Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00482 presentata da DONNO DANIELA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 05/10/2017
Atto Senato Interpellanza 2-00482 presentata da DANIELA DONNO giovedì 5 ottobre 2017, seduta n.892 DONNO, PAGLINI, GIARRUSSO, SERRA, PETROCELLI, PUGLIA, MARTELLI, SANTANGELO, BERTOROTTA, CASTALDI, NUGNES, ENDRIZZI, MORONESE, BUCCARELLA, BLUNDO, GAETTI, MONTEVECCHI, FATTORI, BOTTICI, TAVERNA, BULGARELLI, CRIMI, MORRA, MARTON, LUCIDI, CATALFO, MANGILI, COTTI, CAPPELLETTI, CIAMPOLILLO, GIROTTO, CIOFFI, AIROLA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali - Premesso che: la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, denominata direttiva "Habitat", contribuisce a salvaguardare la biodiversità e prevede la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico, denominati siti di importanza comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS), al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario; ai sensi dell'art. 4, comma 1, della direttiva, "in base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti"; il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120; ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, "le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano individuano i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000""; all'uopo, il menzionato decreto, all'art. 2, comma 1, lettera m) , stabilisce che un sito di importanza comunitaria è un sito "che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione"; di converso, all'art. 2, comma 2, comma m- bis) , un proposto sito di importanza comunitaria (pSic) "è un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea"; il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato dispone che "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento"; considerato che a quanto risulta agli interpellanti: nel parere n. 1596 della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (valutazione ambientale strategica) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riguardante il progetto "Istruttoria VIA - Metanodotto di Interconnessione Grecia - Albania - Italia - Progetto Trans Adriatic pipeline, Tratto Italia", veniva riportato che "l'ipotesi D1 (San Foca) risulta l'alternativa migliore sotto i profili tecnico, ambientale e paesaggistico". Veniva, altresì, stabilito che "si evidenzia che in questa alternativa la tecnologia del microtunnel permetterà di ridurre al minimo le interferenze con la fascia litoranea (potenziali impatti sul turismo, sul paesaggio e sull'ambiente)"; con decreto n. 223 dell'11 settembre 2014, emanato dal Ministero dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri prot. DICR 0019634 dello stesso giorno, il TAP (Trans adriatic pipeline) riceveva giudizio favorevole di compatibilità ambientale; tuttavia, la prescrizione A.5, indicata nel decreto ministeriale n. 223 del 2014, prevede che per la costruzione del microtunnel e delle opere connesse "dovrà essere realizzato uno studio dettagliato sulla consistenza spaziale e temporale della dispersione e deposizione di fanghi bentonitici e del materiale dragato, con l'impiego di modelli numerici idrodinamici di scenario, finalizzato alla definizione delle modalità e delle condizioni meteo-marine e climatiche ottimali per l'esecuzione dei lavori, al fine di proteggere il più efficacemente possibile le praterie di Posidonia e Cymodocea nodosa e gli ecosistemi marini in generale". Inoltre, la medesima prescrizione stabilisce alla lettera e) che "per quanto riguarda la potenziale interferenza con le Praterie di Posidonia e Cymodocea nodosa, oltre a fornire ulteriori dettagli sull'estensione della sedimentazione, dovranno essere definiti il limite temporale di sedimentazione e i valori limite di concentrazione dei solidi sospesi (fanghi bentonitici e sedimenti dragati) oltre il quale il grado di sofferenza delle praterie sia tale da compromettere il suo stato di salute"; la prescrizione A.6 prevede che è ammessa la realizzazione di uno scavo a sezione aperta solo limitatamente alla zona di transizione "adottando ogni accorgimento al fine di proteggere il più