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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01602 presentata da PILI MAURO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 18/01/2017

Atto Camera Interpellanza 2-01602 presentato da PILI Mauro testo di Mercoledì 18 gennaio 2017, seduta n. 726 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia , per sapere – premesso che: la segreteria regionale Sardegna della Federazione nazionale UGL polizia penitenziaria, rappresentata dal reggente regionale dottore Salvatore Argiolas, con note del 14 ottobre 2016 e del 7 gennaio 2017 ha chiesto al provveditore dell'amministrazione penitenziaria della regione, dottore Maurizio Veneziano, di voler inoltrare alla Federazione nazionale UGL polizia penitenziaria, articolazione della Confederazione UGL (Unione generale del lavoro), le comunicazioni di carattere sindacale che riguardano il Corpo di polizia penitenziaria; il provveditore, che ha il dovere di attenersi ai principi costituzionali di buona amministrazione, con nota n.382/S.R.S. dell'11 gennaio 2017, riscontrate le richieste del sindacato, avrebbe risposto, a quanto consta all'interrogante, che, qualora vi fossero state comunicazioni di interesse anche per una sigla sindacale non rappresentativa si sarebbe provveduto ad inoltrargliele; l'organizzazione sindacale UGL polizia penitenziaria, a quanto risulta all'interrogante, visto l'orientamento restrittivo del provveditore veneziano, avrebbe diffidato il dirigente generale di cui sopra; l'articolo 5 dell'accordo nazionale quadro sottoscritto tra l'amministrazione penitenziaria e le organizzazioni sindacali prevede quanto segue: «L'Amministrazione assicura alle organizzazioni sindacali una costante e tempestiva informazione su tutte le questioni che possano interessare il personale di polizia penitenziaria, e consegna mensilmente a ciascuna organizzazione sindacale l'elenco nominativo dei propri iscritti. Analoga informazione è fornita dai responsabili degli uffici, istituti penitenziari e servizi periferici»; lo stesso accordo nazionale quadro, all'articolo 2, statuisce che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali, è incentrato sul rafforzamento del confronto su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi; tali disposizioni, non fanno alcuna distinzione tra le organizzazioni sindacali rappresentative e quelle non rappresentative. Infatti, da un'attenta lettura dell'accordo quadro in questione, si evince in modo chiaro, la parte normativa riservata alle organizzazioni sindacali rappresentative e quella invece riferita in toto a tutte le organizzazioni sindacali indipendentemente dal loro status ; la libertà sindacale, per ovvie ragioni, non è disciplinata dai contratti collettivi, dalle circolari o da accordi di affiliazione tra le organizzazioni sindacali, ma il punto chiave della disciplina del diritto sindacale è rappresentato unicamente dalla Costituzione, la norma cardine per quanto attiene al fenomeno associativo; l'articolo 39 della Costituzione, al primo comma, sancisce un principio fondamentale: la libertà, e quindi la pluralità, sindacale come fondamento delle relazioni industriali. Tale disposizione è immediatamente precettiva, vale a dire che opera nei rapporti intersoggettivi tra privati, senza che si renda necessaria una legge ordinaria di attuazione; tale libertà assume una sua specificità, nel senso che il «fine sindacale» è tipizzato come lecito e che pertanto la libertà sindacale è, sotto questo aspetto, assoluta; presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ed in particolare presso il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria per la Sardegna, diverse organizzazioni sindacali non rappresentative, nello svolgimento dell'attività sindacale, registrano, quotidianamente, la lesione degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 39 (principio della libertà sindacale) della Costituzione, attuati dalla legge 300 del 1970; il Consiglio di Stato, senza fare alcuna distinzione tra sindacati affiliati e non, ad esempio, ha voluto affermare che «a qualsiasi sindacato, anche se non compreso tra le associazioni più rappresentative, deve essere riconosciuto il diritto di informazione»; il collegio, ha chiarito che «il diritto di informazione non può essere plausibilmente negato a qualsiasi sindacato legittimamente costituito e riconosciuto che ne faccia richiesta» e «a prescindere dal concorso alla formazione di contratti nazionali»; l'ufficio relazioni sindacali del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha formalmente chiarito che il diritto ad interloquire ed accordare domande di incontri su materie di interesse del personale di polizia penitenziaria, nonché riscontrare formali richieste di notizie, rientra nel principio di libertà sindacale; il diverso orientamento, tuttavia, tra dirigenti della stessa amministrazione, registra un sistema non coerente ed unitario nella tutela dei diritti sindacali e nell'esercizio dell'azione amministrativa; risulta inoltre all'interrogante che la Federazione nazionale UGL polizia penitenziaria sarebbe stata anche costretta a diffidare il Ministero della giustizia per le continue lesioni al principio di libertà sindacale–: se, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra, il Ministro interrogato ritenga di dover dare indicazioni univoche e urgenti ai vertici dell'amministrazione penitenziaria per garantire il diritto costituzionale all'informazione sindacale a tutte le organizzazioni sindacali del Corpo di polizia penitenziaria, indipendentemente dalla maggiore rappresentatività e da eventuali patti affiliativi. (2-01602) « Pili ».

 
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