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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00458 presentata da DONNO DANIELA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 29/03/2017

Atto Senato Interpellanza 2-00458 presentata da DANIELA DONNO mercoledì 29 marzo 2017, seduta n.796 DONNO, BUCCARELLA, LEZZI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e dell'interno - Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti: con nota prot. n. 821 del 6 marzo 2017, la sezione Osservatorio fitosanitario ha autorizzato TAP (Trans-Adriatic pipeline), ai sensi del decreto ministeriale 7 dicembre 2016 (cosiddetto decreto Martina- bis ), allo spostamento, nell'area interessata dal cantiere di San Foca, delle 211 piante di olivo campionate, georeferenziate e negative ai test di laboratorio per l'accertamento della Xylella; con atto dirigenziale n. 12482 del 9 marzo 2017, rilasciato ai sensi della legge n. 144 del 1951, il Servizio provinciale agricoltura della Provincia di Lecce ha autorizzato TAP allo spostamento dei 211 alberi di ulivo e ha disposto l'immediata e completa distruzione sullo stesso sito di estirpazione delle 4 piante risultate positive al saggio di ricerca della presenza di Xylella; con nota prot. 1852 del 15 marzo 2017 il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia ha riscontrato ulteriormente le precedenti note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relative all'ottemperanza alla prescrizione A.44, concludendo che le disposizioni normative e la mancata piena ottemperanza alla suddetta prescrizione "non consentirebbero l'inizio dei lavori di espianto"; in particolare, il Dipartimento ha rilevato che: "l'autorizzazione concessa all'espianto dei soli ulivi non monumentali non consente la cantierizzazione dell'opera che, pur volendo assecondare in astratto la visione parcellizzata dell'opera con riferimento alla cd. Fase 0 dell'ottemperanza, coinvolge in ogni caso almeno i lotti 1 e 1b (microtunnel e pozzo di spinta), quest'ultimo occupato dalle 16 specie monumentali sulle quali ancora la Commissione Ulivi Monumentali non è stata coinvolta nell'ambito delle competenze conferitele dalla L.R. 14/2007"; la competente sezione Autorizzazioni ambientali ha decretato, con sue note prot. n. 3911 del 25 marzo, prot. n. 5437 del 3 maggio e prot. n. 3309 del 4 novembre 2016, la parziale ottemperanza alla prescrizione A.44; con nota prot. 2832 del 22 marzo 2017, il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia ribadiva le "perplessità e le criticità già più volte palesate in ordine all'iter procedimentale in esame". All'uopo, "la stretta interdipendenza del progetto sotteso all'istanza in argomento con quello del gasdotto T.A.P. disvela e rimarca la considerazione per cui la valutazione ambientale che deve accompagnare l'approvazione di un progetto definitivo necessita di una valutazione unitaria dell'opera". Dunque, "mediante la sottoposizione a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, come nel caso di specie, di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento circa i livelli di qualità finale di una pronuncia di compatibilità ambientale, l'attività dell'Amministrazione viene irrimediabilmente viziata da difetto di istruttoria a causa di una sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge: il progetto del microtunnel rappresenta infatti la parte ingegneristicamente più complessa dell'opera in quanto inerisce all'attraversamento costiero per una lunghezza totale di circa 2 km"; sul punto, il Dipartimento invitava le amministrazioni coinvolte, quali portatori di interesse a vario titolo, a far conoscere le determinazioni in merito nei tempi stabiliti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, e specificava che il termine per far pervenire eventuali osservazioni all'autorità competente era fissato all'8 aprile 2017; considerato che: il Ministero dell'ambiente, nel riferire dell'esistenza di tutti i presupposti per dichiarare soddisfatte le condizioni di cui alla prescrizione A.44 per la porzione di progetto esaminata (fase 0) e dichiarando altresì che "non sembrano introdurre nuove e diverse valutazioni tecniche in merito all'ottemperanza", risulta aver pretermesso la competenza ascritta alla Regione, quale ente vigilante per la prescrizione A.44; la mancata definizione del procedimento di assoggettabilità a VIA (valutazione impatto ambientale) inerente al progetto di variante sull'opera del microtunnel (attualmente pendente presso il Ministero dell'ambiente) potrebbe confliggere con la disposizione del cosiddetto