efficacemente possibile le adiacenti praterie di Posidonia e Cymodocea nodosa". Alla lettera b) della citata prescrizione, inoltre, viene specificato che "l'exit point del microtunnel dovrà essere ubicato ad una distanza non inferiore a 50 m dalle ultime piante di Cymodocea nodosa"; la prescrizione A.7, visto che nell'area interessata dalla condotta "è stata individuata la presenza a grande scala di massicci corallini e aree con affioramenti di "biocostruzioni" (...), considerata la loro particolare valenza ambientale visto che gli stessi rappresentano le uniche e rarissime conformazioni naturali del Basso Adriatico ricche di microambienti e gradienti ecologici che tendono a favorire un aumento della biodiversità specifica nei popolamenti ittici", stabilisce che "prima di procedere a qualsiasi operazione sul fondale marino dovrà essere eseguita una specifica campagna per l'esatta individuazione morfologica e la mappatura delle stesse" prescrivendo inoltre "una ricerca approfondita sul censimento di tali affioramenti e sulla loro valenza ecologica"; la prescrizione A.8, inoltre, impone la conduzione di campionamenti di roccia e di sedimento sui massicci corallini e sugli affioramenti di "biocostruzioni" più importanti e indagini esplorative sui popolamenti bentonici, al fine di confrontare il loro stato post ed ante operam ; la prescrizione A.9 stabilisce che, in esito alle suddette indagini in sede di progetto esecutivo dovrà essere ridefinito il tracciato della condotta sottomarina, garantendo una distanza minima di sicurezza di almeno 50 metri da ogni massiccio corallino e affioramento di "biocostruzioni" più vicino; considerato che a quanto risulta agli interpellanti: nei giorni 14 e 15 giugno 2017, Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Puglia effettuava analisi in campo con il supporto nautico della Guardia di finanza, Reparto operativo aeronavale (nucleo sommozzatori BA-TA e sezione operativa navale di Otranto), finalizzate alla valutazione dello stato ambientale delle fanerogame marine nei pressi dell'e xit point (e zone limitrofe) del gasdotto Trans adriatic pipeline; secondo il documento contenente i dati preliminari trasmessi da Arpa Puglia, "dagli esiti delle ispezioni effettuate in situ dagli operatori subacquei di ARPA Puglia, così come da metodologia indicata nel Piano di Indagine è stata riscontrata la presenza di posidonia oceanica nei transetti 1, 2, 3, 8, 9 (...)", mentre "nei rimanenti transetti (4, 5, 6, 7) è stata invece rilevata la sporadica presenza di cymodocea nodosa"; è quindi innegabile la presenza nelle aree in oggetto di Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa e coralligeno che sembrerebbero concorrere, insieme ad altre specie ivi ospitate, alla definizione degli habitat 1110, 1120* e 1170 di interesse comunitario, come individuati dalla direttiva "Habitat"; tra l'altro, nell'area adiacente alla zona di intervento si trovano due SIC: il più vicino "Le Cesine" IT9150032, è situato circa 2 chilometri a nord rispetto all'area di approccio a terra del gasdotto. Tale SIC si compone di una sezione onshore e di una offshore , quest'ultima designata per proteggere l' habitat prioritario 1120* "Praterie di Posidonia oceanica". Più a sud (a circa 3 chilometri) si trovano i SIC "Palude dei Tamari" e "Alimini", anch'essi protetti per via della presenza di praterie di Posidonia. Alimini si trova circa a 5 chilometri a sud dell'area d'ingresso del gasdotto. Pertanto, sulla base delle attuali cartografie, sembrerebbe che, paradossalmente, la Posidonia presente dalle coste brindisine fino a quelle del sud Salento si interrompa in maniera innaturale proprio al confine amministrativo tra Vernole e Melendugno, per ricominciare a crescere al confine amministrativo tra Melendugno e Otranto, dove è individuato il SIC Alimini; considerato inoltre che: con atto di sindacato ispettivo 4-06915, pubblicato il 31 gennaio 2017, nella seduta 751, della prima firmataria della presente interpellanza, riguardante il parere VIA del progetto TAP, con particolare attenzione alla cartografia di riferimento, veniva segnalata un'evidente e anomala discrepanza con