Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03765 presentata da CASTALDI GIANLUCA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 23/05/2017
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03765 presentata da GIANLUCA CASTALDI martedì 23 maggio 2017, seduta n.827 CASTALDI, AIROLA, BOTTICI, CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, GIROTTO, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, TAVERNA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: con decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è stato definito il "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE"; la direttiva ha come obiettivo quello "di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti: a) gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compresi livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette; (...) e) l'obbligo di effettuare una notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione; f) l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe"; il decreto legislativo prevede all'articolo 1, comma 1, che "Le disposizioni del presente decreto legislativo sono dirette: a) a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge 18 marzo 2008, n. 75, di ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), nonché ad ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori; b) ad agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati". Al comma 2 disciplina: "a) gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compresi livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette; b) alcuni aspetti dell'etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilità e gli elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco; c) le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e dei prodotti correlati; d) l'obbligo di effettuare una notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione; e) l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe; f) il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale"; all'art. 20, rubricato "Notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione", al comma 1, viene definito che "i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco di nuova generazione notificano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni prodotto di tale tipo che intendano immettere sul mercato. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed è corredata di una descrizione dettagliata del prodotto del tabacco di nuova generazione e delle istruzioni per l'uso e informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 6. (...) Per ogni modifica sostanziale del prodotto è presentata una nuova notifica"; il comma 3 sancisce che i "fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco di nuova generazione trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze tutte le informazioni nuove o aggiornate sugli studi, le ricerche e le altre informazioni di cui al comma 2, lettere da a) a c) , potendone fornire evidenza pubblica solo successivamente alle valutazioni del Ministero della salute"; il comma 4 recita che "Con decreto del Ministro della salute e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dal 20 maggio 2016, sono stabilite le procedure e modalità attraverso le quali il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, procede alle valutazioni delle informazioni e degli studi di cui al comma 2, al fine di riconoscere la riduzione di sostanze tossiche ovvero il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione, a parità di condizioni di utilizzo, nonché le relative modalità di etichettatura"; considerato che: tale termine di 6 mesi è abbondantemente scaduto, e nessun decreto previsto dal citato comma 4 è stato emanato, comportando un ritardo di 12 mesi dal maggio 2016; il mercato italiano dei prodotti di nuova generazione è caratterizzato dalla presenza di un unico prodotto, commercializzato da un solo produttore, il quale beneficia di uno sconto fiscale pari al 50 per cento rispetto ai prodotti tradizionali del tabacco da combustione, proprio in attesa che si definisca un quadro regolatorio certo rispetto al quale la valutazione di impatto tossicologico è elemento essenziale; con atto di sindacato ispettivo 3-03257, pubblicato il 26 ottobre 2016, la senatrice Pelino, rivolgendosi ai Ministri della salute e dello sviluppo economico, ha evidenziato che "unitamente all'attiva e ripetuta partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e di altri membri del Governo all'iniziativa industriale intrapresa da Philip Morris nel nostro Paese, proprio in ragione dello sviluppo industriale e del lancio commerciale del proprio prodotto del tabacco di nuova generazione, l'unico attualmente in commercio in Italia, richiede che sia posta la massima attenzione e che venga utilizzata la massima trasparenza, affinché il decreto attuativo di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 6 del 2016 non risulti essere, a conti fatti, un vestito confezionato su misura e concepito per uso esclusivo di Philip Morris, la quale, peraltro, già beneficia di uno sconto fiscale pari al 50 per cento rispetto ai prodotti tradizionali del tabacco da combustione, proprio in attesa che si definisca un quadro regolatorio certo rispetto al quale la valutazione di impatto tossicologico è elemento essenziale"; come si legge sul resoconto sommario della seduta n. 433 della 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) del 23 marzo 2017, il sottosegretario di Stato per la salute Davide Faraone, in risposta all'interrogazione, ha ricordato come "il complesso iter procedurale finalizzato all'emanazione del decreto interministeriale" citato sia "giustificato dalla necessità di contemperare le insopprimibili finalità connesse alla tutela della salute con la pur rilevante esigenza di evitare effetti distorsivi, sotto il profilo della concorrenza, in un settore economico particolarmente rilevante"; ha altresì informato che "il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico hanno già completato le attività di propria competenza, addivenendo ad una bozza condivisa di decreto, attualmente sottoposta alle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per il prescritto concerto"; ha anche riconosciuto che il "termine di adozione del decreto interministeriale indicato dalla legge, per quanto non perentorio, è ormai trascorso", si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; quali siano le ragioni del ritardo di 6 mesi per l'espressione del parere; se non intenda assumere ogni iniziativa utile e pertinente per rimuovere gli evidenti ritardi; se e in quali tempi intenda completare le valutazioni di competenza, anche in considerazione del fatto che il prolungarsi dell'assenza di un'adeguata regolamentazione dei prodotti di nuova generazione già diffusamente disponibili sul mercato rischia di dar luogo ad una grave violazione degli obblighi di trasparenza in merito alla tossicità dei prodotti e ai loro potenziali rischi per i consumatori. (3-03765)