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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03797 presentata da BENCINI ALESSANDRA (ITALIA DEI VALORI) in data 01/06/2017

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03797 presentata da ALESSANDRA BENCINI giovedì 1 giugno 2017, seduta n.835 BENCINI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, DE PIETRO, BIGNAMI - Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che: con la legge Stanca del 9 gennaio 2004, n. 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004), recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici», il Governo ha introdotto quelle norme che ogni sito web , istituzionale o di aziende partecipate o di servizi al cittadino, dovrebbe rispettare per assicurare l'accessibilità a tutti, senza distinzioni o discriminazioni. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web ) delle pubbliche amministrazioni. La comunità internazionale per il web (W3C) ha, infatti, stabilito una serie di norme internazionali che, se rispettate, rendono i siti fruibili per tutti e compatibili con quelle tecnologie di supporto per chi è affetto da disabilità; per accessibilità si intende, quindi, un insieme di regole che permette l'uso e la comprensione di un sito, piattaforma o servizio on line anche ai disabili o in condizioni di temporanea difficoltà (ad esempio, la fruizione di contenuti audio in una zona rumorosa). In tal modo si possono creare sistemi informatici, il cui utilizzo resta, indiscriminatamente, possibile e facile; nello specifico, così come riportato anche dal sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri (Agenzia per l'Italia digitale), l'art. 2, comma 1, lettera a) , della legge n. 4 del 2004 recita: "Per accessibilità si intende "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari". Ed ancora si legge: "In particolare un sito web è accessibile quando fornisce informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovino in situazioni di disabilità. In relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) coordina una serie di azioni: assistenza alle pubbliche amministrazioni sull'applicazione della normativa in materia di accessibilità; predisposizione di modelli per l'autovalutazione e la definizione degli Obiettivi di accessibilità che le pubbliche amministrazioni sono tenute a compilare entro il 31 marzo di ciascun anno; gestione delle segnalazioni di inaccessibilità e attivazione delle procedure previste; gestione elenco valutatori di accessibilità; concessione del logo di accessibilità alle amministrazioni richiedenti il Logo di accessibilità; definizione e pubblicazione delle Specifiche tecniche sulle postazioni di lavoro per i dipendenti con disabilità: circolare n. 2 del 23 settembre 2015. Effettua inoltre: monitoraggio dei siti web della pubblica amministrazione al fine di fornire indicazioni e suggerimenti agli Enti per il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità; assistenza in risposta a quesiti tecnici inviati da Enti per l'adeguamento alla normativa dei siti web istituzionali; formazione alla pubblica amministrazione sui temi dell'accessibilità"; considerato che: la legge Stanca, dal 2004, ha prodotto la nascita di vari progetti ed ha apportato un miglioramento sensibile dei siti istituzionali esistenti. La condizione attuale, tuttavia, resta ancora largamente inaccessibile, rendendo il miglioramento suddetto del tutto marginale. Ed invero, nonostante la copiosa produzione normativa sul punto, linee guida tecniche e apposite leggi e circolari, dichiaratamente orientata alla cura, sia degli aspetti tecnici, che infrastrutturali e organizzativi, la concretezza dell'inclusione digitale, sembra ancora lontana; il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 e recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ha apportato alcune modificazioni alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, di seguito CAD). In particolare, con l'art. 9, rubricato "Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale", viene introdotto, tra l'altro, l'obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre, la norma assegna all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi. Ed ancora, con il richiamo all'inclusione digitale, effettuato dal decreto-legge n. 179 del 2012, si rende necessario che quest'ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme; obiettivo della presente circolare è di informare le pubbliche amministrazioni sui nuovi adempimenti posti a loro carico dalla recente normativa. In particolare, con riferimento agli obiettivi di accessibilità, l'Agenzia per l'Italia digitale intende anche fornire, sia un questionario, che esse possono utilizzare per effettuare un'autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità, sia un'applicazione on line per la pubblicazione sui siti web degli obiettivi annuali di accessibilità; considerato inoltre che: la situazione attuale sembra consistere in una mancata messa a norma di molti siti internet istituzionali, in quanto, in particolar modo, la legge Stanca non ha trovato una corretta e completa applicazione. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, come la legge suddetta, ad esempio, preveda la nullità dei contratti per la creazione o la modifica di piattaforme informatiche, qualora questi non soddisfino i requisiti di accessibilità; tuttavia, mancano dei reali meccanismi di controllo e sanzione. Ne consegue, pertanto, che alcuni siti possono nascere in forma inizialmente accessibile per poi perdere tale accessibilità a causa di imperizia, scarsa manutenzione o contenuti scritti, successivamente, in modo inefficace; del resto, in pochi casi un contratto è stato annullato, perché il progetto non rispettava i canoni di accessibilità, così come la responsabilità dirigenziale e disciplinare, prevista anch'essa dalla legge sin ora richiamata, non è mai emersa, si chiede di sapere: quali siano le intenzioni del Governo circa l'effettiva, quanto necessaria, attuazione della copiosa normativa sull'accessibilità dei siti web e sulle attività dell'Agenzia per l'Italia digitale in relazione alla normativa vigente e se, pertanto, intenda sollecitare le pubbliche amministrazioni ad adempiere agli obblighi previsti dalla recente normativa, al fine di realizzare l'inclusione digitale di lavoratori ed utenti con disabilità, nel rispetto del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana; se il Ministro in indirizzo intenda avviare le opportune verifiche circa il rispetto dei requisiti sull'accessibilità da parte delle pubbliche amministrazioni, così come stabiliti dalla normativa esistente, previsti come obbligo in caso di stipulazione dei contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet ; se, conseguentemente, intenda appurare l'eventuale mancato rispetto delle disposizioni sull'accessibilità dei servizi erogati rendendo, in tal caso, effettive ed operative le specifiche responsabilità e sanzioni previste in capo ai dirigenti responsabili. (3-03797)

 
Cronologia
mercoledì 31 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 315 voti favorevoli, 142 contrari e 5 astenuti, nel testo licenziato dalla Commissione, comprensivo dell'errata corrige, l'articolo 1 del d.d.l. di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444-A), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.



giovedì 1° giugno
  • Politica, cultura e società
    Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan e la Commissaria europea alla concorrenza Vestager raggiungono un accordo di massima sulla ricapitalizzazione precauzionale della banca Monte dei Paschi di Siena.

giovedì 8 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In Gran Bretagna si tengono elezioni politiche anticipate, in cui i conservatori ottengono il 48,8% dei seggi. La premier Theresa May forma un governo di minoranza con l'appoggio del partito unionista democratico nord-irlandese.