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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00018 presentata da COLLETTI ANDREA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 11/05/2018

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00018 presentato da COLLETTI Andrea testo presentato Venerdì 11 maggio 2018 modificato Martedì 5 giugno 2018, seduta n. 11 COLLETTI , BUSINAROLO , DADONE , BONAFEDE , FERRARESI , D'ORSO , PERANTONI . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: la gestione separata è una forma previdenziale residuale introdotta dalla legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico per dare copertura previdenziale ai lavoratori autonomi e alle categorie di professionisti privi di un proprio ordine/albo professionale e di una cassa di appartenenza; nel 2011, al fine di recuperare oltre 6 milioni di euro di contributi sommersi, l'Inps, di concerto con l'Agenzia delle entrate, ha avviato un'operazione denominata «Poseidone», iscrivendo d'ufficio alla gestione separata oltre 800 mila professionisti prevalentemente giovani – ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ragionieri, geometri, medici, soci amministratori di società semplici e avvocati – già iscritti nei rispettivi albi dotati di proprie casse previdenziali, inviando loro centinaia di migliaia di raccomandate con richieste di pagamento per somme non versate negli anni 2005-2006, molte delle quali già prescritte; a tutela dei propri diritti, i professionisti destinatari di queste intimazioni di pagamento hanno agito giudizialmente instaurando giudizi di opposizione che nella maggior parte dei casi si sono conclusi con la soccombenza dell'Inps (si pensi alla pronuncia della Corte di Cassazione che, a favore dei 22.000 soci amministratori di società semplici, ha dichiarato illegittima l'operazione «Poseidone»); a ciò si aggiunga che nel 2012, risultando poco chiari l'oggetto specifico del protocollo con l'Agenzia delle entrate, che, in caso di estrazione e uso della documentazione fiscale, avrebbe costituito una violazione della privacy , e considerato il grave ritardo, al limite della prescrizione, nella riscossione dei presunti crediti, anche il Governo pro tempore prendeva posizione chiedendo all'Istituto di bloccare l'operazione; tra giugno-luglio 2015, nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale sfavorevole e la richiesta governativa, l'Inps riprendeva l'operazione («Poseidone2»), inviando sempre a professionisti già iscritti ai propri albi professionali e alle rispettive casse previdenziali ulteriori avvisi di pagamento di importo variabile (da 2.500/3.000 a 30.000 euro), nonché preavvisi di fermo amministrativo sugli autoveicoli, e irrogando sanzioni pari a quasi il 100 per cento dell'importo richiesto, in tal modo garantendo una sostanziosa iniezione di liquidità ai suo bilancio ordinario; tra i destinatari figuravano anche quegli avvocati che, nelle more, avevano ottenuto giudizialmente la cancellazione (operata, ab origine , d'ufficio dall'Inps) dalla gestione separata, nonché quelli che avevano effettuato i versamenti contributivi all'ente previdenziale d'appartenenza. Sul punto, infatti, si rileva che, anche prima della legge di riforma professionale n. 247 del 2012 che ha previsto l'esclusività del rapporto con l'ente di previdenza ed assistenza di riferimento sicché la corresponsione all'Inps dei contributi richiesti per tutto il periodo precedente l'entrata il 2012 non consentirebbe comunque agli avvocati di continuare nell'eventuale «rapporto previdenziale» essendo questa opzione direttamente preclusa dal Legislatore – la legge imponeva l'iscrizione d'ufficio alla Cassa forense contestualmente alla notizia della iscrizione all'albo professionale e indipendentemente dal pagamento di qualsiasi contributo (cfr. decreto interministeriale 28 settembre 1995); questa condotta, divenuta oggetto anche di denunce-querele presso le procure territorialmente competenti ed esposti collettivi (per danno erariale) nelle Corti dei conti di Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Toscana, Abruzzo, Lazio, e Lombardia, parrebbe aver trasformato la natura «residuale previdenziale» della gestione separata in una gestione «sanzionatoria» nei confronti di quei professionisti che, attenendosi alle norme stabilite dai propri enti previdenziali privati di categoria, non hanno alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps; la relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, relativamente all'articolo 18, precisa che «sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, salva diversa previsione legislativa»; a giudizio degli interroganti dunque, l'Inps, seguitando (sia a gennaio 2017, che a gennaio 2018) ad emettere, in violazione dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 46 del 1999, gli avvisi di addebito ed intimando il pagamento di somme già decretate come non dovute da sentenze, da sospensive o comunque non recuperabili per via di giudizi ancora in corso, sta agendo in modo arbitrario e illegittimo, «abusando» della sua posizione e cagionando oltre che un danno economico dovuto allo spreco di denaro pubblico impiegato per l'invio delle raccomandate e per sostenere i costi della difesa in giudizio, anche un danno all'immagine della pubblica amministrazione –: se il Ministro sia a conoscenza della situazione dei professionisti coinvolti nelle operazioni «Poseidone» e «Poseidone 2»; quali iniziative, anche di tipo normativo, intenda assumere per impedire le attuali azioni dell'Inps. (5-00018)