Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00190 presentata da BENIGNI STEFANO (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 08/05/2018
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00190 presentato da BENIGNI Stefano testo di Martedì 8 maggio 2018, seduta n. 9 BENIGNI , GELMINI , APREA , BARATTO , ANNALISA BARONI , BATTILOCCHIO , BIANCOFIORE , BIGNAMI , BOND , CALABRIA , CAPPELLACCI , CASSINELLI , CATTANEO , D'ATTIS , GAGLIARDI , GERMANÀ , GIACOMETTO , LABRIOLA , MARIN , MARROCCO , NAPOLI , NEVI , NOVELLI , ORSINI , PALMIERI , PELLA , PEREGO DI CREMNAGO , PETTARIN , PITTALIS , POLIDORI , PORCHIETTO , ROSSO , RUFFINO , PAOLO RUSSO , RUGGIERI , SACCANI JOTTI , ELVIRA SAVINO , SILLI , SISTO , SORTE , SPENA , SOZZANI , TARTAGLIONE , MARIA TRIPODI , VIETINA , ZANGRILLO e ZANELLA . — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che: con decreto interministeriale del 13 aprile 2018, sono stati determinati gli enti beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 853 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per interventi riferiti a opere pubbliche di messe in sicurezza degli edifici e del territorio; i contributi per l'anno 2018 sono quantificati nel limite complessivo di 150 milioni di euro, a fronte dei 300 milioni di euro previsti per l'anno 2019, e dei 400 milioni di euro per il 2020; la medesima legge (articolo 1, comma 855) prevede, altresì, che il contributo venga assegnato prioritariamente agli enti con minore disponibilità di avanzi di amministrazione e quindi meno in grado di usufruire di maggiori spazi finanziari concessi con i patti nazionali e regionali. Inoltre, si dispone che ciascun comune possa richiedere il contributo anche per più opere, nel limite massimo di 5.225.000 euro; la ristrettezza dei fondi di questa prima tranche del 2018 ha permesso di finanziare soltanto 54 comuni (alcuni dei quali hanno ottenuto risorse complessive per il valore massimo consentito di oltre 5 milioni di euro), per 146 progetti, a fronte di una richiesta di gran lunga superiore: erano infatti risultati ammessi all'esame circa 5.900 progetti per quasi 4 miliardi di euro; a parere degli interroganti, da una lettura delle risorse assegnate e dei comuni assegnatari, risulta però evidente che, nell'applicazione del criterio della «minore incidenza dell'avanzo di amministrazione», siano stati eccessivamente «premiati», con contributi assai cospicui, comuni per nulla virtuosi, e, in ogni caso, concentrati solo in alcune zone del Paese. Il risultato è quello di una forte discriminazione a danno dei comuni che non sono in disavanzo (la maggior parte dei quali sono collocati nell'Italia settentrionale), molti dei quali, pur nella condizione di poter usufruire di spazi finanziari, non riuscirebbero mai a impiegare simili cifre nella realizzazione di opere pubbliche; tra l'altro, è opportuno rilevare che i comuni virtuosi in grado di godere di spazi finanziari utilizzerebbero in ogni caso risorse proprie per effettuare investimenti; nel caso di specie, invece, si tratta di un vero e proprio contributo che va oltre le risorse di cui dispongono gli enti; vale poi la pena rilevare come, da una lettura letterale della norma, sarebbe stato preferibile assegnare le risorse ai comuni con una effettiva «minore incidenza dell'avanzo di amministrazione», e non, come poi di fatto è avvenuto, agli enti che si sono presentati con il «maggior disavanzo»; inoltre, la ratio di una simile norma, che dispone contributi per i comuni poco virtuosi, proprio per permettere loro di realizzare opere urgenti che non potrebbero permettersi in alcun modo, data l'impossibilità di effettuare investimenti, vorrebbe che le risorse assegnate fossero utilizzate per interventi effettivamente indispensabili per i cittadini. Risulta però che molti dei progetti finanziati non siano in alcun modo necessari ed urgenti; con questa logica, l'assegnazione del contributo rischia di diventare l'occasione per l'erogazione di finanziamenti a pioggia per interventi non strettamente necessari a comuni che non hanno tenuto i conti in regola, scoraggiando così le tante amministrazioni virtuose, che hanno compiuto grandi sacrifici per gestire al meglio la limitate risorse di cui dispongono –: quali siano stati in dettaglio i criteri seguiti per l'assegnazione delle risorse, con particolare riferimento alla selezione dei progetti che hanno ricevuto il contributo di cui all'articolo 1, commi 853 e seguenti, della legge n. 205 del 2017; quali siano stati in dettaglio i criteri seguiti per l'assegnazione delle risorse, con particolare riferimento alla selezione dei progetti che hanno ricevuto il contributo di cui all'articolo 1, commi 853 e seguenti, della legge n. 205 del 2017; se non ritengano opportuno adottare iniziative, anche di tipo normativo, per rivedere il criterio di cui all'articolo 1, comma 855, della medesima legge, che stabilisce una priorità per gli enti con minore disponibilità di avanzi di amministrazione, ai fini delle assegnazioni previste per il 2019-2020, cercando di premiare significativamente anche i comuni virtuosi e in regola con i conti; se non ritengano opportuno, per garantire una più equa distribuzione delle risorse a disposizione, assumere iniziative per rivedere il criterio di cui all'articolo 1, comma 854, della medesima legge, che stabilisce che la richiesta di contributo possa riferirsi a più opere, prevedendo invece che ogni ente possa ricevere contributi limitati ad un solo progetto, nonché prevedere un criterio di assegnazione su base regionale, per evitare eccessive sperequazioni tra i diversi territori; a fronte della grande richiesta pervenuta dai comuni, di gran lunga superiore alle risorse disponibili, se non ritengano opportuno assumere iniziative per assicurare alle assegnazioni previste per il 2019-2020 uno stanziamento significativamente maggiore. (4-00190)