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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03982 presentata da BELLOT RAFFAELA (FARE!) in data 13/09/2017

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03982 presentata da RAFFAELA BELLOT mercoledì 13 settembre 2017, seduta n.874 BELLOT, BISINELLA, MUNERATO - Al Ministro della giustizia - Premesso che: l'articolo 131 -bis del codice penale, introdotto dal decreto legislativo n. 28 del 2015, libera dalla tenaglia sanzionatoria i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, o con pena pecuniaria, sola o congiunta alla prima, purché l'offesa sia particolarmente tenue e il comportamento non abituale; la Corte di cassazione, con la sentenza n. 40827, recentemente pubblicata, si è pronunciata su una vicenda di cronaca avvenuta circa 3 anni fa nella zona del lago di Garda, riguardante un senzatetto di origine straniera, che si era introdotto abusivamente all'interno di un'abitazione privata, occupandola per un'intera notte; accusato in un primo momento di furto, reato poi riqualificato dalla Corte d'appello di Brescia come violazione di domicilio, al senzatetto era stata inflitta una pena detentiva di 3 mesi e 10 giorni; il clochard ha quindi proposto ricorso in Cassazione, facendo valere la condizione di particolare miseria e povertà come scriminante per il reato contestatogli; la Corte di cassazione ha quindi dato ragione al senzatetto, accogliendo il ricorso e annullando la condanna, con una sentenza destinata a segnare una svolta importante in materia di reati contro il domicilio e la proprietà privata; per la Corte, infatti, le condizioni dell'imputato, descritte nella sentenza impugnata, quali "particolari circostanze di miseria e di emarginazione" e la "considerazione dei motivi a delinquere strettamente attinenti al reperimento di un alloggio notturno", escludenti una spiccata capacità a delinquere, giustificano ampiamente la valutazione di particolare tenuità del fatto e l'applicazione alla fattispecie del richiamato art. 131 -bis del codice penale; ad avviso delle interroganti la sentenza rischia di configurarsi come pericoloso e allarmante precedente, dando via libera a condotte di occupazione abusiva troppo facilmente giustificabili, si chiede di sapere: se gli effetti dell'applicazione del richiamato art. 131 -bis del codice penale siano oggetto di monitoraggio in termini di efficacia e quanti siano i reati non puniti in base alle disposizioni contenute nello stesso articolo; se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di competenza e anche attraverso interventi normativi, al fine di garantire l'inviolabilità del domicilio e la tutela della proprietà privata anche in circostanze come quella segnalata e oggetto della richiamata sentenza della Corte di cassazione. (3-03982)

 
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