lo stato dei luoghi, proprio a largo delle coste di Melendugno (Lecce). Nello specifico, "la prateria di Posidonia, presente dalle coste brindisine fino a quelle del sud Salento, si interrompe in maniera innaturale proprio al confine amministrativo tra Vernole e Melendugno, per ricominciare a crescere al confine amministrativo tra Melendugno e Otranto". Sul punto, si sollevavano dubbi circa la corretta indicazione della Posidonia oceanica nella cartografia, "evitando, così la classificazione dell'area come SIC (sito di importanza comunitaria) marino e, dunque, come area protetta"; in data 12 aprile 2017, in risposta alla predetta interrogazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabiliva che "dalle cartografie fornite dalla Regione Puglia l'area individuata risulta priva di praterie di posidonia oceanica con valenza conservazionistica, così come indicato nella mappatura condotta nell'ambito del progetto "Inventario e cartografia delle praterie di posidonia nei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto", redatto, tra l'altro, dalla Regione e dal CRISMA (Consorzio per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica nelle scienze del mare), finanziato dell'ambito del POR Puglia 2000-2006, Asse IV "Sistemi locali di sviluppo - Misura 4.13 'Interventi di supporto alla competitività ed all'innovazione del sistema pesca' - Sottomisura 4.13D2 'Azioni realizzate dagli operatori del settore: azioni di interesse collettivo e Centro Servizi'". Si segnala, inoltre, che non vi è l'obbligo di designare come SIC tutte le aree interessate da posidonieto. Ne consegue, pertanto, che non essendovi SIC marini nell'area, ed essendo stato giudicato sufficiente a livello europeo il contributo dei SIC già individuati per habitat prioritario di interesse comunitario 1120 "prateria di posidonia", ad oggi non si ritiene necessario intervenire"; a parere degli interpellanti, i rilievi ministeriali, tuttavia, oltre ad essere assai scarni dal punto di vista argomentativo, risultano connessi a delle fonti assai datate; considerato, altresì, che: in data 6 agosto 2017, "seashepherd" rendeva noto che "i volontari di Sea Shepherd Italia, coadiuvati da alcuni cittadini di Melendugno, hanno concluso delle immersioni subacquee nel tratto di costa di fronte la spiaggia denominata "San Basilio", tra le marine di San Foca di Melendugno e Torre Specchia Ruggieri, dove è in progetto la realizzazione dell'approdo del gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP). Obiettivo delle immersioni è la verifica della presenza di fanerogame marine, in particolare della Posidonia Oceanica e della Cymodocea Nodosa, che costituiscono veri e propri ecosistemi protetti dalla Convenzione "Rete Natura 2000" della Comunità Europea"; all'uopo, veniva specificato che "Come noto, l'autorizzazione alla realizzazione del TAP è soggetta a svariate prescrizioni come quella che impone l'uscita in mare del citato "microtunnel" (detto exit point) ad un minimo di cinquanta metri dalle piante di Posidonia Oceanica e Cymodocea Nodosa con l'unico scopo di proteggere questo habitat"; nella citata fonte, infine, si evidenziava che il team dei subacquei di "Sea Shepherd Italia" "Si è recato sulle coordinate previste per l'exit point e, percorrendo un percorso di cinquanta metri sottacqua lungo la rotta prevista del gasdotto, ha verificato la reale situazione e l'osservanza di tale importante prescrizione. Mediante due boe posizionate con l'ausilio di precisi segnalatori GPS sono stati marcati con precisione il punto di inizio e fine dell'immersione. Grazie ad una cima posizionata tra le boe si è andato a definire, con una discreta precisione, il percorso da seguire per i sommozzatori. Il tutto è stato documentato con l'ausilio di videocamere subacquee. Risultato del sopralluogo subacqueo: si è riscontrato che l'exit point è a pochi metri dalle praterie di fanerogame e non a cinquanta come prescritto. L'esito della risultanza dimostra chiaramente che la prescrizione all'autorizzazione non è stata rispettata nel progetto"; considerato, infine, che: nel seminario biogeografico marino del 29 settembre 2016, svoltosi a