Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03740 presentata da DALLA ZUANNA GIANPIERO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 16/05/2017
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03740 presentata da GIANPIERO DALLA ZUANNA martedì 16 maggio 2017, seduta n.822 DALLA ZUANNA, PUPPATO, VACCARI, CALEO, CUOMO, MORGONI, SOLLO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che: l'Italia vanta un virtuoso sistema di intercettazione e riciclo (compostaggio e digestione anaerobica con produzione di biogas) della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), con oltre 6 milioni di tonnellate all'anno, gestite secondo gli ultimi dati ISPRA (Rapporto rifiuti urbani 2016); l'intercettazione e il riciclo organico della FORSU, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi europei, peraltro in corso di revisione in senso più ambizioso (e che vedono l'Italia capofila con modelli portati ad esempio dalla stessa Unione europea, come la città di Milano), trova nei manufatti compostabili, e in particolare nei sacchi per la raccolta dell'umido e negli shopper in plastica biodegradabile e compostabile (certificati conformi allo standard europeo armonizzato UNI EN 13432:2002), uno strumento di ausilio fondamentale, in quanto aventi il medesimo fine vita della FORSU, a differenza dei sacchi in plastica tradizionale; il legislatore nazionale promuove l'utilizzo di tali manufatti, tanto nell'art. 182 -ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 ("La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002"), quanto nell'art. 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012 ("commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati"); è previsto, altresì, l'utilizzo di manufatti compostabili anche nell'ambito del GPP (CAM - criteri ambientali minimi - ristorazione collettiva, decreto ministeriale 25 luglio 2011, punto 5.5.2 "solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso. In tal caso, qualora nel territorio comunale sia attiva la raccolta della frazione organica dei rifiuti, potranno essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002. La ditta aggiudicataria dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale norma"); considerato che: risulta agli interroganti, da notizie di stampa ed altri riscontri, che le predette disposizioni siano sovente violate, persistendo il diffuso utilizzo di sacchi e shopper in plastica tradizionale non a norma, che compromettono, tanto a livello quantitativo quanto a livello qualitativo, il riciclo organico della FORSU; in particolare, numerose stazioni appaltanti continuano nei propri bandi, contra legem , a richiedere, o comunque a fornire ai cittadini, sacchi in plastica tradizionale non idonei per la raccolta differenziata dell'umido, così come numerosi operatori economici, sempre contra legem , continuano a commercializzare e fornire ai cittadini/consumatori shopper monouso non compostabili, che spesso finiscono negli impianti di compostaggio con extracosti di smaltimento a carico dei Comuni e quindi dei cittadini, nonostante il recupero ed il riciclo di tali imballaggi in plastica sia, altresì, garantito dal CAC versato da produttori ed utilizzatori al Conai/Corepla, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti riportati; quali iniziative intenda adottare per contrastare la diffusa illegalità di cui alle premesse, che compromette il riciclo organico della FORSU e il raggiungimento degli obiettivi europei (compresi quelli di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica, di cui alla direttiva 1999/31/CE), ed in particolare: quali iniziative di carattere informativo/formativo intenda promuovere verso le stazioni appaltanti e i gestori dei rifiuti urbani in relazione agli obblighi previsti dall'art. 182- ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dal CAM ristorazione collettiva (decreto ministeriale 25 luglio 2011, punto 5.5.2); quali iniziative intenda adottare, anche eventualmente mediante coinvolgimento dell'ANAC, per fare valere la nullità dei bandi in caso di violazione dell'art. 182- ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del CAM ristorazione collettiva e quali siano le connesse responsabilità delle stazioni appaltanti, che abbiano concluso contratti in violazione di tali norme; quali iniziative intenda adottare per il miglioramento dell'efficacia e della diffusione dei controlli sugli shopper ,in particolare da parte degli organi accertatori degli enti locali, ivi comprese eventuali modifiche della destinazione dei proventi delle sanzioni, in modo da destinarne quota parte anche agli enti locali. (3-03740)