Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10386 presentata da CAPEZZONE DANIELE (MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI) in data 25/01/2017
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10386 presentato da CAPEZZONE Daniele testo di Mercoledì 25 gennaio 2017, seduta n. 730 CAPEZZONE . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: il decreto legislativo n.165 del 2015 ha riformulato il testo dell'articolo 69 del decreto legislativo n.546 del 1992 ed ha così introdotto l'immediata esecutività delle sentenze di condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente e di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali; lo stesso articolo 69 prevede, altresì, che il pagamento di somme di importo superiore a 10 mila euro, diverse dalle spese di lite, possa essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, la cui disciplina è rimessa a un apposito decreto ministeriale in attesa di emanazione, nonostante il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 novembre 2016; la nuova disciplina, pro contribuenti, volta a favorire il pagamento di somme di importo superiore a 10 mila euro resta, quindi, ancora sospesa per il protrarsi dell'inerzia ministeriale nell'emanazione del relativo regolamento attuativo; lo stesso articolo 69, invece, per il pagamento di somme di importo inferiore a 10 mila euro non richiede il rilascio di alcuna garanzia; l'Agenzia delle entrate, inopinatamente e assumendo di fatto funzioni che spetterebbero al legislatore, con circolare 38/E del 2015 ha subordinato l'applicazione della nuova normativa all'emanazione del decreto ministeriale anche con riferimento alle sentenze favorevoli al contribuente di importo inferiore a 10 mila euro sostenendo che «fino all'approvazione del richiamato decreto ministeriale(...) restano applicabili le previgenti disposizioni»; a differenza di quanto stabilito dall'Agenzia delle entrate, la nuova disciplina sui casi inferiori ai 10 mila euro non prevede alcuna garanzia, quindi alcun ostacolo all'immediata e piena applicazione della norma e non si comprende come possa una semplice circolare comportare addirittura uno slittamento dell'entrata in vigore di una legge primaria; facendo quindi riferimento alle sentenze sotto soglia, la riforma del contenzioso tributario volta a ristabilire un minimo di parità tra Stato e contribuenti e la stessa attività legislativa del Parlamento vengono, a giudizio dell'interrogante, di fatto vanificate per decisione autonoma di una struttura amministrativa–: quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Governo per far sì che una fonte del diritto (legge ordinaria) non venga prevaricata da una semplice circolare dell'Agenzia delle entrate e che le sentenze non definitive pro contribuenti, per importi inferiori ai 10 mila euro, siano immediatamente esecutive come sancito da espressa disciplina legislativa, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale relativo alle sentenze di importo superiore ai 10 mila euro. (5-10386)