dal Ministero dall'ambiente e della tutela del territorio e del mare come associazioni di protezione ambientale, consente ai cacciatori di essere nominati nella quota di rappresentanza di queste ultime–: se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei gravi fatti descritti in premessa e quali utili iniziative di competenza intenda intraprendere per la corretta applicazione della legge n.157 del 1992, in particolare per quanto riguarda la costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia, affinché vengano rispettati, nella sostanza, i criteri stabiliti dall'articolo 14, comma 10, soprattutto per evitare che i posti riservati alle associazioni ambientaliste siano impropriamente occupati da rappresentanti delle associazioni venatorie; se non ritengano di assumere le iniziative di competenza, anche sul piano normativo o, se necessario, in sede di conferenza Stato-regioni, affinché, nella costituzione dei suddetti organi direttivi, onde evitare il rischio di sovrapposizione tra associazioni venatorie ed associazioni di protezione ambientale, vengano nominati esponenti di quest'ultime che siano chiaramente esterni ad associazioni venatorie; se non si ritenga necessario assumere iniziative affinché il riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvenga previa rigorosa verifica della circostanza per cui le loro attività non siano in alcun modo legate al mondo venatorio. (4-15170)





 
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