Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06837 presentata da MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA (AREA POPOLARE (NCD - CENTRISTI PER L'ITALIA)) in data 17/01/2017
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-06837 presentata da GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO martedì 17 gennaio 2017, seduta n.741 MARINELLO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: l'articolo 1, comma 304, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha previsto, per il 2016, un rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante, tra l'altro, la previsione che il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco di un anno; il comma 305 della stessa legge di stabilità per il 2016 ha previsto, per il medesimo anno, nell'ambito delle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione destinate al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, la riserva di una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca; successivamente, anche attraverso il decreto interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016 è stato ribadito che l'integrazione salariale (pagamento della cassa integrazione guadagni straordinaria) non possa essere superiore ad un periodo di 3 mesi nell'arco di un anno; ad avviso dell'interrogante questo criterio, già più restrittivo di quello applicato negli anni precedenti, risulta essere del tutto insufficiente ad ottemperare alle esigenze del settore; basti pensare che il solo periodo di fermo copre un arco temporale di 30 giorni; ad integrazione della norma, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che il citato limite deve essere inteso quale durata massima, anche non continuativa, del programma aziendale da cui deriva l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale e pertanto deve esser applicato all'impresa; nella normativa applicativa si precisa oltre tutto che le domande di cassa integrazione straordinaria relative al 2016 devono essere presentate inderogabilmente entro il 30 gennaio 2017; considerato, inoltre, che: a ridosso della scadenza di presentazione delle domande, senza alcun preavviso, concertazione o coinvolgimento delle categorie interessate, l'INPS ha pubblicato il messaggio n. 75 del 9 gennaio 2017 contenente chiarimenti operativi utili alla corretta presentazione delle domande di cassa integrazione straordinaria relative al 2016; a detta dell'interrogante, cambiare le regole o le modalità di presentazione delle domande in prossimità della loro scadenza, senza prorogare i termini di presentazione, risulta essere estremamente deleterio per la corretta erogazione della cassa integrazione guadagni straordinaria e lede notevolmente il principio del legittimo affidamento dell'utente; secondo le disposizioni contenute nel messaggio, si configurano due modalità di presentazione delle istanze: potrà essere richiesto un unico periodo di intervento della durata non superiore a 3 mesi o potranno essere richiesti più periodi di intervento, e per ciascuno le imprese dovranno presentare il corrispondente SR100. I diversi periodi di intervento dovranno rispettare i seguenti parametri e modalità: 1) prima domanda: periodo d'intervento richiesto dal 1° febbraio al 15 aprile 2016 (con inserimento nel quadro "C" del modello SR100 nella colonna "Periodo" dei "Dati Trattamento Cig in deroga" del periodo "dal 1/02/2016 al 15/04/2016"); 2) seconda domanda: periodo di intervento richiesto dal 15 settembre al 21 settembre 2016 (con inserimento del periodo "dal 15/09/2016 al 21/09/2016"); 3) terza domanda: periodo d'intervento richiesto di una sola giornata il 10 ottobre 2016 (con inserimento del periodo "dal 10/10/2016 al 10/10/2016"); 4) quarta domanda: periodo d'intervento richiesto dal 20 ottobre al 31 dicembre 2016 (con inserimento del periodo "dal 20/10/2016 al 31/12/2016"); secondo le regole procedurali stabilite, ai fini dell'autorizzazione da parte delle sedi dell'Istituto territorialmente competenti, il periodo massimo concedibile per l'azienda viene, quindi, calcolato sommando aritmeticamente i periodi richiesti, secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande. Seguendo questo criterio, saranno autorizzabili, in presenza di tutti i presupposti previsti dal decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, le prime 3 domande (che complessivamente corrispondono ad un periodo pari a 2 mesi e 15 giorni più 7 giorni più un giorno inferiore a 3 mesi) mentre la quarta domanda non potrà essere autorizzata, perché il periodo richiesto (2 mesi e 11 giorni) sommato ai primi 3 periodi determina il superamento del limite massimo di 3 mesi; al riguardo occorre ricordare che la circolare n. 177/2016 ha precisato che le sedi dell'Istituto territorialmente competenti non possono autorizzare frazioni del periodo di intervento richiesto nella domanda SR100, pertanto l'azienda, in tali casi, dovrà ripresentare, comunque entro il termine previsto del 30 gennaio 2017, l'istanza con l'indicazione di un periodo che, sommato a precedenti, non determini il superamento del limite dei 3 mesi; rilevato che: nonostante si tratti di procedure che richiederanno un sicuro aggravio di lavoro rispetto alla prassi seguita finora, non sono state disposte proroghe del termine di presentazione delle domande. Inoltre, laddove siano già state presentate istanze di cassa integrazione straordinaria in difformità dai criteri indicati nel messaggio, le stesse dovranno essere correttamente riformulate entro il termine improrogabile del 30 gennaio 2017, pena la loro definitiva bocciatura; con la modifica in corso dei criteri per la presentazione delle relative istanze, secondo l'interrogante, potrebbero sorgere casi di numerosi rigetti delle istanze e di innumerevoli contenziosi successivi, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna ed urgente una proroga del termine finale per la presentazione delle istanze di cassa integrazione straordinaria relative al 2016, ad oggi fissato al 30 gennaio 2017; se non ritenga lesivo del principio del legittimo affidamento modificare le modalità di presentazione delle domande in corso d'opera, sia per l'interpretazione ancora più restrittiva di criteri già stringenti, sia per il lavoro di tutti coloro i quali avevano già da tempo predisposto la documentazione relativa alla presentazione delle istanze. (4-06837)