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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03420 presentata da BELLOT RAFFAELA (FARE!) in data 24/01/2017

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03420 presentata da RAFFAELA BELLOT martedì 24 gennaio 2017, seduta n.746 BELLOT, BISINELLA, MUNERATO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: giungono alle interroganti numerose segnalazioni da parte di amministratori di piccoli Comuni, in difficoltà nella gestione delle poche risorse disponibili e costretti a confrontarsi con norme e vincoli finanziari sempre più stringenti; è il caso, tra gli altri, del nuovo Comune di Alpago, risultante dalla fusione dei Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago nella provincia di Belluno; come segnalato dal sindaco di Alpago, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015, "è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"; ai sensi inoltre dell'art. 1, comma 132, della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio), "i comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune"; i Consigli comunali dei tre ex Comuni, poco prima della fusione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, hanno approvato, nel medesimo testo, lo statuto del nuovo Comune di Alpago il quale, all'art. 32, comma 1, prevede che: "allo scopo di valorizzare le specificità territoriali ed assicurare adeguate forme di partecipazione ai cittadini delle Comunità d'origine, sono istituiti i Municipi di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 267/2000"; detto ciò, si fa presente come i 3 enti cessati avevano, nel 2015, aliquote dei tributi (IMU - TASI - addizionale IRPEF) differenti, che avrebbero dovuto necessariamente essere armonizzate, anche per garantire equità e parità di trattamento ai propri cittadini. Tuttavia, non essendo possibile, per le pesanti ricadute sul bilancio del nuovo ente, adottare per l'intero territorio del Comune l'aliquota più bassa tra quelle applicabili nei tre enti antecedenti alla fusione (si veda l'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015), sono state mantenute per l'anno 2016 aliquote differenziate per ciascuno dei territori municipali; a fronte della proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017, previsto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), l'amministrazione si trova nuovamente costretta, per evitare forti riduzioni dell'entrata tributaria e, di conseguenza, ripercussioni negative sul bilancio dell'ente, a valutare il mantenimento delle differenziazioni municipali, se non per tutti, almeno per alcuni tributi; soluzione che tuttavia non pare realizzare gli scopi della fusione stessa e soprattutto crea disparità di trattamento nei confronti di cittadini dello stesso comune; in concreto, ad esempio, l'addizionale IRPEF comunale è oggi fortemente differenziata nei 3 ambiti: in due municipi è progressiva per scaglioni di reddito ed in un municipio è pari a zero; l'amministrazione vorrebbe intervenire per ridurre lo squilibrio, ma l'unica operazione consentita dall'art. 1, comma 42, della citata legge di bilancio per il 2017, è quella di azzerare tutte le aliquote, soluzione insostenibile per il bilancio comunale, che perderebbe un'entrata di circa 320.000 euro; inoltre, il mantenimento di aliquote differenziate per i 3 diversi municipi, ancorché consentita dal quadro normativo citato, sta comportando notevoli difficoltà applicative: in particolare, diversi sostituti di imposta hanno segnalato al Comune di Alpago l'impossibilità di differenziare l'aliquota della addizionale IRPEF, stante la presenza di un unico codice comunale, posto che i codici catastali dei tre Comuni precedenti la fusione sono stati soppressi al 31 dicembre 2016 e sostituiti definitivamente dall'unico codice del Comune di Alpago; sarebbe opportuno, secondo l'amministrazione comunale di Alpago, valutare la possibilità di sospendere l'efficacia degli aumenti prevista dalla legge di bilancio per il 2017, come riferita alla pressione tributaria nel suo complesso. Secondo questa interpretazione, infatti, potrebbe essere consentito al Comune di armonizzare le aliquote, purché il gettito atteso non superi il totale della somma delle entrate accertate per tributi, nel 2015, nei tre comuni cessati di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica relativa al Comune di Alpago e di altri casi simili, e come intenda intervenire, per quanto di propria competenza, al fine di garantire, specie nel caso dei Comuni risultanti da fusione, equità e parità di trattamento nell'applicazione dei tributi comunali. (3-03420)





 
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