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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03866 presentata da MUCCHETTI MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 11/07/2017

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03866 presentata da MASSIMO MUCCHETTI martedì 11 luglio 2017, seduta n.855 MUCCHETTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: le norme recate dall'art. 1, commi 88 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella consapevolezza dell'eccessiva dipendenza dell'economia italiana dal sistema bancario, mirano a far emergere canali alternativi di finanziamento delle attività imprenditoriali, che operano sul territorio italiano e a garantire una stabilità di lungo periodo alle imprese; tali norme incentivano, quindi, investimenti finanziari in attività localizzate in Italia da parte di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) con stabile organizzazione nel territorio medesimo; si prevede che l'investimento agevolato debba essere fatto in capitale di rischio di società o fondi comuni di investimento (OICR) che investono prevalentemente in partecipazioni in imprese italiane, UE o SEE e che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato debbano essere detenuti per almeno 5 anni; si prevede, altresì, che soggetti agevolati siano i fondi pensione e gli enti di previdenza obbligatoria (casse professionali) e che la dimensione dell'investimento agevolato possa raggiungere il 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente; non sono stabilite prescrizioni di ordine temporale: non si specifica, in particolare, in quale periodo l'investimento agevolabile debba essere effettuato; considerato che: le modalità operative, i limiti e i parametri dei soggetti agevolati sono stabiliti dalla legge e dai rispettivi statuti e, se il parametro di una certa tipologia di investimenti è stato già raggiunto, esso non può essere ulteriormente superato (situazione ricorrente per molti soggetti agevolati); i valori degli attivi patrimoniali e degli investimenti presi in considerazione dal Ministero dell'economia e delle finanze nella relazione tecnica alla legge n. 232 del 2016 sono quelli indicati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP); i dati della COVIP attestano l'attivo patrimoniale dei fondi pensione a 140 miliardi di euro e quello delle casse professionali a 78,8 miliardi di euro; tanto i fondi pensione che le casse professionali hanno già in portafoglio investimenti della stessa tipologia di quelli agevolabili: per i fondi pensione essi rappresentano il 1,8 per cento del totale e per le casse il 4,9 per cento; se l'agevolazione dovesse riguardare i soli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, a partire quindi dal 1° gennaio 2017, essa avrebbe effetti pressoché nulli per le casse (0,1 per cento del patrimonio) e interessanti, ma limitati, per i fondi pensione (3,2 per cento del patrimonio); la relazione tecnica alla legge n. 232 del 2016 stima, al contrario, una perdita di gettito misurata su un investimento pieno (cioè 5 per cento) da parte dei fondi pensione e la medesima relazione tecnica, consapevole evidentemente dell'inesistenza di spazi ulteriori per le casse, prevede un disinvestimento sistematico pari a un terzo all'anno del portafoglio oggi posseduto ( turnover ), seguito da un (futuro) investimento agevolabile dello stesso importo; la relazione tecnica prende atto della revoca degli effetti della precedente analoga agevolazione (il credito d'imposta previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015) ed evidenzia, senza dichiararlo in modo esplicito, un (complessivo) gettito aggiuntivo di 40,7 milioni di euro in 3 anni, si chiede di sapere: se si sia considerato che i benefici attesi non possono che restare molto al di sotto delle aspettative e la perdita di gettito computata rivelarsi largamente sovrastimata, nel caso in cui la norma si applichi ai soli nuovi investimenti; se la mancata espressa previsione della data a decorrere dalla quale l'investimento agevolabile può essere effettuato sia interpretata nel senso di consentire di comprendere fra gli investimenti agevolabili anche quelli già effettuati che il soggetto agevolato vincola al mantenimento per 5 anni: la ratio legis sarebbe, in tal caso, pienamente rispettata perché, pur in assenza di un nuovo apporto di liquidità, si garantirebbe il formarsi di compagini sociali più interessate a risultati di lungo periodo rispetto a quelle con obiettivi di natura più contingente e si consentirebbe di mantenere intatta l'agevolazione precedentemente prevista (il credito d'imposta previsto dalla legge n. 190 del 2014), la quale, altrimenti, decadrebbe senza alcuna ragione (in forza dell'abrogazione disposta dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 232 del 2016); se si sia valutato che, ove l'interpretazione indicata non dovesse essere espressamente recepita, i soggetti agevolati potrebbero essere indotti a dismettere in un colpo solo tutte le partecipazioni agevolabili detenute e a riacquistarle subito dopo, al solo scopo di far emergere le stesse come "nuovi" investimenti, operazione, peraltro, espressamente presa in considerazione e considerata accettabile dalla relazione tecnica. (3-03866)

 
Cronologia
venerdì 7 luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si svolge ad Amburgo il vertice del G20.

mercoledì 12 luglio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 318 voti favorevoli, 178 contrari e 1 astenuto, nel testo licenziato dalla Commissione, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (C. 4565), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.