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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03450 presentata da DEL BARBA MAURO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 31/01/2017

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03450 presentata da MAURO DEL BARBA martedì 31 gennaio 2017, seduta n.751 DEL BARBA - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che: il decreto ministeriale 2 gennaio 1985, recante "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri", ha determinato la durata della "vita tecnica complessiva massima" degli impianti a fune e, cioè, la durata oltre la quale essi dovevano essere rinnovati o, comunque, sostituiti; l'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), come da ultimo modificato dall'articolo 11- bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito che "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006", potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di quattro anni dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali"; considerato che: l'articolo 31- bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, detto decreto "sblocca Italia", ha stabilito che "I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; per effetto della disposizione, è di fatto venuto meno il concetto di "vita tecnica complessiva massima" degli impianti a fune; in attuazione di tale ultima disposizione normativa è stato adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture 1° dicembre 2015, n. 203, che, al paragrafo 2.5 dell'allegato 1, ha disciplinato la serie di verifiche e controlli che devono essere svolti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza complessiva massima della vita tecnica di un impianto. Al punto 6.1 dell'allegato 1, ha inoltre stabilito che "Ai sensi dell'art. 31- bis della legge 11 novembre 2014, n. 164, e dell'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, non può essere concessa la proroga nel caso non venga rinnovato o sostituito l'impianto al termine della vita tecnica"; valutato che: in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/2495/54/5 presentato in materia; ad oggi all'interrogante non risulta che siano state adottate iniziative d'attuazione degli impegni presi con l'accoglimento dell'ordine del giorno, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia necessario ed urgente, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica e della conservazione del patrimonio, adottare ogni provvedimento utile a chiarire tempestivamente che 1) le disposizioni di cui all'articolo 31- bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, si applicano anche agli impianti detenuti direttamente e indirettamente dagli enti locali che stanno già godendo del periodo di proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, a partire dalla data di completamento del medesimo periodo di proroga; 2) i nuovi termini di vita tecnica si applicano in ogni caso a far data dalla scadenza originale di vita tecnica dell'impianto. (3-03450)

 
Cronologia
mercoledì 25 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 6 maggio 2015, n. 52 (elezione della Camera dei deputati), per quanto riguarda il meccanismo del ballottaggio e l'opzione di scelta del collegio di elezione in caso di candidatura plurima.

mercoledì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (C. 3671-bis), che sarà licenziato definitivamente dal Senato l'11 ottobre (legge 19 ottobre 2017, n. 155).