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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01654 presentata da PILI MAURO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 13/02/2017

Atto Camera Interpellanza 2-01654 presentato da PILI Mauro testo di Lunedì 13 febbraio 2017, seduta n. 740 Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze , per sapere – premesso che: il Sismi avvisò dell'attentato di Nassirya, indicando perfino il colore dell'autocisterna che avrebbe attaccato; la sentenza n.824 del 2017 pubblicata l'8 febbraio 2017 dalla Corte d'appello di Roma non lascia adito a dubbi: la strage di Nassiriya si poteva evitare; l'autocisterna che il 12 novembre del 2003 irruppe nella base militare italiana in Iraq e uccise 19 italiani (12 carabinieri, 5 soldati dell'esercito e due civili) e nove iracheni, poteva essere fermata; sarebbe bastato non compiere una serie di «errori», uno dei quali «clamoroso» e altre «irresponsabili assurdità», come è richiamato nella sentenza; si tratta di un pronunciamento di diritto civile che riscrive l'intera vicenda; il processo civile, invece, è riuscito ad andare avanti e il generale dell'Esercito Bruno Stano (in pensione) ora è stato condannato a risarcire le vittime; occorrerà un altro procedimento giudiziario per stabilire gli esatti importi economici a meno che il Ministero della difesa non si decida ad intervenire e risarcire direttamente i familiari che, da 13 anni, sono alle prese con questa odissea giudiziaria; le motivazioni depositate dalla Corte d'appello di Roma l'8 febbraio 2017 sono riportate integralmente da Giuseppe Caporale e Luca Comellini sul sito di Tiscali; secondo i giudici della prima sezione civile: «È manifesta la stretta dipendenza tra il reato commesso (dal generale Stano) e la morte e le lesioni riportate dalle vittime»; si legge nella sentenza: «Non può non essere ribadito, sul primo profilo, il vero e proprio preavviso di pericolo concreto contro le basi italiane in Nassirya, dato dal “punto di situazione” del 5 Novembre, noto al comandante, secondo cui un gruppo di terroristi di nazionalità siriana e Yemenita si sarebbe trasferito a Nassirya, risultato ex post tragicamente veridico vedi le dichiarazioni del terrorista S.M.A.H. circa la base italiana scelta, quale obbiettivo, dopo sopralluogo, per la sua palese vulnerabilità. Si devono, allora, ricordare anche i messaggi del Sismi del 23 ottobre: un attacco a un obbiettivo al massimo entro due settimane. E del 25 ottobre, con precisione fin nei colori del mezzo: un camion di fabbricazione russa con cabina più scura del resto. Qui si deve rilevare l'evidente sottovalutazione, in capo allo Stano, comandante pro tempore , di un allarme così puntuale e prossimo»; secondo il dispositivo: «Tale allarme si colloca, temporalmente, una settimana prima del tragico evento: ben c'era possibilità, dunque, di predisporre utilmente qualche maggior contrasto anche temporaneo. In ordine all'aspetto della complessiva insufficienza delle difese passive, il dato è certo e clamoroso. Né lo nega la sentenza impugnata che rileva quel che era sotto gli occhi di tutti (sul punto la sentenza ingiustamente svilisce le precise e corrette dichiarazioni del Colonnello Burgio, ma anche del Colonnello Perrella: la situazione sul campo era anche più grave di quanto già non apparisse sulla carta). Mancanza di un'area di rispetto, inesistenza di una serpentina, hesco bastion troppo bassi e riempiti di ghiaia anziché di sabbia, così essendo chiaramente insufficienti e passibili di trasformarsi in proiettili (come per le munizioni della riservetta) anziché avere effetto protettivo»; per i giudici: «Anche quanto alla riservetta (deposito munizioni, ndr) la sentenza precedente appare inadeguata, disattendendo la questione con una generica affermazione di concreta irrilevanza, mancando con ciò di confrontarsi – per non dire errando sul punto – con gli esiti delle indagini medico-legali che rilevavano come alcune vittime fossero state colpite da proiettili esplosi ma non sparati, il che rimanda proprio alla riservetta esplosa per l'innesco causato dall'esplosione del camion-bomba. Sullo specifico punto, anche un estraneo alle arti militaridovrà rilevare l'irresponsabile assurdità della collocazione così esposta di un deposito di munizioni»; il dispositivo della sentenza stabilisce: «Tanto è poco vero che lo Stano sarebbe stato colposamente inattivo solo per ordine superiore, che egli stesso riferiva in data 22 ottobre 2003 di aver disposto il progressivo trasferimento di alcune basi del nostro contingente verso aree più sicure. Dunque, piena consapevolezza dei rischi imminenti; percezione della necessità addirittura del trasferimento (non attuato). E non vero che la direttiva gerarchica-politica imponesse la permanenza necessitata in posizione di rischio, tra la gente del posto. Non solo, ancor più era necessario innalzare, nel frattempo e nel possibile, le difese passive, in nulla attuate»; la sentenza conclude: «Ed allora: un siffatto operare – il comportamento virtuoso che si richiede a chi presiede una posizione di garanzia – sicuramente avrebbe, secondo regole di comune e condivisa esperienza, ridotto il rischio in sé o, quam minus , ridotto gli esiti di danno, perché il camion bomba, costretto a fermarsi prima, non avrebbe cagionato la strage poi in realtà causata»–: se il Governo non ritenga di dover, con somma urgenza, assumere iniziative, per quanto di competenza, anche normative, per garantire, con un atto di responsabilità politica, civile e istituzionale, un indennizzo, con una valenza anche di risarcimento morale, per le vittime di un attentato per il quale, alla luce della citata sentenza, si profilano, ad avviso dell'interpellante, responsabilità chiare in capo allo Stato. (2-01654) « Pili ».

 
Cronologia
mercoledì 8 febbraio
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato approva, con 157 voti favorevoli e 108 contrari, nel testo che recepisce le modifiche proposte dalla Commissione con l'esclusione di quelle dichiarate improponibili, l'emendamento 1.900 interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (S. 2629), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.



mercoledì 15 febbraio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 340 voti favorevoli e 126 contrari, nel testo delle Commissioni identico a quello già approvato dal Senato, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (C. 4280), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.