Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10458 presentata da TULLO MARIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 01/02/2017
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10458 presentato da TULLO Mario testo di Mercoledì 1 febbraio 2017, seduta n. 734 TULLO , FRAGOMELI , TENTORI , MAURI e CARNEVALI . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che: il crollo del Cavalcavia della strada provinciale 49 al chilometro 41+200 della strada statale 36 impone una necessaria riflessione sulla disciplina dei trasporti eccezionali sulle strade italiane: le infrastrutture stradali possono essere sollecitate ben al di sopra dei carichi di progetto e della loro resistenza per effetto del combinato disposto di norme regionali e del nuovo codice della strada; il codice della strada all'articolo 10, comma 6, sancisce che: «I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria(...)»; al successivo comma 9 si stabilisce: «l'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile»; nelle autorizzazioni possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica; i trasporti eccezionali sul cavalcavia crollato sono stati autorizzati in base all'articolo 42 della legge n.6 del 2012 della regione Lombardia, che al comma 2, prevede: «la provincia in cui risiede il richiedente oppure la ditta incaricata del trasporto o una delle province territorialmente interessate dal transito dello specifico trasporto o veicolo in condizioni di eccezionalità provvede al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di tipo periodico, singole o multiple, relative a trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità», ai sensi del codice della strada e delle relative norme di attuazione; inoltre al successivo comma 6 si stabilisce: «la provincia competente rilascia l'autorizzazione, previo parere degli enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati dal trasporto. Gli enti interessati esprimono il parere richiesto entro dieci giorni; in caso di mancata comunicazione del parere entro il termine previsto, il medesimo parere si intende positivamente espresso»; infine, al comma 7 si prevede: «alle province ed ai comuni spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli e del trasporti in condizioni di eccezionalità, ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal nuovo codice della strada»; il silenzio-assenso non garantisce le necessarie verifiche sulla massa massima ammissibile; il trasporto sul cavalcavia sembra sia stato autorizzato non da Lecco ma dalla provincia di Bergamo, sede della ditta di trasporto–: se non ritenga di promuovere un'infrastruttura telematica per la tracciabilità delle autorizzazione di trasporti eccezionali sulle strade nazionali, prevedendo, nelle more, riduzioni della massa massima consentita per trasporti e veicoli eccezionali. (5-10458)