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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10282 presentata da ZAN ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 16/01/2017

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-10282 presentato da ZAN Alessandro testo di Lunedì 16 gennaio 2017, seduta n. 724 ZAN . — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che: la stampa locale e nazionale ha dato risalto alla vicenda di un minore residente in provincia di Padova, figlio di genitori separati, che a novembre 2016, in ottemperanza ad un decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia, territorialmente competente, è stato allontanato dalla madre e dato in affido al servizio sociale dell'Ulss 15 della regione Veneto, e collocato in una comunità residenziale terapeutica lontana dal territorio di provenienza; tale provvedimento del tribunale si basa su una diagnosi del servizio di neuro psichiatria infantile dell'Ulss 15, relazionata ad aprile del 2016, che ricalca quanto emerso da una consulenza tecnica d'ufficio disposta dal tribunale nel febbraio 2012; la diagnosi formulata è «disturbo della personalità» e l'occorrenza evidenziata è quella di un percorso di «revisione del suo mondo interno così come oggi lo percepisce», come si evince dal testo del decreto del Tribunale, «un percorso terapeutico non consentito nell'attuale contesto familiare»; in base allo stesso decreto sono stati sospesi temporaneamente i rapporti con entrambi i genitori al fine di liberare il minore da condizionamenti in grado di inficiare negativamente un percorso di psicoterapia; il minore ha convissuto con i genitori fino al marzo 2007, in seguito, al momento della separazione dei coniugi è stato affidato congiuntamente, con collocamento presso la madre e regolamentazione dei rapporti con il padre, in seguito sospeso; nel 2010 il tribunale dei minori di Venezia incaricò il servizio sociale dell'Ulss 15 di attuare un percorso di ripresa graduale dei rapporti con il figlio; nel febbraio 2012, il Tribunale, ritenendo che il minore venisse «usato come strumento del conflitto di coppia», dispose una consulenza tecnica d'ufficio che stabilì come il minore presentasse profonde problematiche relazionali e segnali di disagio psichico quali «alta suggestionabilità» e «aspetti regressivi». Il suo mondo affettivo risultava «legato quasi esclusivamente a figure femminili» e la relazione con la madre connotata da aspetti di dipendenza con conseguente «difficoltà di identificazione sessuale» tanto da andare a scuola in alcune occasioni «con gli occhi truccati, lo smalto sulle unghie o i brillantini sul viso». La madre inoltre «non risultava rendersi conto delle problematiche del figlio, se non nella misura in cui poteva leggerle come conseguenza dell'abuso del padre»; nel marzo 2014 il Tribunale stabilì il collocamento diurno del minore presso un gruppo famiglia poiché in un contesto diverso non risultava possibile l'intervento psicoterapico necessario al minore «per differenziarsi dalla madre» ed incidere così «su un profilo di personalità patologico» soggetto a sviluppare un «disturbo borderline di personalità»; nell'aprile 2016, la diagnosi del servizio NPI dell'Ulss 15 comunica il peggioramento della condizione psicologica del minore e di un «grave disturbo delle relazioni», condizione confermata dalla relazione presentata dagli operatori del gruppo famiglia cui il minore era stato assegnato in affido diurno nel marzo del 2014, che segnalano un comportamento «aggressivo, provocatorio, maleducato» e come il minore tenda «a fare l'eccentrico», «ad affermare che è diverso», ad ostentare «atteggiamenti effeminati in modo provocatorio»; nell'aprile 2016, la diagnosi del servizio NPI dell'Ilss 15 comunica il peggioramento della condizione psicologica del minore e di un «grave disturbo delle relazioni», che segnalano un comportamento «aggressivo, provocatorio, maleducato» e come il minore tenda «a fare l'eccentrico», «ad affermare che è diverso», ad ostare «atteggiamenti effeminati in modo provocatorio»–: di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere, anche sul piano normativo, per evitare che le procedure giudiziali riguardanti l'affidamento di minori possano risultare condizionate da profili discriminatori relativi all'indennità di genere del minore. (5-10282)

 
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