Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02008 presentata da NACCARATO ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 10/11/2017
Atto Camera Interpellanza 2-02008 presentato da NACCARATO Alessandro testo di Venerdì 10 novembre 2017, seduta n. 884 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno , per sapere – premesso che: dopo 17 anni di ritardo ( ex articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2000) per effetto della sentenza del TAR Lazio n. 01439 del 2016 del 2 febbraio 2016 relativa alla class action N.R.G. 7489 promossa dagli ispettori ante decreto legislativo n. 197 del 1995 nei confronti del Ministero dell'interno, alla sezione II, articolo 2, lettera t) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 – attuativo della legge delega «Madia» 7 agosto 2015, n. 124 – è stato istituito il «ruolo direttivo a esaurimento della polizia di Stato» (in seguito Rde); il Rde sostituisce il Ruolo Direttivo Speciale della Polizia di Stato (in seguito Rds), istituito 17 anni fa con l'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3334 del 2000, ma mai costituito a causa del mancato bando dei concorsi ex articolo 25; il Rde non risponde agli auspici degli ispettori della polizia di Stato ex legge n. 121 del 1981 così come contenuti nella domanda N.R.G. 7489 al Tar Lazio, in quanto non sana la disparità e non restituisce agli aventi diritto le opportunità di cui sono stati privati; gli ispettori furono retrocessi e demansionati – (decreto legislativo n. 197 del 1995) – mentre tutte le altre forze di polizia militari e civili erano già dotate di proprio ruolo direttivo speciale con organici riservati ai sottufficiali (tutti subordinati gerarchicamente, funzionalmente ed economicamente agli ispettori di polizia ex legge n. 121 del 1981); il Rds della polizia di Stato nel 2000 prevedeva una carriera fino alla qualifica di vice questore aggiunto (tenente colonnello) – e trattamento economico da colonnello dopo 13 anni – mentre il Rde – decreto legislativo n. 95 del 2017 – prevede uno sviluppo di carriera fino alla qualifica di commissario capo (quindi due gradi in meno senza adeguamento economico nella dirigenza); il Rde non produce l'equiordinazione indicata nella legge delega «Madia», considerato che i sottufficiali di altre forze di polizia, dal 1995 transitati nei ruoli direttivi speciali (decreto legislativo n. 95 del 2017 con qualifica di maggiore o di tenente colonnello) oggi sono stati tutti dirigenzializzati; il concorso «per titoli» del Rde – a differenza dall'Arma dei carabinieri – prevede per i candidati (ultracinquantenni) esami psicoattitudinali, individuali, di gruppo ed esami finali di profitto; il transito dei candidati dall'attuale qualifica di sostituto commissario coordinatore a vice commissario del Rde determinerà una retrocessione economica dei vincitori, che passeranno dal parametro stipendiale n. 148 al n. 136,75, e l'assegno ad personam (previsto dalla norma a compensazione dell'arretramento) coprirà solo le voci «fisse e continuative», quindi solo parte del reddito mensile da attività operativa; considerata l'età avanzata, i candidati al concorso per Rde non svilupperanno la carriera prospettata dalla norma (due avanzamenti), stante l'obbligatoria frequenza di uno dei cinque distinti corsi bimestrali previsti – «(...) distanziati l'uno dall'altro di almeno sei mesi» – e rimarranno vice commissari (sottotenenti) per anni con ulteriore aggravio anche per il trattamento di fine servizio; il concorso per Rde, pubblicato sul supplemento straordinario n. 1/29 bis del bollettino ufficiale del personale 12 ottobre 2017, non prospetta nemmeno il riconoscimento di una decorrenza giuridica capace di compensare il danno causato agli interessati, mentre la stessa Amministrazione dell'interno ha già applicato e sta applicando, per tutti gli altri ruoli, la «regola dell'annualità» a ritroso, talora andando indietro anche di decine di anni; le Commissioni riunite 1ª e 4ª del Senato indicarono le molte criticità ex ante e le formalizzarono nella «raccomandazione» contenuta nel parere dell'11 maggio 2017 sullo schema di decreto legislativo n. 395; a parere dell'interrogante la vicenda potrebbe essere risolta attraverso un provvedimento legislativo di pari rango, ovvero mediante l'emanazione di un decreto legislativo, così come previsto dalla legge delega cosiddetta Madia n. 124 del 7 agosto 2015, articolo 8, comma 6, per la correzione urgente dell'articolo 2, comma 1, lettera t) , numero 1: a) inserendo nel quarto periodo, dopo la frase «al termine del periodo applicativo» la seguente espressione: «i vice commissari vengono nominati commissari»; b) sostituendo il quinto periodo, con il seguente: «il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alla qualifica di commissario capo»; c) riconoscendo, mediante l'applicazione della «regola dell'annualità», una decorrenza giuridica alla qualifica di vice commissario capace di compensare, almeno in parte, l'enorme danno causato agli interessati; d) in subordine, prevedendo che ai commissari, che per ragioni anagrafiche o di forza maggiore, non riuscissero a raggiungere la qualifica apicale, sia conferita la qualifica di commissario capo (i.e. capitano) con decorrenza dal giorno precedente alla collocazione in quiescenza –: se il Ministro ritenga di assumere iniziative normative volte a correggere quanto riportato nella sezione II, articolo 2, lettera t) , del decreto legislativo n. 95 del 2017, per garantire parità di condizioni ai soggetti indicati. (2-02008) « Naccarato ».