Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10457 presentata da GRIBAUDO CHIARA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 01/02/2017
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10457 presentato da GRIBAUDO Chiara testo di Mercoledì 1 febbraio 2017, seduta n. 734 GRIBAUDO e MISIANI . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: la Federazione italiana panificatori (FIP), costituita nel 1946, è l'Organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa dei panificatori artigiani; sottoscrive con Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil il più diffuso contratto collettivo nazionale di categoria dei panificatori italiani; assieme ai detti sindacati ha costituito gli enti bilaterali Ebipan e Fonsap; ogni sigla sindacale nel settore dell'artigianato sottoscrive il contratto collettivo nazionale di lavoro a cui corrispondono enti bilaterali; la legge n.92 del 2012 e il decreto legislativo n.148 del 2015 (articoli 26-40) hanno istituito fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale, obbligatori dal 1 o gennaio 2016 anche per le imprese sopra i cinque dipendenti che operino in settori cui non si applicano le disposizioni in materia di integrazione salariale; la costituzione del fondo avviene su iniziativa delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali presso l'Inps a seguito di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; per i settori e i datori di lavoro sopra i 5 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stati stipulati accordi costitutivi del fondo di solidarietà bilaterale, è stato istituito presso l'Inps uno specifico «fondo di integrazione salariale» FIS; Ebipan non ha adeguato il proprio statuto alle finalità richieste per esercitare le attività di fondo di solidarietà residuale; dunque, i panificatori FIP, che applicano il contratto collettivo di lavoro di Federazione e aderiscono ad Ebipan, hanno diritto a versare i rispettivi contributi al FIS istituito presso l'Inps; con la circolare n.79/2015, l'Inps ha escluso le imprese artigiane dall'ambito di applicazione del FIS (circolare Inps 22/2016); per questo motivo il programma dell'Inps per il versamento dei contributi ha impedito ai panificatori FIP iscritti a Ebipan i versamenti al FIS; l'Inps sostiene che il fondo di riferimento per le imprese artigiane sarebbe quello dell'Ente bilaterale nazionale artigianato (EBNA), promosso però da organizzazioni parzialmente rappresentative della categoria, firmatarie di altro contratto collettivo nazionale di lavoro; l'Inps ha in questo modo trascurato che la bilateralità è espressione dell'autonomia collettiva privata e la partecipazione ai fondi alternativi non può essere imposta in contrasto con le norme costituzionali in materia di libertà sindacale–: quali iniziative di competenza intenda promuovere per creare le condizioni affinché gli operatori, legittimamente non aderenti a quelle associazioni e dunque a quel contratto collettivo nazionale di lavoro e all'Ebna, possano adempiere ai dettami del decreto legislativo n.148 del 2015 senza essere costretti a modificare la loro libera scelta sindacale ex articolo n.39 Costituzione. (5-10457)