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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03484 presentata da RUVOLO GIUSEPPE (ALA - SCELTA CIVICA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE) in data 09/02/2017

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03484 presentata da GIUSEPPE RUVOLO giovedì 9 febbraio 2017, seduta n.759 RUVOLO - Ai Ministri dello sviluppo economico e della salute - Premesso che: in data 23 dicembre 2016 il Ministero dello sviluppo economico ha risposto ad una richiesta di chiarimenti posta dalla Camera di commercio di Trento avente ad oggetto il seguente quesito: «La società xxx SRL (…) ha presentato al REA la denuncia di inizio dell'attività odontoiatrica. L'Ufficio ha sospeso la pratica, segnalando che l'attività di studio odontoiatrico (attività professionale protetta) può essere esercitata in forma societaria solamente da una società tra professionisti, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 183/2011, che dovrà anche essere iscritta nella sezione speciale del relativo Ordine professionale. A nostro parere, la società (…) potrà, eventualmente, esercitare l'attività di organizzazione e gestione di ambulatori odontoiatrici, intesa come gestione della struttura e non come svolgimento dell'attività medica»; con la circolare ministeriale prot. n. 415099 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto "attività odontoiatrica esercitata in forma di società" il Ministero ha risposto come segue: «Ciò, come già chiarito, ove lo svolgimento dell'attività professionale "protetta" (o di più attività professionali "protette") costituisca l'oggetto esclusivo della società stessa: solo tale cornice normativa fornisce, infatti, puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l'interesse all'efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte; l'interesse a tutelare l'affidamento del cliente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e "sensibilità" dall'altra) che nella fattispecie si confrontano. Parametri che, ovviamente, verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività "protette" nella forma di "generiche" società commerciali. Strumenti, questi ultimi, che, tuttavia, come affermato da codesto medesimo Ufficio (e coerentemente con la citata sentenza della Cassazione civile n. 7738) ben potranno essere utilizzati al fine di costituire società "di mezzi", oppure società in cui l'aspetto organizzativo e capitalistico risulti del tutto prevalente rispetto allo svolgimento (pur presente) di attività professionali "protette"; ipotesi che non sembrano ricorrere nel caso prospettato da codesto Ufficio, atteso che oggetto della società istante sarebbe, secondo quanto riferito, "lo svolgimento dell'attività odontoiatrica"»; nonostante la circolare appaia corretta sotto il profilo giuridico e ribadisca che l'"attività professionale" odontoiatrica può essere svolta dal singolo professionista o da STP (società tra professionisti odontoiatrici), mentre l'"attività di impresa sanitaria" (in cui l'aspetto organizzativo e capitalistico risulti del tutto prevalente rispetto allo svolgimento, pur presente, di attività professionali "protette") può essere svolto anche da società del codice civile, ha dato luogo ad ampia polemica sulla stampa circa la legittimità della gestione di strutture odontoiatriche tramite forme societarie ordinarie disciplinate dal codice civile; a titolo esemplificativo si fa riferimento ad alcune posizioni espresse sulla stampa secondo le quali l'unica norma che consente lo svolgimento della professione, secondo i modelli societari, è la legge che ha istituito le società tra professionisti; ritenuto che le parti interessate, attraverso gli organi di stampa, hanno lasciato intendere l'illegittimità della gestione di strutture odontoiatriche tramite società del codice civile, mentre oggi è del tutto palese che, in forza del nostro ordinamento e della giurisprudenza intervenuta, tale attività può essere lecitamente svolta, si chiede di sapere: se il Ministro dello sviluppo economico non ritenga necessario e urgente chiarire quali fossero con esattezza i contenuti che il Ministero intendeva esprimere con la circolare citata; se il Ministro della salute non ritenga necessario esprimersi con esattezza sulla legittimità della gestione di strutture odontoiatriche da parte di società del codice civile e sulla legittimità della vendita di attrezzature a società titolari di autorizzazione sanitarie; se, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, non ritengano necessario lo svolgimento di un'attenta attività di vigilanza con riguardo alle esternazioni ad avviso dell'interrogante fuorvianti poste in essere. (3-03484)

 
Cronologia
mercoledì 8 febbraio
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato approva, con 157 voti favorevoli e 108 contrari, nel testo che recepisce le modifiche proposte dalla Commissione con l'esclusione di quelle dichiarate improponibili, l'emendamento 1.900 interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (S. 2629), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.



mercoledì 15 febbraio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 340 voti favorevoli e 126 contrari, nel testo delle Commissioni identico a quello già approvato dal Senato, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (C. 4280), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.