Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/04038 presentata da SERRA MANUELA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 10/10/2017
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-04038 presentata da MANUELA SERRA martedì 10 ottobre 2017, seduta n.893 SERRA, PAGLINI, MORONESE, BUCCARELLA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che: a partire dal decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, in materia di riduzione dei costi della pubblica amministrazione, e, successivamente, con la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di organizzazione delle università, di personale accademico, reclutamento ed efficienza del sistema universitario, veniva stabilito il blocco triennale delle retribuzioni dei docenti universitari, assunti a tempo indeterminato e in servizio al momento dell'entrata in vigore di tale normativa. Tale blocco veniva prorogato dalle successive leggi di stabilità e sbloccato solo a partire dal 1° gennaio 2016; l'articolo 8, comma 1, lettera a) , della legge n. 240 del 2010 statuisce che gli scatti stipendiali dei docenti universitari abbiano cadenza triennale, e non più biennale, tenuto conto di una serie di criteri che vengono stabiliti dalle singole università, nel rispetto dell'autonomia universitaria, di cui all'articolo 33 della Carta costituzionale; gli effetti del blocco degli aumenti stipendiali si rilevano maggiormente sui giovani docenti in quanto si riverberano su un numero maggiore di anni di servizio e nel successivo e conseguente trattamento pensionistico. Coloro i quali sono entrati in servizio nell'anno 2010 subiranno il taglio per tutta la carriera, chi, invece, è entrato in servizio in precedenza, in ipotesi dieci o vent'anni prima, subirà il taglio a partire dall'anno di entrata in vigore della riforma fino al momento della pensione. Ne deriva che il taglio è progressivo ed è direttamente legato alla carriera e all'anno di entrata in servizio del docente e risulta rapportato all'anno di entrata in vigore della normativa citata; è evidente, dunque, che il maggior pregiudizio viene subito dalle nuove generazioni di docenti. Peraltro, il blocco riguarda oltre agli scatti stipendiali, anche la maturazione delle classi e ciò determina il rallentamento della carriera; a giudizio degli interroganti, appare chiaro che un taglio ridotto dello stipendio implicherà un taglio inferiore della pensione che l'insegnante maturerà a fine carriera, in quanto tutto è legato ai contributi versati in relazione allo stipendio percepito. Le conseguenze della legge sono a parere degli interroganti fortemente inique e a svantaggio di chi, pur nonostante si sia distinto per capacità e risulti meritevole per la professionalità conseguita, sia "eccessivamente giovane" sotto il profilo della anzianità di carriera universitaria; considerato che: il blocco della maturazione delle classi stipendiali implica che gli insegnanti universitari, a qualsiasi titolo (ricercatore, professore associato o professore ordinario) matureranno necessariamente una classe stipendiale inferiore a quella a cui avrebbero avuto diritto qualora non ci fosse stato tale blocco, subiranno un ritardo di 5 anni nella progressione di carriera, per tutta la vita, e continueranno ad avere un prelievo crescente dello stipendio nel tempo che inciderà sul trattamento pensionistico; peraltro, per altre categorie professionali affini, come i docenti scolastici, il blocco è stato annullato, in virtù del ripristino degli scatti stipendiali dei docenti della scuola; allo stesso modo si è provveduto per i dipendenti degli enti di ricerca, per i quali è stato riattivato il meccanismo della progressione economica all'interno del singolo livello, così come per gli altri dipendenti pubblici, già a partire dal 1° gennaio del 2015; considerato altresì che, a parere degli interroganti: tali scelte politiche ai danni del personale docente delle università, oltre a risultare miopi e discutibili dal punto di vista costituzionale, stanno arrecando grave pregiudizio a questa categoria professionale dipendente della pubblica amministrazione sia sotto il profilo retributivo, che pensionistico. Si tratta, è evidente, di una penalizzazione che caratterizzerà l'intera vita di alcuni docenti, non solo professionale. Per alcuni, infatti, rappresenterà un danno rilevante e continuativo che andrà oltre la carriera, investendo l'intera vita; appare, pertanto, necessario e ragionevole rimuovere il blocco delle classi e degli scatti stipendiali dei docenti universitari, a partire dalla data nella quale sono stati rimossi blocchi analoghi per gli altri dipendenti della pubblica amministrazione, ovvero dal 1° gennaio 2015, al fine di ripristinare l'equità ed eliminare le sperequazioni sussistenti. Inoltre, è necessario che gli anni accademici 2011-2014 siano riconosciuti ai fini giuridici, con conseguenti effetti economici sul blocco delle classi e degli scatti stipendiali a partire dal 1° gennaio 2015. In tal modo, verrebbero ripristinate le retribuzioni che sarebbero state percepite nel caso in cui non ci fosse stato l'arresto della successione delle classi e degli stipendi; considerato inoltre che: se si opera una valutazione in ordine all'età media di ingresso in ruolo dei docenti, 37 anni per i ricercatori, 44 anni per i professori associati e 51 anni per i docenti ordinari, emerge che soltanto i ricercatori riescono a percorrere tutta la carriera prima della pensione che verrà maturata a 65 anni, mentre i docenti associati e ordinari, pur nonostante una più alta età di pensionamento, 70 anni, non riusciranno a maturare la quattordicesima classe prima della quiescenza; il prelievo sugli stipendi e le conseguenze per i docenti, che assumono carattere diverso a seconda della qualificazione professionale, incidono non temporaneamente come nelle intenzioni, ma per tutta la vita professionale e non. Il blocco produce dei pregiudizi economici progressivi e legati all'età del docente, nel senso che più giovane è l'età, maggiori saranno i pregiudizi, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se abbia adottato o intenda adottare i provvedimenti di competenza, anche di carattere normativo, al fine di superare la situazione venutasi a creare ai danni dei docenti universitari; se intenda rimuovere, e in quali termini, la sperequazione sussistente in capo ai docenti universitari attraverso il superamento del blocco delle classi e degli scatti stipendiali a partire dalla data nella quale sono stati rimossi i blocchi per gli altri dipendenti della pubblica amministrazione, ovvero dal 1° gennaio 2015 e non, invece, dal 1° gennaio 2016; se ritenga sia possibile riconoscere ai fini giuridici gli anni accademici 2011-2014, al fine di ripristinare le retribuzioni che sarebbero state percepite nel caso in cui non ci fosse stato il blocco in questione e di garantire effettiva equità tra il personale della pubblica amministrazione. (3-04038)