decreto Martina- bis che, all'art. 9, dispone che "sia stata svolta con esito positivo la VIA"; la legge regionale della Puglia n. 7 del 2016, recante "Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)", all'articolo 1 prevede che nei terreni interessati da infezione da Xylella e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, è "fatta salva la realizzazione di opere pubbliche" a condizione che "si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento VIA e che la relativa verifica di ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli enti competenti". Nello specifico, tale ultima circostanza non è assolta nel caso di TAP, in quanto sono ancora in corso le verifiche di ottemperanza apposte nel decreto ministeriale n. 223 del 2014 e "non sussiste il livello di progettazione esecutiva che sottende alla realizzazione dell'opera"; il Ministero dell'ambiente, con nota del 17 marzo 2017, riscontrando la suddetta nota del Dipartimento regionale, ha dichiarato che "l'ottemperanza delle prescrizioni afferenti alla Fase 0 è conclusa e pertanto TAP può dare corso alle attività previste", a condizione che "siano acquisiti gli eventuali ed ulteriori titoli autorizzativi necessari ai sensi della normativa vigente per dare piena attuazione alle attività previste". Inoltre, il Ministero afferma che la procedura di assoggettabilità a VIA, relativa al progetto di variante del micro tunnel , è riferita alla fase 1b e non alla fase 0; tali contenuti venivano sostanzialmente ribaditi dal medesimo Ministero, con nota prot. 7170 del 27 marzo 2017 in riscontro alla nota della Prefettura di Lecce, prot. n. 28571 del 22 marzo 2017. Veniva, altresì, evidenziato che "in merito alla richiesta, del Consiglio Regionale alla Giunta della Regione Puglia, di dare mandato all'Avvocatura regionale di valutare l'impugnabilità della citata nota 6495/2017 si osserva che ciò rientra tra le facoltà consentite dalla legge e che tuttavia, ad oggi, gli atti della scrivente più volte richiamati nella presente e ormai risalenti nel tempo non risultano impugnati né dalla Regione Puglia né da altri soggetti"; considerato inoltre che: le argomentazioni del Ministero dell'ambiente, però, non fanno cenno alcuno ai contenuti dell'art. 9 del decreto ministeriale 7 dicembre 2016. Infatti, lo spostamento degli ulivi dell'area infetta sarebbe consentito solo in circostanze eccezionali, come la realizzazione di un'opera classificata di pubblica utilità, che abbia già ha ottenuto il provvedimento positivo VIA. Tuttavia, la pendenza del procedimento di assoggettabilità a VIA, relativo al progetto di variante del micro tunnel , escluderebbe la possibilità di spostare gli ulivi senza violare tale norma. Nonostante il Ministero sostenga che la verifica di assoggettabilità a VIA è riferita ad una fase successiva (fase 1b), ai fini dell'applicazione del decreto Martina- bis non rileva il fatto che il progetto sia frazionato, in quanto l'obiettivo della norma è di consentire una deroga alle disposizioni per il contenimento della Xylella, solo per quelle opere che abbiano almeno superato la fase di VIA, non anche per quelle che, pur avendo ottenuto un primo provvedimento di valutazione ambientale, siano poi oggetto di proposte di variante. Ciò anche in considerazione della stretta interconnessione tra il procedimento di VIA inerente al gasdotto e quello di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al micro tunnel . Vuol dire cioè che l'opera non può che essere valutata in riferimento al progetto inteso nel suo complesso, con la conseguenza che la mancata conclusione del procedimento inerente al micro tunnel inevitabilmente incide sulla possibilità di procedere allo spostamento degli ulivi in deroga alle disposizioni sul contenimento della Xylella, poiché tale ultima attività è preparatoria all'avvio dei lavori; relativamente alla rimozione dei 16 ulivi monumentali, che interessano l'area di cantiere TAP, non si è ancora in possesso del parere della Commissione regionale ulivi monumentali e della relativa successiva autorizzazione, pertanto non risultano essere stati acquisiti tutti i titoli autorizzativi necessari, come previsto dalla nota DVA n. 27104 dell'8 novembre 2016; l'accelerazione delle procedure autorizzative per lo spostamento dei 211 ulivi, che non hanno i requisiti di monumentalità, giustificata con la necessità di rispettare il cronoprogramma stabilito in funzione delle esigenze vegetative delle piante interferenti con i lavori (fino al 30 aprile), nelle more del perfezionamento dell'autorizzazione allo spostamento degli ulivi