Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA URGENTE 2/01638 presentata da VALIANTE SIMONE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 03/02/2017
Atto Camera Interpellanza urgente 2-01638 presentato da VALIANTE Simone testo presentato Venerdì 3 febbraio 2017 modificato Venerdì 24 marzo 2017, seduta n. 766 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute , per sapere – premesso che: ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, lo Stato adotta d'intesa con la Conferenza unificata, il piano sanitario nazionale, i piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali e stabilisce il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; l'articolo 1, comma 34, delle legge 23 dicembre 1996, n.662, prevede che – in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale – il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni stabilisce i pesi da attribuire a ciascuna regione in base ad una serie di criteri e può vincolarne alcune quote alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale; secondo l'articolo 34- bis della legge 23 dicembre 1996, n.662, per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel piano sanitario nazionale, le regioni elaborano specifici progetti. Al fine di agevolarne l'attuazione, si provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza Stato-regioni su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2013, l'acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla ripartizione delle predette quote vincolate; inoltre, secondo l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sempre a decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34- bis , della legge n.662 del 1996, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni; in attuazione dei predetti articoli, il Ministero della salute ha trasmesso alla Conferenza Stato–regioni la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale nell'anno 2016 sulla quale, il 14 aprile 2016, si è raggiunta l'intesa; nell'anno 2016 le risorse che le regioni dovranno dividersi ammontano a 108,6 miliardi di euro; di questi 108,192 miliardi sono relativi alla quota indistinta, calcolata sottraendo alla quota di fabbisogno complessivo di 111 miliardi di euro l'importo di 1.878,98 milioni di euro (ossia l'ammontare complessivo degli obiettivi di piano e vincolate), l'importo di 277,51 milioni di euro (per l'accantonamento su meccanismi sanzionatori e premiali) e 652,91 milioni per somme vincolate spettanti ad altri enti del servizio sanitario nazionale. La quota indistinta comprende anche 50 milioni per la lotta alla ludopatia e 800 milioni previsti dalla legge di stabilità 2016 per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza; la quota di riequilibrio è di 6,37 milioni, 6,68 milioni sono le quote vincolate per la medicina penitenziaria. Infine, 427,40 milioni sono i fondi vincolati per altri enti; ai fini del riparto tra le regioni, oltre all'impiego del meccanismo dei costi standard , è stato utilizzato il valore legale della popolazione residente nella determinazione del valore della popolazione pesata per classi di età con riferimento alle singole regioni; il valore della popolazione legale utilizzato è quello risultante dalle operazioni del censimento dell'anno 2011; il criterio utilizzato per il riparto del fondo è quello del valore legale della popolazione residente nella determinazione e del valore della popolazione pesata per classi di età con riferimento alle singole regioni; tale criterio di riparto risulta agli interpellanti non appropriato per una corretta ripartizione del fondo sanitario nazionale in quanto la sola età della popolazione non è un parametro oggettivo sufficiente per valutare il fabbisogno sanitario di una regione e determina una ingiusta discriminazione nei confronti di regioni che hanno una popolazione giovane ed un tasso migratorio anche in sanità molto alto favorito da un criterio, quello della popolazione, che da solo non garantisce l'uniformità dei livelli essenziali di assistenza in tutto il Paese e non tiene conto delle difficoltà economiche di una parte rilevante del Paese medesimo, aggravate anche dal pagamento della mobilità passiva nei confronti di regioni che percepiscono centinaia di milioni di euro in più anche avendo un solo anno o pochi anni di età media più giovane; parimenti importante risulta l'annoso problema della disciplina dei casi di incompatibilità nello svolgimento della professione di medico convenzionato; l'articolo 17, comma 1, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con medici di medicina generale del 23 marzo 2005, integrato con l'accordo collettivo nazionale del 29 luglio 2009, elenca tassativamente i casi di incompatibilità nello svolgimento della professione di medico convenzionato; il successivo comma 2 dell'articolo 17, alla lettera f) , prevede che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dagli accordi sopra richiamati, il medico che fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all'atto del pensionamento; la mancata applicazione della disciplina dianzi esposta comporta di fatto il blocco delle assunzioni dei giovani medici e, dall'altra, ingenera nell'utenza un sentimento di fiducia nei confronti della struttura privata a tutto discapito della sanità pubblica, nonché una naturale migrazione di utenza verso le strutture private, seguendo il medico stesso e le sue scelte di vita e professionali; inoltre ad oggi differentemente da quanto previsto per altri dipendenti dello Stato, quali ad esempio i magistrati in quiescenza, per il personale dirigente del servizio sanitario nazionale collocato a riposo non è prevista alcuna incompatibilità a prestare attività di consulenza per strutture private all'interno dello stesso distretto socio-sanitario –: se si intendano assumere iniziative per rivalutare il citato criterio di riparto prevedendo che l'assegnazione avvenga per il 50 per cento in base alla classe di età della popolazione e il restante 50 per cento in base al reddito medio; se intenda, per i profili di competenza, avviare ogni idonea iniziativa finalizzata a garantire sull'intero territorio nazionale la compiuta attuazione delle disposizioni vigenti in materia; se non ritenga di assumere le iniziative normative necessarie per l'introduzione di un regime di incompatibilità per il personale dirigente della sanità pubblica in quiescenza al fine di escludere che possa operare come consulente di strutture private all'interno dello stesso distretto socio sanitario nel quale aveva prestato la propria opera professionale. (2-01638) « Valiante , Fitzgerald Nissoli , Vezzali , Russo , Paola Bragantini , Ciracì , Di Salvo , Grassi , Sgambato , Gianni Farina , Carloni , Ragosta , Cuomo , Ribaudo , Stumpo , Leva , Fedi , Luciano Agostini , Bargero , Epifani , Zoggia , Gullo , La Marca , Verini , Galperti , Minnucci , Paris , Benamati , Zardini , Capozzolo , Di Lello , Rostan ».