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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03442 presentata da BERTOROTTA ORNELLA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 26/01/2017

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03442 presentata da ORNELLA BERTOROTTA giovedì 26 gennaio 2017, seduta n.750 BERTOROTTA, DONNO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, PUGLIA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti: nella primavera del 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2011, è stato decretato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011, poi prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2011 fino al 31 dicembre 2012, in relazione allo straordinario afflusso di cittadini nordafricani sbarcati in Italia, per lo più presso l'Isola di Lampedusa; in tale contesto, la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva formulato apposite direttive per la gestione e l'assegnazione dei profughi, cui poi veniva concesso lo status di rifugiato, agli uffici territoriali della Protezione civile siti presso le varie Regioni d'Italia e, quindi, anche presso la Regione Lazio; tali uffici territoriali della Protezione civile, denominati "soggetti attuatori", provvedevano alla designazione dei "soggetti gestori", ai quali competeva in toto la gestione dei servizi assistenziali e sociosanitari da fornire ai rifugiati; la scelta dei soggetti gestori, proprio in virtù dello stato di emergenza, è stata svolta in deroga alle procedure previste dal codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006); in tale ambito, con particolare riguardo alla provincia di Frosinone, è stata aperta un'indagine ad hoc , all'esito della quale, con sentenza n. 319/2016, la Corte dei conti ha condannato Antonio Salvati, sindaco di San Giovanni Incarico (Frosinone) nonché presidente dell'Unione dei Comuni Antica terra di lavoro, e Giovanni Federici, in qualità di dirigente e responsabile del settore finanziario, al "risarcimento in via solidale ed in parti uguali del complessivo danno di € 208.580,00 a favore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Lazio"; considerato che, per quanto risulta agli interroganti: emerge in modo incontrovertibile una mala gestio dello stato di emergenza, con particolare riguardo alla provincia di Frosinone in cui, tra i "soggetti gestori" accreditati per aver svolto questa funzione anche in passato, e che avevano manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico, era stato individuato dal soggetto attuatore l'Unione dei Comuni Antica terra di lavoro, ente locale a cui erano stati così assegnati complessivamente 199 rifugiati; tuttavia, l'ente gestore così individuato si è avvalso di ulteriori soggetti esterni, tra cui la cooperativa "NOI", la Linea alberghiera Srl ed una quantità innumerevole di soggetti che hanno dichiarato di aver ricevuto compensi dall'Unione dei Comuni per svolgimento di attività completamente estranee alle finalità del progetto di accoglienza dei profughi, delegando loro la totalità dei servizi necessari per la realizzazione del progetto di accoglienza; la scelta dei soggetti terzi è stata altresì effettuata in totale libertà da parte del soggetto gestore, senza effettuare alcuna procedura di evidenza pubblica e sulla base delle stesse deroghe normative motivate dallo stato di emergenza in atto con le quali il soggetto gestore era stato scelto dal soggetto attuatore per lo svolgimento del progetto; i rapporti tra soggetto attuatore ed il designato soggetto gestore erano disciplinati da due convenzioni, rispettivamente la n. 341 del 28 giugno 2011 e la n. 461 del 20 luglio 2011, in virtù delle quali l'ente gestore ha proceduto a quantificare l'importo di spesa sostenuto per ogni rifugiato nei limiti massimi di 42,50 euro per giornata ad ospite, conseguentemente, il soggetto attuatore ha effettuato i bonifici su di un apposito conto corrente bancario intestato al soggetto gestore, deposito aperto con l'unica finalità di ricezione dei flussi di denaro appositamente vincolati nella destinazione; considerato altresì che, a parere degli interroganti: i suddetti soggetti hanno lucrato sulla pelle dei migranti e a danno dell'erario, spendendo il meno possibile per il loro soggiorno e sovrafatturando al massimo l'importo previsto in convenzione, al solo fine di ottenere il massimo previsto dei rimborsi; l'affidamento alla cooperativa "NOI" in via diretta, senza una gara, è avvenuto in modo illegittimo, anche perché la cooperativa non era in possesso delle strutture e dei mezzi per realizzare il progetto; anche la gestione vera e propria era contraddistinta da varie irregolarità. Sull'accoglienza all' hotel "Bracaglia" di Frosinone, ad esempio, i giudici scrivono: "I rapporti tra i convenuti (Salvati e Federici, ndr) e la cooperativa N.O.I. e la Linea Alberghiera srl sono stati tali da preordinare una condotta finalizzata a creare una realtà documentale fittizia con lo scopo di lucrare illecitamente risorse pubbliche che non erano dovute in relazione ai servizi offerti"; è possibile parlare di sperpero anche in merito alle spese in favore di una quantità innumerevole di soggetti che hanno dichiarato di aver ricevuto compensi dall'Unione dei Comuni per svolgimento di attività completamente estranee alle finalità del progetto di accoglienza dei profughi; pertanto, come emerge dalla sentenza della Corte dei conti, mentre gli ospiti sono stati accolti in pessime condizioni alloggiative e senza beneficiare di vitto adeguato e di assistenza socio-sanitaria, i convenuti hanno prodotto al soggetto attuatore (la Protezione civile della Regione Lazio) una rendicontazione non veritiera ed alterata negli importi, rendendosi dunque responsabili per aver distratto risorse pubbliche per lo svolgimento di lavori generici e non sempre controllabili e, inoltre, per la concomitanza delle erogazioni a favore di soggetti con le elezioni amministrative presso il Comune di San Giovanni Incarico, di cui Salvati era sindaco e candidato alla riconferma della carica; sarebbe opportuno, al fine di evitare ingenti danni allo Stato, in termini sia economici che umanitari, gestire in maniera appropriata le situazioni di emergenza, effettuando preventivi controlli a tappeto e non semplicemente legittimando le deroghe alle procedure previste dal codice degli appalti, si chiede di sapere: se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e se abbia adottato o intenda adottare provvedimenti di competenza, anche di carattere normativo, al fine di evitare spiacevoli e dannose repliche per le future emergenze nel medesimo ambito di gestione ed organizzazione dei rifugiati; se intenda, ed in che modo, intervenire per porre fine alla mala gestio dell'afflusso di cittadini nordafricani che sbarcano in Italia, nonché alla gestione di eventuali stati di emergenza decretati in tali situazioni che, pur essendo affidati alla Protezione civile presente sul territorio nazionale, si traducono, spesso, in deroghe speculative alle vigenti procedure previste dal codice degli appalti; se ritenga di dover verificare in maniera preventiva l'idoneità, in termini di disponibilità materiali e competenze tecniche e pratiche, dei "soggetti gestori" all'uopo designati dai "soggetti attuatori". (3-03442)

 
Cronologia
mercoledì 25 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 6 maggio 2015, n. 52 (elezione della Camera dei deputati), per quanto riguarda il meccanismo del ballottaggio e l'opzione di scelta del collegio di elezione in caso di candidatura plurima.

mercoledì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (C. 3671-bis), che sarà licenziato definitivamente dal Senato l'11 ottobre (legge 19 ottobre 2017, n. 155).