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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08954 presentata da CIAMPOLILLO LELLO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 23/03/2018

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-08954 presentata da LELLO CIAMPOLILLO venerdì 23 marzo 2018, seduta n.999 CIAMPOLILLO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), al comma 672 dell'art. 1, in relazione alle chiamate di docenti da università "non virtuose" stabilisce che: "Entro il 31 dicembre 2018, le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto personale presso l'università di provenienza sono assegnate all'università che dispone la chiamata"; considerato che, per quanto consta all'interrogante, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la nota n. 2212 del 19 dicembre 2018, ha chiarito: che il comma 672 consente, nel corso dell'anno 2018, "alle Università con indicatore di spesa di personale inferiore all'80% di attivare procedure riservate ai docenti in servizio presso Università statali con un indicatore di spesa di personale al 31/12/2017 pari o superiore all'80%", purché presentino "una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria"; che "tali procedure saranno attivate ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della Legge 240/2010 per l'accesso al ruolo di professore di I e di II fascia, e ai sensi dell'articolo 29, comma 10 della stessa Legge per i ricercatori a tempo indeterminato (bando di trasferimento)"; che "l'attivazione delle suddette procedure richiede preliminarmente da parte dello scrivente Ministero sia la verifica degli indicatori della spesa di personale, sia la definizione dei parametri per attestare la situazione di cosiddetta tensione finanziaria. Al riguardo sono in corso, tra lo scrivente Ministero e il Ministero dell'economia e delle finanze, le valutazioni di competenza per individuare parametri e valori che attestino in modo oggettivo la "significativa e conclamata tensione finanziaria""; che "sarà cura della scrivente Direzione Generale comunicare successivamente l'elenco degli Atenei interessati dalla norma in oggetto. Le eventuali assunzioni dei restanti Atenei derivanti da procedure riservate e riferite a docenti in servizio nelle Università non virtuose non comporteranno, a parità di qualifica (PO-PO, PA-PA, RU-RU), alcun addebito in termini di Punti Organico e l'addebito del solo differenziale di Punti Organico nel caso di chiamata di docenti che provengono da qualifiche inferiori (es. da RU a PA o da PA a PO); si precisa che le suddette assunzioni richiedono l'integrale copertura finanziaria a carico dell'Ateneo che effettua la chiamata e presso cui prenderanno servizio i docenti"; considerato inoltre che, a parere dell'interrogante: il comma 672 è, secondo l'interrogante, in palese violazione degli articoli 3, 9, 16, 34 della Costituzione. In ordine all'articolo 3 della Costituzione, il comma 672 è illegittimo perché prevede delle procedure riservate ai docenti appartenenti ad università in "significativa e conclamata tensione finanziaria", creando un'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti afferenti ad università in conclamata tensione finanziaria e docenti appartenenti ad altre università (in difficoltà economica, anche se non conclamata, o addirittura virtuose). Infatti, il comma sembra stabilire che soltanto i docenti afferenti ad un'università non virtuosa possono partecipare alle procedure, di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o alle procedure di cui all'art. 29, comma 10, della stessa legge per i ricercatori a tempo indeterminato. In ordine all'articolo 16 della Costituzione, il comma 672 è illegittimo perché ostacola la mobilità e la libertà di circolazione, nell'ambito del territorio nazionale, dei docenti appartenenti ad università senza una conclamata tensione finanziaria o addirittura virtuose. In ordine all'articolo 34, il comma 672 è illegittimo perché lede la meritocrazia, in quanto favorisce i trasferimenti dei docenti non sulla base delle loro "capacità" e del "merito", ma in base alla sola circostanza che il docente appartenga o meno ad un'università in conclamata difficoltà economica, eludendo tra l'altro ogni forma di concorrenza, competizione e valutazione comparativa tra candidati di tutte le università; alla luce di tali considerazioni, il comma 672 è in contrasto anche con l'articolo 9 della Costituzione, in quanto appare lesivo della "promozione" e dello "sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica"; altresì risulta all'interrogante che numerosi media ("la Repubblica" del 14 marzo 2017, "Il Messaggero" dell'8 marzo 2017, "linchiestaquotidiano" del mese di giugno e dicembre 2017) hanno, tra l'altro, evidenziato che il suddetto comma sarebbe stato inserito, alla vigilia delle consultazioni politiche, nonché regionali del Lazio, su richiesta degli organi di governo dell'università di Cassino e del responsabile università e ricerca del Partito democratico, dopo la "scoperta" di un ammanco di bilancio di 40 milioni di euro. In assenza di qualsiasi iniziativa ministeriale sull'occultamento della gravissima situazione finanziaria che ha consentito alla governance di Cassino appalti e assunzioni di professori, pur in assenza di fondi, gli organi di governo dell'università di Cassino avrebbero contribuito alla redazione dell'emendamento alla legge di bilancio che consentirà anche agli artefici del deficit di 40 milioni di euro di trasferirsi senza un vero concorso in altri atenei; infine, risulta all'interrogante che oltre 30-40 professori si sarebbero già attivati per sfruttare una norma che elimina la selezione meritocratrica e che di conseguenza consente ai docenti di un'università di provincia di essere chiamati nei più importanti atenei italiani, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover avviare un'attenta riflessione sulla legittimità costituzionale del comma 672 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2018, al fine di evitare disparità di trattamento, promuovere il merito, non minare la concorrenza e la competizione favorendo, al contempo, la mobilità dei docenti pervenendo ad una modifica del comma medesimo che a parere dell'interrogante dovrebbe risultare più estensiva, in modo da far rientrare un ampio numero di atenei nell'elenco degli enti beneficiari, anche se non rientranti in quelli di "significativa e conclamata tensione finanziaria"; se non consideri, inoltre, che il citato comma 672 possa essere modificato o interpretato nel senso che tutti i docenti italiani sono titolati a partecipare alle procedure indicate dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, ma, qualora a seguito della valutazione comparativa dovesse risultare vincitore della procedura un docente proveniente da un'università in "difficoltà economica", in virtù del citato comma, questi, a differenza degli altri, porterà in dote all'ateneo che lo chiama il proprio punto organico e ciò senza incidere sul merito, sulla concorrenza, la competizione e la mobilità dei docenti, considerando che a parere dell'interrogante tale soluzione è l'unica che può creare vantaggio, ad un tempo, all'ateneo in difficoltà economica e all'ateneo che chiama, senza, tuttavia, violare i principi fondamentali della Costituzione italiana. (4-08954)

 
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