Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03497 presentata da MANDELLI ANDREA (FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' XVII LEGISLATURA) in data 14/02/2017
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03497 presentata da ANDREA MANDELLI martedì 14 febbraio 2017, seduta n.760 MANDELLI, RIZZOTTI, ZUFFADA, SERAFINI, SCILIPOTI ISGRO', FLORIS, BOCCARDI, PELINO, PICCINELLI, BARANI, AIELLO, BILARDI, DI GIACOMO, D'AMBROSIO LETTIERI, SILVESTRO, LAI, ROMANO - Al Ministro della salute - Premesso che: l'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse", ha istituito la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) con il compito di giudicare in appello sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dai competenti organi degli ordini provinciali delle professioni sanitarie; la CCEPS è un organo di giurisdizione speciale, costituito da magistrati, funzionari ministeriali ed esponenti indicati dalle federazioni e collegi delle professioni sanitarie, attesa la peculiarità dei giudizi che coinvolgono gli esercenti le professioni sanitarie, i quali presentano profili di carattere non solo giuridico, ma anche sanitario; i membri della CCEPS durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati; l'attuale Commissione centrale è ormai scaduta da quasi 2 anni, ma non è mai stata ricostituita (essendo necessaria, a tal fine, l'emanazione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica), anche perché la Corte di cassazione, con due ordinanze del 15 gennaio 2015, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, in relazione alla corretta composizione di tale organo giurisdizionale; la Corte di cassazione, in particolare, ha chiesto l'intervento della Corte costituzionale in quanto la presenza di funzionari del Ministero della salute, quali componenti della CCEPS e allo stesso tempo parti necessarie nei procedimenti disciplinari, altererebbe i principi del giusto processo, considerando inoltre che il Ministero nomina alcuni componenti della stessa CCEPS; la Corte costituzionale, con sentenza n. 215/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione dell'art. 17 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, che disciplina la composizione della CCEPS "nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale". In particolare, i giudici della Consulta hanno ritenuto che tale nomina potrebbe minare l'indipendenza e imparzialità che connotano l'azione giurisdizionale, in quanto il Ministero della salute è anche parte del procedimento; considerato, inoltre, che: le complesse e delicate vicende riportate hanno paralizzato di fatto l'attività della CCEPS, poiché, dopo la citata pronuncia, non è stato adottato alcun provvedimento per definire una composizione della Commissione che rispecchi i requisiti indicati dalla Consulta; molti provvedimenti disciplinari regolarmente adottati dagli organi delle professioni sanitarie risultano, allo stato, improduttivi di effetti in quanto, ai sensi dell'art. 53 del regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo n. 233 del 1946, la semplice proposizione alla CCEPS del ricorso avverso gli stessi provvedimenti disciplinari produce l'effetto di sospendere l'esecutività della sanzione irrogata; la decisione della Corte riguarda tutte le categorie professionali per le quali la Commissione opera in secondo grado (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, infermieri, ostetriche); l'impossibilità per la Commissione centrale di esercitare le sue funzioni presenta ripercussioni dirette sui cittadini che rischiano di rivolgersi a professionisti colpevoli di comportamenti, anche gravemente scorretti, ma di fatto non sanzionabili efficacemente, con l'inevitabile conseguenza di non garantire l'adeguata qualità di importanti prestazioni professionali sanitarie, si chiede di sapere quale iniziativa il Ministro in indirizzo intenda assumere, al fine di porre rimedio a tale situazione che di fatto priva tutti gli organi delle professioni sanitarie del loro potere disciplinare, rendendo inefficaci le sanzioni legittimamente emesse, con grave rischio per la qualità delle prestazioni professionali e, conseguentemente, per la tutela del diritto alla salute dei cittadini garantito dall'articolo 32 della Costituzione. (3-03497)