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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00484-A/005 presentata da MOLLICONE FEDERICO (FRATELLI D'ITALIA) in data 08/05/2018

Atto Camera Ordine del Giorno 9/00484-A/005 presentato da MOLLICONE Federico testo di Martedì 8 maggio 2018, seduta n. 9 La Camera, premesso che: il 12 e 13 giugno 2011 si è svolto il referendum abrogativo con i quattro quesiti referendari relativi al sistema idrico e ai servizi locali a rilevanza economica e ad altre questioni; l'esito, in particolare, del secondo quesito del referendum che aveva abolito dal calcolo delle tariffe idriche l’«adeguatezza della remunerazione del capitale investito» con il voto di oltre ventisei milioni di italiani, è stato eluso in via definitiva, con la sentenza del Consiglio di Stato del 26 maggio 2017 che ha respinto il ricorso presentato dal Codacons, Federconsumatori e dai comitati contro il metodo tariffario approvato nel 2012 dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) oggi ARERA per calcolare la tariffa che gli utenti devono pagare ai loro gestori per la fornitura e il trattamento delle acque; nella sostanza, rispetto al secondo quesito referendario del 2011 il Consiglio di Stato ha deciso che il servizio idrico è un servizio pubblico locale a rilevanza economica da gestire secondo le leggi del mercato, nonostante la maggioranza degli italiani abbiano chiesto di eliminare l'adeguatezza della remunerazione del capitale per rendere il governo e la gestione dell'acqua estranei dal profitto che corrisponde circa al 7 per cento della tariffa e che comprende anche gli interessi del capitale chiesto in prestito dalle società private per i propri investimenti e i profitti; in questo modo, il costo del denaro investito dai privati viene fatto pagare ai cittadini ottenendo un duplice guadagno; la delibera ARERA del 5 APRILE 2018 227/2018/R/IDR recante «Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati» descrive il quadro normativo di riferimento che è stato integrato con le disposizioni recate dall'articolo 60 del Collegato Ambientale che, in tema di tariffa sociale del SII, prevede che l'Autorità: «al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri...»; «al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, (...) definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni»; il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, adottato in forza della citata previsione, ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e, in particolare, ha stabilito che il bonus sociale idrico sia quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata (articolo 3, comma 2); nella medesima delibera si delinea la possibilità per gli enti di governo locale di distribuire un bonus sociale idrico integrativo ponendo gli oneri a proprio carico, impegna il Governo a promuovere ogni iniziativa volta al rispetto dell'esito referendario del 2011 circa l'eliminazione della rilevanza economica del servizio idrico; ad assumere le iniziative di competenza affinché l'ARERA si faccia carico per intero, o per la maggiore percentuale possibile, anche del costo relativo al bonus idrico integrativo ora delegato agli enti locali, al fine di raggiungere il maggior numero di utenti socialmente fragili ed economicamente disagiati; a valutare il ritorno delle competenze di gestione e vigilanza del sistema idrico integrato al Ministero dell'Ambiente, al fine di garantire una gestione che ottemperi alla volontà popolare espressa dal referendum 2011 che affermò la difesa dell'acqua come bene comune garantito e su cui non si deve speculare finanziariamente. 9/484-A/ 5 . Mollicone , Zucconi , Rampelli , Ciaburro .