Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03699 presentata da IURLARO PIETRO (ALA - SCELTA CIVICA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE) in data 27/04/2017
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03699 presentata da PIETRO IURLARO giovedì 27 aprile 2017, seduta n.813 IURLARO - Al Ministro della giustizia - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: con la sentenza del 2 marzo 2016, il Tribunale di Foggia ha dichiarato il fallimento della società "Baia dei Faraglioni" a responsabilità limitata, nominando giudice delegato il dottor Francesco Murgo e curatore il dottor Claudio Favino; su istanza di quest'ultimo, con successivo decreto del 23 marzo 2016, Il Tribunale di Foggia, valutata la complessità della procedura, in ragione della massa dei creditori, dell'importanza, entità e complessità delle attività da svolgere, ha nominato un altro curatore, il dottor Claudio Iadarola, affiancandolo al menzionato dottor Favino; risulta all'interrogante che la società Vittoria Srl avrebbe manifestato al giudice delegato ed ai curatori il proprio interesse ad essere inserita nel novero dei partecipanti alle eventuali trattative, ovvero a procedure ad evidenza pubblica relative alla futura cessione e/o affitto, anche temporaneo, dell'hotel Baia dei Faraglioni, di proprietà dell'omonima società fallita; la Vittoria Srl, precisando di essere proprietaria di altra struttura ricettiva di lusso nella zona, avrebbe evidenziato alla curatela il possesso di idonei strumenti finanziari ed organizzativi per vedersi assegnata la struttura alberghiera oggetto della procedura fallimentare (n. 25/2016 Regolamento fallimentare), valutate con estremo interesse dalla curatela stessa, per i potenziali riflessi positivi per la massa dei creditori; a seguito della gara pubblica, indetta il 24 gennaio 2017, l'affitto temporaneo (per circa un anno) della struttura alberghiera della società fallita è stato assegnato alla "Compagnia del Mare" Srl, unico soggetto competitore della Vittoria Srl nella suddetta procedura; considerato che: l'assegnazione sarebbe avvenuta, oltre che nel rispetto degli aspetti formali (ritualità delle domande presentate), sulla base della valutazione della documentazione fornita dai partecipanti e, ove compatibili, sulla scorta dei criteri fissati dall'art. 104- bis della legge fallimentare, di cui al Regolamento n. 267 del 1941 e successive modificazioni ed integrazioni; i criteri di scelta dell'affittuario avrebbero dovuto essere, dunque, l'ammontare del canone offerto e le garanzie prestate in ordine allo stipulando contratto di locazione temporanea di immobile; la società Vittoria, a fronte di un canone minimo di euro 225.000, oltre IVA, con offerte al rialzo stabiliti nel citato avviso pubblico, ha offerto un canone finale di 370.000 euro, a fronte di quello pari ad euro 356.000, offerto invece dalla concorrente "Compagnia del Mare", che già inizialmente aveva presentato un'offerta pari al minimo base d'asta, a fronte dell'offerta della concorrente Vittoria, di euro 300.000; la società "Compagnia del Mare", peraltro, non parrebbe possedere le necessarie capacità organizzative e finanziarie necessarie a gestire una struttura ricettiva di lusso, operando in servizi di target meno elevato ed essendo, oltretutto, gestita da un amministratore, a sua volta, presidente di una società cooperativa in stato di insolvenza; parrebbe, quindi, che tale impresa manchi delle necessarie "garanzie" da prestare per l'affitto temporaneo e, conseguentemente, fornisca minori tutele della massa creditoria; al contrario, la società Vittoria parrebbe godere di una situazione patrimoniale/finanziaria decisamente più solida, trattandosi di una società con capitale versato pari ad euro 1.291.250, con oltre 40 addetti alle sue dipendenze e, come detto, con significativa esperienza nella gestione di strutture ricettive di lusso; i curatori, ad avviso dell'interrogante sorprendentemente, hanno assegnato la locazione della struttura alberghiera alla società "Compagnia del Mare", sulla scorta dell'unica considerazione, secondo cui, tale azienda sarebbe in grado di garantire la proficua prosecuzione dell'operatività dell' hotel "Baia dei Faraglioni", evitando, così, lo svilimento del suo valore aziendale, nonostante che nell'avviso di gara non risulta vi fosse alcuna richiesta in ordine alla presentazione di un piano di prosecuzione dell'attività; il provvedimento di assegnazione presenta ad avviso dell'interrogante rilevanti criticità motivazionali, là dove sembra attribuire apoditticamente ad un soggetto, piuttosto che all'altro, l'idoneità a gestire la struttura ricettiva concessa in locazione temporanea, si chiede di sapere: quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo circa la vicenda giudiziaria sinteticamente esposta in premessa; se non ravvisi la necessità di far luce su tale aggiudicazione e, quindi, di disporre, nei limiti della propria competenza, un'attività ispettiva presso l'ufficio giudiziario interessato. (3-03699)