Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03794 presentata da IDEM JOSEFA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 01/06/2017
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03794 presentata da JOSEFA IDEM giovedì 1 giugno 2017, seduta n.835 IDEM - Al Ministro per lo sport - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante: la vicenda della giocatrice di pallanuoto, Carolina Ioannou, ha interessato da tempo le cronache dei media sportivi e le aule dei tribunali competenti: tuttavia, appare senz'altro utile richiamarla per rimarcare le carenze che riguardano il sistema delle regole nello sport dilettantistico; in sintesi, Carolina Ioannou ha giocato dal 2014 al 2016 al "Rapallo", in prestito dal "Posillipo", società cui è tesserata a titolo definitivo; durante la seconda stagione, le due società, all'insaputa della ragazza, si sono accordate per la cessione del cartellino (dal Posillipo al Rapallo) a titolo oneroso, senza l'assenso della giocatrice (la cui sottoscrizione è stata falsificata sugli atti), la quale avrebbe voluto giocare, invece, nel "Catania", la città in cui ha deciso di iscriversi all'università; la vicenda, come noto, è proseguita nelle aule della giustizia sportiva federale: la richiesta, nel corso del primo grado di giudizio, del presidente del Rapallo di verificare l'autenticità della sottoscrizione dell'atleta ai fini dell'accertamento della regolare procedura di tesseramento è stata ritirata in un secondo momento dal medesimo istante, nonostante il tribunale competente avesse provveduto, nel frattempo, alla nomina di un perito per l'accertamento; lo stesso tribunale aveva acquisito, tra la documentazione, la lettera di svincolo dell'atleta, sottoscritta dal presidente del Posillipo, al termine della stagione 2015-2016: la lettera, tuttavia, mai arrivata alla diretta interessata (come imporrebbe la regolamentazione federale), era stata consegnata alla società sportiva cessionaria, al solo fine di consentire a quest'ultima di perfezionare il tesseramento dell'atleta; il tribunale, revocata la perizia, ha deciso l'annullamento del tesseramento eseguito dal Rapallo, disponendo tuttavia che il cartellino dovesse ritornare in possesso del Posillipo e non dell'atleta, disattendendo, in questo modo, l'efficacia della lettera di svincolo e "sorvolando" sulla compravendita eseguita (motivo per cui la difesa della Ioannou ha investito la procura federale); successivamente la difesa della pallanuotista, dopo l'esito negativo anche del grado d'appello, ha richiesto l'intervento della procura generale del Coni; peraltro, è stata sollevata dalla medesima parte la questione relativa alla regolare iscrizione della squadra campana al campionato di serie B femminile nei termini previsti dalla normativa federale (questione che avrebbe portato allo svincolo della Ioannou, qualora fossero stati disattesi i termini previsti); attualmente la procedura è pendente presso il collegio di garanzia dello sport del Coni; considerato che: ferme restando le valutazioni e le decisioni inerenti alle responsabilità di enti e persone coinvolte, da rimettere alle sedi opportune e competenti, l'obiettivo del presente atto di sindacato ispettivo è quello di segnalare l'evidente cortocircuito che spesse volte, purtroppo, lede la libertà di scelta per la prestazione di atleti che sono considerati giuridicamente quali dilettanti; appare palese, difatti, come, all'esito delle vicende processuali, la carriera della giovane pallanuotista possa essere oltremodo danneggiata da comportamenti rivelatisi, in ogni caso, deplorevoli; la vicenda della Ioannou, in questo senso, è paradigmatica ed eclatante: l'atleta, di fatto, ha già perso un'intera coppa Unipol, un'intera coppa Italia, 15 giornate di campionato, e, verosimilmente, la restante parte di quest'ultimo; il danno, in sostanza, si riversa esclusivamente nei suoi confronti; come già messo in evidenza ripetutamente in altre sedi (su tutte, la risoluzione Doc. XXIV, n. 68, della 7ª Commissione permanente del Senato a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport, n. 715), la disciplina che regola l'attività dilettantistica è lacunosa sotto molteplici aspetti ed è quanto mai necessario prevedere, nel rispetto del riparto costituzionale ed istituzionale delle competenze, una riforma organica della disciplina del professionismo e del dilettantismo sportivo, assicurando la sostenibilità complessiva del sistema dello sport italiano; d'altra parte, il regime giuridico separato tra professionisti e dilettanti (per i primi c'è una disciplina che definisce un regime minimo contrattuale e le rispettive tutele in campo sanitario, assicurativo, previdenziale; per i secondi, invece, non è stata stabilita alcuna norma, mancando anche una definizione precettiva di dilettantismo) ha mostrato, nel tempo, le carenze d'un sistema che palesa quotidianamente evidenti limiti di funzionamento; sarebbe opportuno, dunque, individuare per via legislativa i criteri generali ai fini della distinzione tra prestazione professionistica e dilettantistica, fondando tale differenziazione sulla base del concetto di prevalenza dell'attività, in quanto la prestazione sportiva che viene praticata in modo continuativo e oneroso deve essere riconosciuta, in ogni caso, come professionistica; nel quadro dell'attuale sistema di regole che sovrintende all'attività sportiva si evidenzia, dunque, un'intollerabile disparità di trattamento per l'attività degli atleti dilettanti: inoltre, a maggior ragione in quelle discipline in cui le federazioni sportive hanno riconosciuto il settore professionistico sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, si evidenzia un'eclatante disparità di trattamento per le sole atlete, allo stato di quanto previsto per legge, impossibilitate a essere qualificate come sportive professioniste; in via generale, peraltro, l'attività delle atlete non è tutelata né parificata a quella degli atleti di sesso maschile sotto molteplici aspetti ( in primis , assistenziali ed economici) e mancano adeguate garanzie per i casi di maternità (a dimostrazione di tale fatto vi sono i casi di ricorso alle aberranti clausole anti maternità tra atlete e società di appartenenza), si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e, ferme restando le competenze degli organi della giustizia sportiva, quali siano le sue valutazioni al riguardo; se non ritenga opportuno, tramite atti di propria competenza, intervenire sulla disciplina che regola lo sport dilettantistico, in primo luogo per favorire il riconoscimento dei diritti degli atleti e delle atlete che svolgono attività non professionistica, fondando la differenziazione su criteri basati sul concetto di prevalenza dell'attività; se non rilevi la necessità di prevedere una regolamentazione più stringente in ordine al "vincolo sportivo" nel dilettantismo, ai fini della migliore tutela del diritto di libertà di scelta dell'atleta nei riguardi della società e dell'associazione in cui svolgere la propria attività, prevedendo, in ogni caso, idonei meccanismi di compensazione per le medesime; se non ritenga opportuno attivarsi, al fine di promuovere interventi in materia di promozione della parità di genere nello sport, a tutti i livelli. (3-03794)