Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03411 presentata da MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 19/01/2017
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03411 presentata da DONELLA MATTESINI giovedì 19 gennaio 2017, seduta n.745 MATTESINI, PUPPATO, PUGLISI, DIRINDIN, GRANAIOLA, CUCCA, GINETTI, FASIOLO, ORRU', D'ADDA, ALBANO, FABBRI - Al Ministro della giustizia - Premesso che: in data 10 gennaio 2017, si è appreso da fonti di stampa della vicenda che vede protagonista, suo malgrado, un ragazzo padovano di 13 anni, allontanato dalla famiglia su decisione del Tribunale per i minorenni di Venezia; la drammatica vicenda di questo ragazzo ha origine nel novembre 2007, con la denuncia del padre per abusi fisici e sessuali nei confronti del figlio che di anni ne ha solo 3; la denuncia fu fatta ad opera della madre nei confronti dell'ormai ex compagno e alla prima ne seguirono altre, che portarono l'uomo al rinvio a giudizio nel febbraio 2012, con l'accusa di aver costretto il figlio ad atti sessuali; da queste gravi accuse il processo del padre si sarebbe concluso non con un'assoluzione, come erroneamente ritenuto in un primo momento dai media , ma con semplicemente un'archiviazione per mancanza di prove; da quei presunti abusi sessuali è derivato il primo affidamento a una comunità diurna, dalle 7 alle 19. I responsabili della struttura notano gli atteggiamenti effeminati del ragazzino e li segnalano ai servizi sociali; con la decisione del Tribunale per i minorenni di Venezia, dopo la decadenza dalla potestà genitoriale, con conseguente doloroso sradicamento dal nucleo familiare di nascita il ragazzo verrebbe adesso allontanato anche dalla madre, unica figura di riferimento del giovane, insieme alle sorelle; secondo il Tribunale vi sarebbe, infatti, una modalità comportamentale e relazionale del minore che tenderebbe "in tutti i modi ad affermare che è diverso e ostenta atteggiamenti effeminati in modo provocatorio"; l'atteggiamento "eccessivamente effeminato e provocatorio", secondo la relazione dei servizi sociali, sarebbe dovuto al fatto che "il suo mondo affettivo risulta legato quasi esclusivamente a figure femminili e la relazione con la madre appare connotata da aspetti di dipendenza, soprattutto riferendosi a relazioni diadiche con conseguente difficoltà di identificazione sessuale"; a supporto di tali tesi, la relazione dei servizi sociali sembrerebbe dare peso ad un episodio isolato nel quale il ragazzo era andato a scuola con gli occhi truccati, lo smalto sulle unghie e brillantini sul viso, circostanza, però, che verrebbe del tutto ridimensionata, nella sua valenza sintomatica di un presunto disagio del minore, per il fatto che il mascheramento o le tracce di trucchi, sarebbero "residui" dell'abbigliamento per la festa di Halloween; tenuto conto che: secondo la famiglia del ragazzo, la decisione del Tribunale per i minorenni di Venezia è da ritenersi gravissima e scandalosa, perché fondata su elementi non oggettivi e fortemente discriminatori nei confronti di un minore adolescente, che rischia di essere marchiato a vita da una simile ingerenza nella sua soggettività psichica e sessuale, tanto più nel pieno dell'età evolutiva; un elemento di questo tipo può costituire un precedente pericoloso, perché riporta un giudizio sugli atteggiamenti e i comportamenti del ragazzo, nonché un utilizzo dei termini legati all'identità sessuale con modalità di carattere non scientifico; d'altro canto, la presidente del Tribunale, Maria Teresa Rossi, ribadisce che: "Non allontaniamo un minore dalla famiglia perché ha un atteggiamento effeminato. Noi non facciamo discriminazioni di natura sessuale o di tendenza. Escludo che nella decisione del tribunale possa aver influito il presunto comportamento effeminato del giovane", si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto successo, nonché della corrispondenza di quanto riportato dai media alla realtà processuale della vicenda e quali provvedimenti di propria competenza, a tale fine, intenda porre in essere, anche sul piano normativo, per evitare che le procedure giudiziali riguardanti l'affidamento di minori possano risultare condizionate da profili discriminatori, relativi all'indennità di genere del minore. (3-03411)