Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/03383 presentata da RIZZETTO WALTER (FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE) in data 21/11/2017
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-03383 presentato da RIZZETTO Walter testo presentato Martedì 21 novembre 2017 modificato Mercoledì 22 novembre 2017, seduta n. 890 RIZZETTO , RAMPELLI , CIRIELLI , LA RUSSA , GIORGIA MELONI , MURGIA , NASTRI , PETRENGA , TAGLIALATELA e TOTARO . – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . – Per sapere – premesso che: i lavoratori stagionali sono più di trecentomila soltanto nel settore turistico e, generalmente, non hanno un'occupazione per più di sei mesi l'anno, poiché caratteristica di tale tipologia di attività è la peculiare esigenza di forza lavoro, in particolari periodi dell'anno, per far fronte ai picchi di attività del comparto; il lavoro stagionale è una risorsa fondamentale per le aziende del nostro Paese, le quali ricavano significativi introiti nella stagione interessata; inoltre, in tale ambito trovano possibilità di inserimento molti giovani che accumulano importanti esperienze lavorative; è necessario promuovere specifici interventi a salvaguardia di questi lavoratori, soprattutto considerando la mancanza di continuità dell'attività esercitata, ossia l'alternarsi – nel corso dell'anno – di periodi di attività lavorativa a periodi di non lavoro; in particolare, va modificato il sistema di computo dell'indennità di disoccupazione, cosiddetta «Naspi», poiché tale istituto pregiudica considerevolmente gli stagionali; con l'introduzione del Jobs Act , dal 2015, infatti, sono state apportate rilevanti modifiche rispetto alla precedente normativa in materia, sulla durata e sui requisiti contributivi, in presenza dei quali si ha diritto all'erogazione dell'indennità; in pratica l'indennità è stata dimezzata, poiché la nuova normativa prevede che coloro che si trovano in stato di disoccupazione involontaria possono usufruirne qualora abbiano versato nei quattro anni precedenti, rispetto all'inizio del periodo di disoccupazione, tredici settimane di contributi e possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La durata dell'indennità è pari alla metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni, per un massimo di due anni; tuttavia, a differenza della previgente normativa, in tale calcolo non vengono considerati i periodi contributivi per i quali è già stata erogata una prestazione di disoccupazione; ciò pregiudica notevolmente i lavoratori stagionali, poiché questi lavoratori percepiranno, come assegno di disoccupazione, solo la metà dei mesi lavorati nell'ultimo anno, ossia soli tre mesi in luogo dei sei –: se e quali iniziative intenda adottare per la modifica della disciplina vigente della «Naspi», in particolare in riferimento al calcolo della durata del sussidio, per garantire ai lavoratori stagionali maggiore tutela e un'adeguata indennità durante il periodo di disoccupazione involontaria. (3-03383)