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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01623 presentata da BENEDETTI SILVIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 27/01/2017

Atto Camera Interpellanza 2-01623 presentato da BENEDETTI Silvia testo presentato Venerdì 27 gennaio 2017 modificato Lunedì 30 gennaio 2017, seduta n. 732 La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali , per sapere – premesso che: la legge regionale del Veneto 17 gennaio 2017 n.1 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto n.8 Anno XVIII del 17 gennaio, 2017), avente ad oggetti «Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatori.” e alla legge regionale 28 aprile 1998, n.19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime e interne della Regione Veneto”, all'articolo 1 — recante “Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria”, prevede che: «1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3600,0». Da queste sanzioni vengono esclusi solamente: «(...) gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola (...)»; l'articolo 2, recante «Disturbo all'esercizio dell'attività piscatoria e molestie agli esercenti l'attività piscatoria», prevede le medesime sanzioni con riguardo alle attività di pesca; l'articolo 17 della Costituzione tutela il «diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz'armi»; l'articolo 21 della Costituzione garantisce che «(...) tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»; l'articolo 3 della Costituzione riconosce tra i «principi fondamentali» quello di uguaglianza; la fauna selvatica è dichiarata «patrimonio indisponibile dello Stato» ed è parte integrante del «bene ambiente» e della sua tutela come sancita dall'articolo 117 della Costituzione; la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, nella sentenza n.274 del 26 giugno 2012, ha riconosciuto come «onere sproporzionato» l'obbligo di tollerare la caccia sul terreno privato laddove il ricorrente, eticamente contrario alla caccia, intendeva interdire l'attività venatoria nelle sue proprietà; la sentenza del tribunale civile di Milano, in una causa avente ad oggetto la legge della regione Lombardia sul «Disturbo all'attività venatoria», ha dato prevalenza al «diritto costituzionale di riunirsi pacificamente e di manifestare liberamente il proprio pensiero», statuendo che: «Nel caso in oggetto ci si trova di fronte ad un radicale conflitto tra lo svolgimento indisturbato della – pure legittima – attività venatoria, garantito dalla legislazione nazionale e regionale e la contrapposta esigenza di esprimere liberamente e con efficacia il pensiero che avversa tali attività, anche attraverso manifestazioni pubbliche, come garantito rispettivamente dagli articoli 21 e 17 Cost. (che subordina la possibilità di divieto a “comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica”). Ora, nel conflitto tra due diritti siffatti, quello che gode di garanzia costituzionale è destinato a prevalere, purché il suo esercizio sia tale da determinare un semplice affievolimento di quello contrapposto, che può subire una temporanea compressione, perché limitata non solo nel tempo, ma anche nello spazio, per poi pienamente riespandersi, senza aver subito alcun sostanziale nocumento. Una diversa valutazione delle disposizioni normative regionali... secondo cui rappresenterebbero un astratto e generale vincolo al diritto di manifestare e riunirsi a tutela di ragioni diverse dalla sicurezza e pubblica incolumità, le vizierebbe in modo radicale di incostituzionalità» (tribunale di Milano, I sezione civile sentenza n.6309/05 del 10 maggio 2005 – depositata il 31 maggio 2005 – De Filippo ed al. contro provincia di Milano); se non si ritenga necessario, alla luce di quanto esposto in premessa, verificare la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale, in relazione ai citati articoli della legge della regione Veneto 17 gennaio 2017 n.1, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione. (2-01623) « Benedetti , Massimiliano Bernini , Busto , Gagnarli , Parentela , Spessotto , Basilio ».

 
Cronologia
mercoledì 25 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 6 maggio 2015, n. 52 (elezione della Camera dei deputati), per quanto riguarda il meccanismo del ballottaggio e l'opzione di scelta del collegio di elezione in caso di candidatura plurima.

mercoledì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (C. 3671-bis), che sarà licenziato definitivamente dal Senato l'11 ottobre (legge 19 ottobre 2017, n. 155).