monumentali, non tiene in considerazione la possibilità di un eventuale parere negativo in merito allo spostamento degli ulivi monumentali, anch'essi interferenti con l'area di cantiere, in particolare con il lotto 1b; TAP risulta aver avviato le attività di espianto e spostamento degli ulivi, nonostante le suddette criticità di carattere tecnico e procedimentale; all'uopo, in data 24 marzo 2017, "tagpress" rendeva noto che: "un video denuncia girato con il telefonino dalla Senatrice leccese del Movimento 5 Stelle, Daniela Donno, documenta lo stato in cui sono tenuti gli ulivi espiantati dall'area di cantiere di TAP a San Basilio, suscitando non poche preoccupazioni e clamori" e che "il numero di alberi da espiantare, stoccare e ripiantare, resta comunque alto e i dubbi sull'idoneità del luogo ad ospitare questi alberi si fanno più insistenti". Infatti, "non è possibile stabilire con precisione quanto siano distanziati fra loro questi alberi, ma sembra evidente che non sia stata rispettata la distanza minima richiesta per gli alberi di ulivo di medio fusto. Anche mettendo in conto un possibile errore di parallasse in grado di condizionare la percezione delle distanze, non sembra essersi mai visto un uliveto con gli alberi così ravvicinati. Dovrebbero essere tenuti, infatti, ad una distanza minima di 2,50 metri, ed inoltre, secondo quanto stabilito dall'Ufficio fitosanitario, l'area di stoccaggio dovrebbe essere coperta. È evidente che gli alberi si trovano a meno di 2,50 metri e l'area non è dotata di qualsivoglia copertura"; in data 26 marzo 2017, "tagpress", rilevava che: "Un altro aspetto controverso riguarda la costruzione di un casolare (canapy) che TAP dovrebbe realizzare per contenere tutti gli ulivi che verranno espiantati. Il Comune di Melendugno ha reclamato il progetto esecutivo di questo casolare, ma TAP ha comunicato che ciò non avverrà prima che vengano messi a dimora tutti gli alberi"; in data 28 marzo 2017, inoltre, l'agenzia "Ansa" evidenziava momenti di tensione tra le forze dell'ordine e i manifestanti, che presidiano il cantiere della Tap in località San Basilio, a San Foca, per protestare contro l'espianto degli ulivi sul tracciato dove dovrebbe sorgere il micro tunnel del gasdotto. I mezzi della polizia, per accedere all'area, sono stati costretti a forzare il blocco, messo in atto dai manifestanti; considerato infine che: nella seduta del 21 marzo 2017, veniva approvato a maggioranza un ordine del giorno (atto consiglio n. 37) presentato dai consiglieri del MoVimento 5 Stelle, in cui il Consiglio regionale della Puglia richiedeva espressamente alla Giunta regionale "di dare mandato all'Avvocatura regionale di valutare l'impugnabilità della nota del 17/03/2017 del Ministero dell'ambiente, la quale, nel riscontrare le osservazioni della Regione Puglia prot. n. 1852 del 15/03/2017, soprassiede ai rilievi ivi espressi, con ciò arrecando nuovamente, attraverso un comportamento sostanzialmente omissivo e comunque soprassessorio, un grave vulnus alle attribuzioni della Regione e, contestualmente, di valutare la proficuità di una denuncia in Procura inerente le procedure di espianto e spostamento degli ulivi poste in essere da TAP, procedure queste che, pur non costituendo concreto avvio dei lavori, certamente costituiscono attività ad essi propedeutica"; come precedentemente richiamato, tuttavia, al Ministero dell'ambiente, in data 27 marzo 2017, non risultano impugnati propri atti al riguardo, né dalla Regione Puglia, né da altri soggetti; successivamente, in data 28 marzo 2017, sui canali istituzionali, il presidente della Regione Puglia Emiliano, nel rendere nota l'istituzione, con il sindaco di Melendugno e gli altri sindaci interessati alla vicenda, di un tavolo tecnico politico permanente dichiarava che: "In attesa della pronuncia della Corte costituzionale, che ove accogliesse le nostre richieste ci consentirebbe di ridiscutere l'approdo Tap, abbiamo deciso di impugnare la nota del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 2017. La suddetta nota "autorizza" Tap ad effettuare le attività preparatorie alla effettiva fase di inizio dei lavori". Nulla veniva detto, tuttavia, riguardo agli eventuali profili penali relativi alle procedure di espianto e spostamento degli ulivi poste in essere da TAP. Dunque, nonostante sussista un espresso impegno gravante in capo alla Giunta regionale della Puglia, a seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno sul tema in Consiglio regionale, la proficua valutazione di una denuncia in Procura inerente alle procedure di espianto e