Malta con i membri della Commissione europea e i rappresentanti del Ministero per l'ambiente, della tutela del territorio e del mare e delle regioni, sono state evidenziate insufficienze e riserve scientifiche nei confronti della "Rete Natura 2000" italiana e, in particolare, per la Regione Puglia la mancanza di siti di importanza comunitaria marini istituiti ad hoc per la conservazione degli habitat 1170 "Scogliere" e 8330 "Grotte marine sommerse o semisommerse", habitat marini presenti in Allegato I alla direttiva 92/43/CEE, e presenti nel territorio regionale; a causa delle insufficienze e riserve scientifiche emerse durante i seminari biogeografici terrestre del 2015 e marino del 2016, la Commissione europea ha aperto il caso EU Pilot 8348/16 ENVI "Completamento della designazione della Rete Natura 2000 in Italia", richiedendo all'Italia in quale modo e con quali tempi intende risolvere le stesse, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano fondamentale, sulla base delle evidenze di cui in premessa, sollecitare presso le opportune sedi ogni azione necessaria, volta a provvedere al censimento e a riconoscere, mediante appositi atti e provvedimenti e attraverso soggetti referenti e collaboratori scientifici di comprovata esperienza, affidabilità e imparzialità, i siti/biotopi di importanza comunitaria presenti nel tratto di mare antistante le coste di Melendugno, al fine di assicurare l'adozione nel proposto sito di importanza comunitaria delle opportune misure per evitare il degrado, nonché la perturbazione, degli habitat naturali e degli habitat di specie ivi presenti, come prescritto dalla direttiva Habitat e al fine del loro inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000"; se risulti che siano stati effettivamente adottati tutti i disposti accorgimenti, volti a proteggere le praterie di Posidonia e Cymodocea nodosa, nonché qualsivoglia area ambientalmente sensibile, con precipuo riferimento al rispetto delle distanze prescritte, alla corretta individuazione degli affioramenti e delle conformazioni naturali aventi valenza ecologica; quale sia lo stato di ottemperanza delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale n. 223 del 2014, con specifica attinenza a quelle riguardanti l'efficace protezione e salvaguardia delle preterie di Posidonia e/o Cymodocea nodosa e gli ecosistemi marini in generale; se non ritengano, per quanto concerne la corretta individuazione ed indicazione della posidonia oceanica, sollecitare un aggiornamento delle mappature e delle cartografie fornite dalla Regione Puglia attraverso lo svolgimento di specifiche attività di campionamento biologico e di rilevamento dei parametri ecologici di riferimento, in modo da chiarire e sanare eventuali discrepanze con l'attuale stato dei luoghi; se non intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché si indaghi circa eventuali inadempienze, inerzie e connesse gravi responsabilità degli enti coinvolti, con particolare riferimento alle supposte azioni/omissioni della Regione Puglia e alla corretta individuazione e proposta in tempi congrui dei siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000"; se non intendano adottare opportune misure di competenza volte a un concreto superamento delle evidenziate insufficienze e riserve scientifiche nei confronti della "Rete Natura 2000" italiana e, in particolare, in ordine alla evidenziata mancante istituzione di siti di importanza comunitaria ad hoc nella Regione Puglia; se non reputino fondamentale scongiurare la sistematica violazione a livello nazionale della vigente normativa comunitaria in materia ambientale e del diritto dell'Unione, nonché la gravissima e perdurante impermeabilità del nostro ordinamento a recepire in maniera adeguata le prescrizioni comunitarie, foriera di numerose procedure di infrazione; se non ritengano che l'intero iter riguardante la realizzazione del gasdotto TAP sia profondamente inficiato da gravi anomalie riguardanti le singole fasi e procedure, a cui si aggiungono evidenti irregolarità sotto il profilo tecnico e procedimentale, fortemente lesive dell'ambiente e del paesaggio. (2-00482 p. a. )