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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04286-A/064 presentata da VAZIO FRANCO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 23/03/2017

Atto Camera Ordine del Giorno 9/04286-A/064 presentato da VAZIO Franco testo di Giovedì 23 marzo 2017, seduta n. 765 La Camera, premesso che: le esigue dotazioni del fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.102/2004 hanno consentito il riconoscimento dei contributi previsti dalla medesima norma a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa in materia di protezione civile in misura estremamente ridotta (in genere inferiore al 5 per cento del volume dei danni quantificati); con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, è diventata operativa la norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 422-428) che, per la prima volta, ha riconosciuto in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale un contributo ai cittadini e alle imprese danneggiati dagli eventi calamitosi e alluvionali che si sono verificati tra il 2013 e il 2015; purtroppo la regione Liguria, a differenza di altre Regioni, ha omesso di inoltrare le domande di risarcimento dei danni alla Protezione Civile e integrare quelle schede di rilevazione che la legge imponeva per la rendicontazione dei danni stessi; come noto il provvedimento della Presidenza del Consiglio del 28 luglio 2016 liquidava i danni richiesti dalle Regioni, facendo ovviamente riferimento alle schede di rilevazione di cui sopra; il Ministro dell'agricoltura, dopo essersi coordinato con gli altri attori (MEF e Protezione Civile) interessati da un'interrogazione presentata alla Camera (n.4-14333), tra gli altri dai sottoscritti deputati, ha formalmente chiarito che «...le Regioni, tra cui la Regione Liguria, sono state chiamate a raccogliere, istruire e verificare le domande di contributo relative alle situazione di danni... Questo adempimento, che poteva essere assunto sino all'adozione del provvedimento del Consiglio dei ministri, è imprescindibile... Riguardo alla Regione Liguria è emerso che la mancata compilazione della modulistica citata impedisce attualmente la determinazione dei contributi dovuti alle aziende agricole e che quindi le somme non sono più erogabili..» e poi ha peraltro aggiunto «... Restiamo comunque disponibili a costruire le soluzioni migliori per evitare un ulteriore danno alle imprese agricole...»; la mancata presentazione della suddetta rendicontazione ha quindi comportato l'insorgere di una situazione di particolare ed evidente sperequazione, dal momento che oggi vi sono imprese danneggiate che hanno segnalato i propri danni utilizzando le procedure di cui al decreto legislativo n.102 del 2004 ed altre, in altre Regioni, che hanno correttamente e tempestivamente segnalato i propri danni utilizzando la modulistica specifica di protezione civile (la scheda «C» di cui sopra); le modulistiche, così come le norme collegate, sono caratterizzate da tipologie, massimali e metodologie di quantificazione differenti e, pertanto, non appare possibile recepirle tutte all'interno dei procedimenti di protezione civile, anche perché la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 ha espressamente vincolato il riconoscimento dei contributi alle attività economiche e produttive danneggiate alla presentazione della segnalazione mediante la scheda «C» già menzionata; le segnalazioni, di coloro che non hanno rendicontato i danni attraverso le procedure indicate dalla legge di Stabilità 2016 e dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, seppur tardivamente, sono state inoltrate alla Protezione Civile nell'autunno dell'anno 2016; è quindi necessario scongiurare disparità di trattamento tra imprese danneggiate che saranno risarcite in forza della suddetta delibera del 28 luglio 2016 rispetto a quelle che hanno avviato, in buona fede, procedure di segnalazione dei danni e che sarebbero penalizzate dalla mancata presentazione delle predette schede «C» da parte degli Enti territorialmente competenti; allo scopo di uniformare gli interventi rivolti al mondo agricolo, dando seguito alla disponibilità offerta dal Governo e di cui sopra, si ritiene necessario consentire che le segnalazioni erroneamente formulate possano essere sanate, garantendosi omogeneità di calcolo prevedendo i necessari accorgimenti di carattere tecnico e procedurale. Una volta determinati i relativi contributi massimi, il relativo riconoscimento, entro il limite delle disponibilità finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è disposto con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri e la successiva assegnazione avviene con le modalità previste dai commi da 422 a 428 della legge n.208/2015; A tal fine i sottoscritti hanno presentato emendamenti sia in Commissione, sia in Aula, che sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia rispetto al decreto-legge e alla legge di conversione in oggetto ed in particolare quello infra trascritto: «All'articolo 18- bis , dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, dopo il comma 428, sono, inoltre, aggiunti i seguenti: «428- bis . Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modifiche, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità ed i termini temporali con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate dalle imprese agricole che, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422, hanno reso la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando la modulistica di cui al decreto legislativo n.102 del 2004, garantendo l'omogenea definizione dei massimali previsti nella scheda “C” allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati. 428- ter Conseguentemente, alle imprese agricole di cui al comma 422- bis , i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai successivi provvedimenti attuativi, sono riconosciuti con apposite e specifiche delibere del Consiglio dei ministri, entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo comunicate dal competente Ministero dell'economia e delle finanze», impegna il Governo ad individuare gli strumenti normativi più adeguati ed urgenti per dare soluzione alle problematiche descritte in premessa. 9/4286-A/ 64 . Vazio , Mariani , Giacobbe , Carocci , Basso , Tullo , Fiorio .

 
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