spostamento degli ulivi poste in essere da TAP non risulta essere stata presa in considerazione; quanto esposto, unitamente alla mancata adozione di un provvedimento di revoca o di annullamento in autotutela delle autorizzazioni all'espianto di 211 piante di ulivo rilasciate dall'Osservatorio fitosanitario e dal Servizio provinciale dell'agricoltura, palesa, a parere degli interpellanti, una sostanziale inoperosità del Governo regionale pugliese, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo non ritengano inappropriato un massiccio spiegamento di forze dell'ordine e le connesse azioni poste in essere e ricadenti sotto la responsabilità del Governo, considerati i diritti di riunione e di manifestazione del pensiero garantiti dagli articoli 17 e 21 della Costituzione, la natura pacifica e legittima dei soggetti presenti e portatori di interessi in prossimità del cantiere TAP, nonché la presenza di soggetti vulnerabili; se siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano che i rilievi del Ministero dell'ambiente, con particolare riferimento alla nota prot. 7170 del 27 marzo 2017 in riscontro alla nota della Prefettura di Lecce, prot. n. 28571 del 22 marzo 2017, nonché la nota del 17 marzo 2017 in riscontro alle osservazioni della Regione Puglia, prot. n. 1852 del 15 marzo 2017, ignorando i rilievi ivi espressi, palesino un comportamento sostanzialmente omissivo e comunque affetto da irregolarità, arrecando un grave vulnus alle attribuzioni regionali e che, come tale, debba essere tempestivamente sanato; se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni e alla luce del disposto costituzionale e delle leggi connesse, stigmatizzabile l'inoperosità e l'intempestività dei governi regionali a fronte, non solo di espresse richieste dei corrispondenti organi legislativi rappresentativi a livello regionale, ma anche delle istanze e delle rimostranze dei cittadini pugliesi e dell'intera società civile, tenuto conto dell'attuale e imprescindibile necessità di salvaguardia del territorio interessato sotto il profilo ambientale; se non ritengano opportuno, nell'ambito delle rispettive competenze, inviare un organismo tecnico governativo, nella persona di soggetti altamente professionalizzati, al fine di constatare, verificare, nonché supervisionare, lo stato dei luoghi, sia di espianto che di reimpianto momentaneo degli ulivi, a garanzia del corretto esperimento di tutte le corrette pratiche agronomiche; se non ritengano imprescindibile vigilare sull'attuale stato in cui si trovano gli alberi espiantati dall'area di cantiere del gasdotto, con particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni normativamente previste, alle eventuali ulteriori operazioni di trasferimento e reperimento di strutture idonee, alle singole modalità di messa a dimora temporanea, nonché alla costruzione di un canapy protettivo agli insetti vettori del batterio Xylella fastidiosa; se non ritengano che l'intero iter riguardante la realizzazione del gasdotto TAP sia profondamente inficiato da gravi anomalie e che le procedure di espianto e spostamento degli ulivi, poste in essere da TAP, quali attività propedeutiche al concreto avvio di lavori, oltre ad essere affette da evidenti irregolarità sotto il profilo tecnico e procedimentale, siano anche fortemente lesive dell'ambiente e del paesaggio, nonché rilevanti sotto il profilo giudiziario. (2-00458 p. a. )

 
Cronologia
mercoledì 22 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    Nell'Aula di Montecitorio, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, si concludono le celebrazioni del Parlamento italiano per il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma.

mercoledì 29 marzo
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato approva, con 145 voti favorevoli, 107 contrari e 1 astenuto, nella formulazione che recepisce le proposte emendative approvate dalle Commissioni, ad eccezione di quelle ritenute improponibili dalla Presidenza, l'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (S. 2705), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.



  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Regno Unito notifica formalmente al Consiglio europeo l'intenzione di uscire dall'UE.

mercoledì 5 aprile
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato approva, con 153 voti favorevoli, 104 contrari e 1 astenuto, nel testo approvato dalla Camera, l'articolo unico del d.d.l di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (S. 2756), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia (legge 7 aprile 2017, n. 45).