Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03626 presentata da CENTINAIO GIAN MARCO (LEGA NORD E AUTONOMIE) in data 29/03/2017
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03626 presentata da GIAN MARCO CENTINAIO mercoledì 29 marzo 2017, seduta n.796 CENTINAIO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: l'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 225 del 2015, stabilisce le norme per effettuare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016, su richiesta del contribuente presentata entro il 31 marzo 2107 (termine poi prorogato al 21 aprile); in particolare, l'articolo prevede tale possibilità anche per i soggetti debitori che non hanno mai chiesto la rateizzazione, mentre stabilisce, al comma 5, che la presentazione della domanda di definizione agevolata consente di sospendere, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, relativamente alle rate delle dilazioni, se scadenti successivamente al 31 dicembre 2016; il comma 8 prevede inoltre che la facoltà di definizione agevolata è concessa per "i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione (...) purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016"; nella sostanza, i soggetti che hanno in essere, o avevano in essere, rateazioni con l'agente di riscossione Equitalia, per avvalersi della definizione agevolata dei loro carichi, dovrebbero, se non l'hanno già fatto, pagare le rate di ottobre-novembre-dicembre 2016, secondo quanto indicato dalle prescrizioni di legge; come segnalato da numerosi contribuenti, agli sportelli di Equitalia, però, verrebbe spesso indicato come obbligatorio il pagamento di tutte le rate non versate fino al 31 dicembre 2016; in questo modo, si creerebbe, a parere dell'interrogante, una possibile violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto, sulla base del principio di uguaglianza sostanziale, i contribuenti non riceverebbero lo stesso trattamento, o trattamento equivalente, per condizioni giuridiche identiche, o equivalenti: in pratica si pone in essere un favor per coloro, i quali non hanno mai proceduto ad azioni per l'estinzione del debito, ossia chi non ha provveduto a concordare la rateizzazione, mentre sono penalizzati coloro i quali l'hanno richiesta (che sono, è bene ricordare, la maggior parte dei debitori contribuenti); in base alla normativa in materia di rateizzazioni del debito, il legislatore ha previsto la non decadenza dal beneficio delle rate, in base a un numero di pagamenti non assolti ogni volta differente: l'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, "decreto del fare", ha disposto la possibilità per il debitore di chiedere un piano di dilazione straordinario fino a 120 rate. Inoltre, prevede che la rateizzazione ottenuta venga revocata in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. Al contrario, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 159 del 2015 (decreto di attuazione della delega fiscale) prevede che per i piani di dilazione concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti; tali disposizioni, ancora in vigore, hanno spesso creato la situazione, in cui il contribuente debitore, al 31 dicembre 2016, si è trovato ad avere rateazioni ancora valide (perché indietro con il pagamento di rate), ma di fatto impossibilitato a procedere con la rottamazione, se non dopo aver pagato tutto il carico delle rate restanti fino al 31 dicembre 2016; sarebbe opportuno permettere a tutti i contribuenti, indipendentemente dalle singole posizioni che ognuno ha nei confronti di Equitalia, di chiedere la definizione agevolata delle cartelle, così da alleggerire il carico tributario che è già di per sé insopportabile, soprattutto per gli imprenditori e i professionisti, che faticano ancora a risollevare le sorti della propria attività, dopo la terribile crisi economica che ha colpito il nostro Paese nel 2009; si tenga conto che il sistema tributario italiano è uno dei più pressanti in Europa e, a fronte di un carico fiscale altissimo, l'Italia è tra gli ultimi posti per l'erogazione dei servizi sociali che spetterebbero ai cittadini; sarebbe infatti necessario procedere ad una complessiva riforma, in senso più equo, del sistema tributario, la quale produrrebbe, di certo, un enorme beneficio per i contribuenti come pure per le stese casse dello Stato, visto che uno degli effetti sarebbe quello di diminuire l'evasione fiscale, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se voglia provvedere, al più presto, a porre in essere le dovute azioni per modificare la norma in oggetto, anche mediante strumenti d'urgenza, al fine di concedere l'accesso alla definizione agevolata a tutti i contribuenti, senza richiedere obbligatoriamente anche il pagamento di tutte le rate scadenti nel 2016 o, almeno, se non ritenga di emettere, in tempi brevissimi, un provvedimento di natura amministrativa, al fine di indirizzare le agenzie dell'agente di riscossione ad un'interpretazione più letterale della normativa, come indicato. (3-03626)