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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01817 presentata da PILI MAURO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 26/05/2017

Atto Camera Interpellanza 2-01817 presentato da PILI Mauro testo di Venerdì 26 maggio 2017, seduta n. 804 Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno , per sapere – premesso che: con una nota stampa diffusa dal Ministero dell'interno si afferma che al momento un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Viminale e delle regioni, sta lavorando per individuare i nuovi centri di permanenza per il rimpatrio previsti dalla «legge Minniti» uno per regione, per una capienza di 1.600 posti; nello stesso comunicato si asserisce che 10 località sono state già indicate e si attende ora l’«ok» da parte delle regioni. In Sardegna – prosegue la nota – il centro di permanenza per i rimpatri è stato individuato ad Iglesias, con la previsione di 100 posti nell'ex casa mandamentale che si sta riadattando; appare singolare che in un primo capoverso della nota stampa si affermi che si è in attesa del parere favorevole delle regioni, mentre nel successivo si asserisce che l'ex carcere mandamentale si sta riadattando; da tale ultima affermazione sembrano ricavarsi due elementi: la regione Sardegna avrebbe già manifestato il suo consenso per quella localizzazione e il comune di Iglesias avrebbe dato il proprio assenso a lavori di riadattamento e di cambio di destinazione d'uso; tale eventualità, smentita sia da comune che regione, sarebbe, secondo l'interpellante, in totale contrasto con l'ordinamento costituzionale e regionale; nella fattispecie esistono due evidenti elementi ostativi: sia regione che comune commetterebbero a giudizio dell'interpellante un abuso e nel contempo ciò costituirebbe un danno economico rilevante per la regione stessa; per quanto riguarda il cambio di destinazione d'uso è evidente l'impossibilità di accogliere l'istanza tendente ad ottenere il permesso al mutamento di destinazione d'uso di un immobile, da carcere a struttura residenziale, proprio con riferimento alla incompatibilità della nuova destinazione d'uso con la classificazione prevista dallo strumento urbanistico vigente per l'area ove è ubicato l'immobile interessato; la richiesta di cambio della destinazione d'uso di un fabbricato, qualora non inerisca all'ambito delle modificazioni astrattamente possibili in una determinata zona urbanistica, ma sia volta a realizzare un uso difforme da quelli ammessi, si pone in insanabile contrasto con lo strumento urbanistico, posto che, in tal caso, si tratta non di una mera modificazione formale destinata a inquadrarsi tra i possibili usi del territorio consentiti dal piano, bensì di un'alterazione idonea ad incidere significativamente sulla destinazione funzionale ammessa dal piano regolatore e tale, quindi, da alterare gli equilibri prefigurati in quella sede; il cambio di destinazione d'uso concerne una struttura carceraria, e come tale con un carico urbanistico ben individuato e limitato, da trasformare in un insediamento stabile di residenza collettiva per un numero di persone imprecisato ma di certo non annoverabile in un modesto carico di nuove esigenze sia sul piano dei servizi che della compatibilità della struttura con il contesto urbanistico circostante; le strutture carcerarie non possono essere minimamente equiparate né sul piano del diritto internazionale né su quello sostanziale urbanistico a quelle previste per un centro permanente di rimpatri trattandosi di strutture caratterizzate dall'aspetto stanziale/detentivo degli utenti, nel primo caso, di vera e proprio residenzialità, nel secondo; per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14 dello statuto alle carceri di Iglesias-Cagliari-Oristano e Sassari appare evidente che tale patrimonio deve essere immediatamente ceduto al patrimonio regionale con il passaggio eventuale ai comuni che ne facciano richiesta; l'articolo 14 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n.58), infatti, dispone: 1) la regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo; 2) i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione. I beni immobili situati nella regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della regione; le disposizioni contenute nei primi due commi dell'articolo 14 dello statuto della regione Sardegna di rango costituzionale dispongono che la regione succeda, nell'ambito del suo territorio, nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare, regola generale esplicitata nel primo comma–: se il Governo non ritenga di dover revocare ogni qualsivoglia decisione per quanto riguarda il territorio della regione Sardegna, sia per le richiamate ragioni statutarie sia per le sue speciali prerogative; se non si ritenga di dover avviare le procedure per la cessione del patrimonio che abbia cessato di avere funzione statale direttamente alla regione Sardegna, in modo trasparente e senza ulteriori indugi; se non si ritenga di dover assumere iniziative per trasferire al demanio regionale i carceri di Iglesias, Cagliari, Sassari e Oristano, già dismessi e in totale stato di abbandono, evitando comportamenti dilatori che disattendono la norma statutaria richiamata. (2-01817) « Pili ».

 
Cronologia
mercoledì 24 maggio
  • Politica, cultura e società

    Il consiglio di amministrazione del Banco popolare e il consiglio di gestione della Banca popolare di Milano approvano la fusione tra i due istituti.



venerdì 26 maggio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A Taormina i leader dei paesi del G7 discutono di tutela dei cittadini, sostenibilità economica, ambientale e sociale, innovazione, competenze e lavoro.

mercoledì 31 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 315 voti favorevoli, 142 contrari e 5 astenuti, nel testo licenziato dalla Commissione, comprensivo dell'errata corrige, l'articolo 1 del d.d.l. di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444-A), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.